85/191/CEE: Decisione della Commissione del 18 marzo 1985 recante sesta modifica della decisione 82/467/CEE, che autorizza alcuni stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1985 pag. 0011 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0037
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0037
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1985 recante sesta modifica della decisione 82/467/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (85/191/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83 (4), in particolare l'articolo 7 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/84 (6), prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico o a concedere un aiuto per il burro di ammasso privato ai fini della sua immissione al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; considerando che parecchi Stati membri sono stati autorizzati dalla decisione 82/467/CEE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 84/501/CEE (8), a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato; considerando che la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione di procedere alla vendita di una quantità supplementare di 4 000 tonnellate di burro al fine di proseguire l'operazione e che questo Stato membro è in grado di garantire l'uso di detto burro alla destinazione prevista; che è opportuno dare accoglimento a tale domanda e modificare la decisione 82/467/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 1 della decisione 82/467/CEE la quantità di 13 000 tonnellate che si riferisce alla Repubblica federale di Germania è sostituita dalla quantità di 17 000 tonnellate. Articolo 2 La repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4. (5) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33. (6) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 20. (7) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 38. (8) GU n. L 278 del 23. 10. 1984, pag. 17.