31985D0187

85/187/CEE: Decisione del Consiglio del 7 marzo 1985 relativa all'accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del 15 giugno 1983 del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla lotta contro la frode doganale in materia di contenitori

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 14/03/1985 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0054
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0038
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0038


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1985

relativa all'accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del 15 giugno 1983 del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla lotta contro la frode doganale in materia di contenitori

(85/187/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la raccomandazione del 15 giugno 1983 del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla lotta contro la frode doganale in materia di contenitori può essere accettata dalla Comunità con effetto immediato,

DECIDE:

Articolo 1

È accettata, a nome della Comunità, con effetto immediato la raccomandazione del 15 giugno 1983 del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla lotta contro la frode doganale in materia di contenitori. La Comunità applica tale raccomandazione alle frontiere esterne purché la legislazione comunitaria non vi si opponga.

Il testo della suddetta raccomandazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità, con effetto immediato, della raccomandazione di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BIONDI

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE

del 15 giugno 1983

relativa alla lotta contro la frode doganale in materia di contenitori

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

considerando che le frodi doganali recano danno agli interessi economici e fiscali degli Stati e delle unioni doganali ed economiche, nonché ai legittimi interessi del commercio;

constatando che la frode doganale in materia di contenitori diventa sempre più preoccupante;

constatando che i contenitori sono diventati uno dei mezzi più utilizzati per facilitare il trasporto delle merci;

constatando che i contenitori sono utilizzati nel traffico illecito di merci altamente tassate o oggetto di divieti o restrizioni, quali le armi o le munizioni;

constatando anche che i contenitori sono utilizzati nel traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope sotto controllo nazionale ed internazionale, il quale costituisce una minaccia sempre maggiore per la salute e per la società;

considerando che le autorità doganali sono incaricate di controllare le merci all'importazione e all'esportazione in modo da garantire l'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la dogana o ad essa relative, ma che, d'altra parte, esse devono cercare di facilitare la rapida circolazione delle merci;

tenendo conto della convenzione internazionale di reciproca assistenza amministrativa per prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali (Nairobi, 9 giugno 1977);

tenendo conto della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Kyoto, 18 maggio 1973);

tenendo conto della convenzione doganale relativa ai contenitori (Ginevra, 2 dicembre 1972);

tenendo conto della raccomandazione del 5 dicembre 1953 del Consiglio di cooperazione doganale sulla reciproca assistenza amministrativa;

tenendo conto della raccomandazione dell'11 giugno 1968 del Consiglio di cooperazione doganale sui sistemi di suggellamenti doganali utilizzati nei trasporti internazionali di merci;

tenendo conto della raccomandazione del 22 maggio 1975 del Consiglio di cooperazione doganale sulla centralizzazione delle informazioni relative alla frode doganale,

RACCOMANDA

agli Stati, membri o meno del Consiglio, nonché alle unioni doganali ed economiche:

1) di prevedere la possibilità di procedere, ove sia ritenuto necessario, alla verifica dei contenitori e del loro contenuto nei luoghi di carico delle merci nei contenitori o del loro scarico, oppure in qualsiasi altro luogo appropriato, designato o approvato dalle autorità doganali;

2) di ricorrere a metodi di selezione dei contenitori da controllare, i quali tengano conto degli elementi materiali e di documentazione, delle informazioni disponibili, nonché dei principi di selezione mediante sondaggio o sistematica. I criteri di selezione devono essere abbastanza elastici da poter adeguarsi all'evoluzione della frode ed al volume degli scambi.

Il numero dei contenitori scelti per il controllo deve essere in funzione degli interessi in gioco e delle possibilità delle autorità interessate di effettuare tale controllo;

3) di sottoporre i contenitori scelti ed il loro contenuto ad un controllo la cui importanza sia compatibile con gli scopi della verifica ed il metodo di imballaggio utilizzato;

4) di prestare la necessaria attenzione all'importanza dei controlli a posteriori dei documenti relativi alle merci trasportate nei contenitori e soprattutto di quelle che non erano oggetto di controlli materiali;

5) di verificare, se del caso, nell'ambito del controllo doganale, che i contenitori rispondano sempre alle condizioni tecniche dell'accordo;

6) di garantire, ai fini del controllo doganale, che le infrastrutture portuarie e le zone destinate al deposito dei contenitori offrano un quadro di sicurezza adeguato; 7) di promuovere al massimo lo scambio delle informazioni tra i paesi di esportazione, i paesi di transito ed i paesi di destinazione, allo scopo di garantire un controllo adeguato, nonché la sicurezza dei contenitori e delle merci trasportate;

e di contrarre, se necessario, accordi bilaterali o multilaterali per la comunicazione di qualsiasi informazione pertinente ai contenitori, ivi compresi se del caso il luogo di carico, il nome e l'indirizzo del trasportatore, dell'esportatore e del destinatario reale, l'elenco delle merci trasportate nel contenitore, il luogo di scarico e la natura dei sigilli apposti sul contenitore, allo scopo di garantire la massima efficienza del controllo;

8) di fare in modo che gli agenti doganali incaricati della sorveglianza e della verifica dei contenitori ricevano una formazione professionale che tenga conto in particolare del carattere specifico del trasporto e del controllo del contenitore;

9) di promuovere una collaborazione quanto più stretta possibile tra le amministrazioni doganali, da una parte, e le persone del mestiere e le autorità interessate dalla gestione dei contenitori dall'altra;

RACCOMANDA

agli Stati membri, o meno del Consiglio, nonché alle unioni doganali o economiche che accettino la presente raccomandazione, di informarne il segretario generale indicando la data e le modalità della sua applicazione. Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri. Egli le trasmetterà anche alle amministrazioni doganali degli Stati non membri e alle unioni doganali o economiche che abbiano accettato la presente raccomandazione.