31985D0211

85/211/CEE: Decisione del Consiglio del 26 marzo 1985 concernente la conclusione dello scambio di lettere che proroga l'accordo relativo al punto 2 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania in materia di scambi nel settore ovino e caprino

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 03/04/1985 pag. 0030 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0209
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0099


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1985

concernente la conclusione dello scambio di lettere che proroga l'accordo relativo al punto 2 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania in materia di scambi nel settore ovino e caprino

(85/211/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità nel settore delle carni ovicaprine e degli animali vivi appartenenti alle specie ovina e caprina, la Romania si era impegnata, mediante scambio di lettere, a limitare le proprie esportazioni verso taluni mercati comunitari considerati zone sensibili; che la validità di tale impegno era tuttavia limitata al 31 marzo 1984;

considerando che le condizioni che hanno motivato l'inclusione dei suddetti mercati tra le zone sensibili non sono mutate; che occorre pertanto prorogare l'accordo comportante una limitazione delle esportazioni verso tali zone;

considerando che la Commissione ha condotto negoziati in materia con la Romania, pervenendo a un accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Lo scambio di lettere che proroga l'accordo relativo al punto 2 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania in materia di scambi nel settore ovino e caprino è approvato a nome della Comunità.

Il testo dello scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all'articolo 1 al fine d'impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. M. PANDOLFI