31985D0220

85/220/CEE: Decisione della Commissione del 22 marzo 1985 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l' importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 12/04/1985 pag. 0053 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0164
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0164
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0121


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1985

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia

(85/220/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia sono state fissate con la decisione 78/964/CEE della Commissione (3), in conseguenza soprattutto della situazione allora esistente in Colombia per quanto concerne l'afta epizootica;

considerando che successive ispezioni in loco hanno rivelato che la situazione in Colombia è migliorata per quanto riguarda l'afta epizootica nelle zone 1, 2 e 3;

considerando che occorre tener conto della situazione in Colombia per quanto concerne l'afta epizootica, in particolare della situazione attuale;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono essere modificate in base agli sviluppi della situazione sanitaria specifica di ciascun paese terzo;

considerando che occorre adottare a livello comunitario misure specifiche di protezione della salute animale, secondo quanto previsto dalla direttiva;

considerando che alcuni Stati membri, a motivo della loro particolare situazione zoosanitaria per quanto concerne l'afta epizootica, fruiscono di norme speciali per gli scambi intracomunitari e devono quindi essere autorizzati anche ad applicare norme speciali per le importazioni dai paesi terzi; che tali norme devono essere almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dagli stessi Stati membri negli scambi intracomunitari;

considerando che è necessario riesaminare la presente decisione allo scopo di adeguarla alla normativa comunitaria in materia di controllo e di eradicazione dell'afta epizootica nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Colombia delle seguenti categorie di carni fresche:

a) dalle zone 1, 2 e 3 definite al paragrafo 4, carni fresche disossate di bovini, escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole

linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato A;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato B;

c) dalle zone 1, 2 e 3 definite al paragrafo 4, le seguenti frattaglie di bovini:

- cuori completamente puliti,

- fegati completamente puliti,

- lingue completamente pulite, senza osso, cartilagine o tonsille,

che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato C.

2. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni sul proprio territorio di muscoli masseteri di bovini, provenienti dalle zone 1, 2 e 3 definite al paragrafo 4, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato C.

3. Gli Stati membri vietano l'importazione dalla Colombia di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate ai paragrafi 1 e 2.

4. Le zone 1, 2 e 3 menzionate nei paragrafi 1 e 2 sono le seguenti:

a) Zona 1:

La zona compresa entro le seguenti linee di confine: dalla confluenza dei fiumi Murri e Atrato, scendendo a valle lungo il fiume Atrato, fino al punto in cui questo sbocca nell'Oceano Atlantico; da qui al confine con il Panama seguendo la linea costiera dell'Atlantico sino a Cabo Tiburon; da questo punto all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra la Colombia e il Panama; da qui sino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e quindi, in linea retta, fino alla confluenza dei fiumi Murri e Atrato.

b) Zona 2:

I comuni di Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino.

c) Zona 3:

La zona compresa entro le seguenti linee di confine: dalla foce del fiume Sinu sull'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo il fiume Sinu, fino alle sue sorgenti ad Alto Paramillo; da qui a Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, seguendo la linea di confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba e da questo punto fino alla foce del fiume Sinu lungo la costa dell'Atlantico.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare anche l'importazione di polmoni puliti di bovini, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità dell'allegato C, e destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere rilasciata soltanto ad uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto controllo veterinario permanente, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà destinata esclusivamente all'impiego previsto, senza alcun rischio di contatto con un prodotto non sterilizzato e che uscirà tal quale dallo stabilimento, salvo in caso di necessità, quando è ufficialmente spedita ad uno stabilimento di distruzione delle carcasse, sotto il controllo di un veterinario ufficiale. Per l'importazione si devono inoltre rispettare le seguenti condizioni minime:

a) prima di entrare in territorio comunitario, la materia prima deve essere posta in contenitori stagni, recanti la dicitura « Impiego riservato all'industria produttrice di alimenti per animali domestici di compagnia », i documenti di accompagnamento devono recare la dicitura « Impiego riservato all'industria produttrice di alimenti per animali domestici di compagnia » ed il nome e l'indirizzo del destinatario;

b) dal luogo d'arrivo in territorio comunitario, la materia prima deve essere trasportata con veicoli o contenitori o altri mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati verso uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto controllo veterinario permanente. Tuttavia, in caso di necessità, la materia prima può essere spedita temporaneamente ad un deposito frigorifero riconosciuto e posto sotto controllo veterinario permanente, purchè siano rispettate le condizioni di cui sopra;

c) non appena la materia prima è giunta nel territorio dello Stato membro destinatario e prima che essa venga spedita allo stabilimento di trasformazione riconosciuto, si deve indicare al veterinario ufficiale locale una notifica preventiva di spedizione;

d) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in scatole di conserva, in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3; il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario da cui risulti che ha effettivamente raggiunto tale valore; e) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera b), come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere notificata alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i quali la materia prima deve transitare.

Articolo 3

Pur contnuando a vietare la vaccinazione regolare contro l'afta epizootica sul loro territorio, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati, per le carni fresche disossate di bovini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e per le frattaglie di cui allo stesso paragrafo 1, lettera c, a mantenere il regime applicato all'importazione di tali carni anteriormente alla data d'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole ed organi autorizzate dal paese di destinazione per la fabbricazione di prodotti farmaceutici.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 1985, data in cui la decisione 78/964/CEE della Commissione è abrogata. Tutavia, i certificati attualmente impiegati possono essere utilizzati fino al 30 giugno 1985.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

(3) GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 24.

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di bovini, destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di salubrità :

Paese esportatore: COLOMBIA (zone 1, 2 e 3) (2)

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni (3) di bovini.

Tipo dei pezzi (4):

Tipo di imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (5) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (5) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (6):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato in territorio colombiano (zone 1, 2 e 3) (2) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica è ufficilamente vietata (zona 1) o praticata regolarmente e soggetta a controllo ufficiale (zone 2 e 3),

- da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

- da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE (7), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scorperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3. le carni fresche disossate sopra descritte provengono da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore;

4. (8)

Fatto a , il

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) a) Zona 1:

La zona compresa entro le seguenti linee di confine: dalla confluenza dei fiumi Murri e Atrato, scendendo a valle lungo il fiume Atrato, fino al punto in cui questo sbocca nell'Oceano Atlantico; da qui al confine con il Panama seguendo la linea costiera dell'Atlantico sino a Cabo Tiburon; da questo punto all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra la Colombia e il Panama; da qui sino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e quindi, in linea retta, fino alla confluenza dei fiumi Murri e Atrato.

b) Zona 2:

I comuni di Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino. c) Zona 3:

La zona compresa entro le seguenti linee di confine: dalla foce del fiume Sinu sull'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo il fiume Sinu, fino alle sue sorgenti ad Alto Paramillo; da qui a Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, seguendo la linea di confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba e da questo punto fino alla foce del fiume Sinu lungo la costa dell'Atlantico.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) L'importazione di carni fresche è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

(5) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(6) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(7) Modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE.

(8) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di salubrità:

Paese esportatore: COLOMBIA

Ministero:

Dipartimento:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici.

Tipo dei pezzi:

Tipo dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio colombiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a , il

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie (1) di bovini destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di salubrità:

Paese esportatore: COLOMBIA (zone 1, 2 e 3) (2)

Ministero:

Dipartimento:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Frattaglie di bovini.

Tipo di frattaglie:

Tipo d'imballaggio:

Numero degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (3) del(i) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (3) del(i) laboratorio(i) di sezionamento

riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato in territorio colombiano (zone 1, 2 e 3) (2) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica è ufficialmente vietata (zona 1) o praticata regolarmente e soggetta a controllo ufficiale (zone 2 e 3),

- da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

- da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE (5), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. (6).

Fatto a , il

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Si possono importare soltanto le seguenti frattaglie di bovini: cuori e fegati dai quali siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti, lingue senza osso, cartilagine o tonsille e, conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, muscoli masseteri interi incisi conformemente all'allegato I, capitolo VII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE (5) da cui siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, il tessuto connettivo ed il grasso aderenti. Tuttavia, alle condizioni di cui all'articolo 2, possono importare anche polmoni puliti di bovini, destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi ed i gangli mediastinici e bronchiali.

(2) a) Zona 1:

La zona compresa entro le seguenti linee di confine: dalla confluenza dei fiumi Murri e Atrato, scendendo a valle lungo il fiume Atrato, fino al punto in cui questo sbocca nell'Oceano Atlantico; da qui al confine con il Panama seguendo la linea costiera dell'Atlantico sino a Cabo Tiburon; da questo punto all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra la Colombia e il Panama; da qui sino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e quindi, in linea retta, fino alla confluenza dei fiumi Murri e Atrato. b) Zona 2:

I comuni di Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino.

c) Zona 3:

La zona compresa entro le seguenti linee di confine: dalla foce del fiume Sinu sull'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo il fiume Sinu, fino alle sue sorgenti ad Alto Paramillo; da qui a Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, seguendo la linea di confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba e da questo punto fino alla foce del fiume Sinu lungo la costa dell'Atlantico.

(3) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE.

(6) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.