85/78/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1984 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.666 - Mecaniver PPG) (I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 07/02/1985 pag. 0054 - 0057
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1984 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.666 - Mecaniver PPG) (I testi in lingua francese e inglese sono i soli facenti fede) (85/78/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, vista la domanda d'attestazione negativa presentata il 29 gennaio 1982 in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 17 dalle società BSN-Gervais Danone SA di Parigi (Francia), Mecaniver SA di Bruxelles (Belgio e PPG Industries Inc., di Pittsburgh, Pennsylvania (USA) e concernenti una convenzione in data 17 dicembre 1981 avente per oggetto la vendita da parte di Mecaniver SA a PPG Industries Inc. di circa 67 % del capitale di Boussois SA e della totalità delle partecipazioni di Mecaniver nelle imprese Glasexco SA, di Bruxelles (Belgio), Vetrocom SpA, di Milano (Italia), Cristal AG di Mollis (Svizzera), Glasexco UK Ltd di Londra (Regno Unito), Glasexco Norge A/S, di Oslo (Norvegia), Glasunit A/S e Glaskontoret A/S di Hellerup (Danimarca), vista la pubblicazione (2) del contenuto essenziale della domanda, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue: I. FATTI (1) PPG Industries Inc. (PPG) è il maggior produttore di vetro degli Stati Uniti d'America dove controlla circa il 32 % della produzione nazionale (seguito da LOF, con circa il 24 %). PPG possiede una filiale di produzione in Europa, Vernante Pennitalia SpA, con sede a Cuneo, Italia, che controlla per l'80 % e la cui capacità di produzione rappresenta circa il 4 % della capacità installata nella Comunità. (2) BSN-Gervais Danone, di Parigi, Francia (BSN) è una società nata dalla fusione della società BSN Industries, che è stata a lungo una delle più importanti imprese del mondo nella produzione del vetro, con la società Gervais-Danone, la cui produzione è destinata al mercato dell'alimentazione. (3) Mecaniver SA, di Bruxelles, Belgio (Mecaniver), è una società holding belga controllata per oltre il 78 % da BSN. Questa società, nel quadro della strategia industriale di BSN, ha deciso il disimpegno totale dal settore tradizionale di attività, il vetro piano, per convertirsi a quello agro-alimentare. Il 2 giugno 1980, essa ha venduto alla società inglese Pilkington Brothers Ltd la totalità dei suoi interessi diretti e indiretti nella società Flachglas AG, produttrice di vetro piano con sede nella Repubblica federale di Germania. (4) Alla fine del 1981, al momento della conclusione della convenzione oggetto della presente decisione, Mecaniver controllava in Europa oltre a Boussois, le sette seguenti società di distribuzione (Export Sales Companies): Glasexco SA in Belgio, Vetrocom SpA in Italia, Cristal AG in Svizzera, Glasexco UK Ltd nel Regno Unito, Glasexco Norge A/S in Norvegia, Glasunit A/S e Glaskontoret A/S in Danimarca. Essa deteneva anche una partecipazione del 20 % nel capitale di Glaverbel SA, produttrice di vetro piano in Belgio, e in quello di Machinale Glasfabriek De Maas RV produttrice di vetro piano nei Paesi Bassi, mentre le restanti quote dell'80 % erano state da essa cedute alla società giapponese Asahi Glass Co. nel giugno 1981. Essa ha trasferito ulteriormente le partecipazioni che le restavano in queste imprese ad Asahi, affinché quest'ultima ne assumesse l'interno controllo nel settembre 1982, Asahi (tramite Glaverbel) ha ugualmente acquistato i diritti di controllo che Mecaniver deteneva nel capitale del produttore spagnolo di vetro piano Compaña Espagñola para la fabricación mecánica de Vidrio (CELO). Tuttavia, Mecaniver detiene ancora il 20 % del capitale dell'impresa vetraria spagnola Vedrerias de Llodio SA (Llodio). La maggioranza dei diritti di voto ed il controllo di Llodio sono detenuti da Guardian Industries Corp. (un produttore americano di vetro piano con interessi nella Comunità - Luxguard). Guardian ha un'opzione d'acquisto delle parti di capitale restanti di Mecaniver nella Llodio. (5) Boussois SA, di Levallois-Perret, Francia (Boussois) che, al momento della conclusione della convenzione, era una filiale al 99,9 % di Mecaniver, e faceva pertanto parte del gruppo BSN, possiede tre stabilimenti di produzione di vetro piano con sede a Boussois, a Aniche e a Wingle, nella Francia settentrionale, con una capacità pari al 7 % circa della capacità comunitaria totale della CEE. Boussois gestisce anche altri interessi industriali importanti nel settore del vetro. (6) In forza di una convenzione in data 17 dicembre 1981, intitolata «Share Purchase Agreement» (convenzione d'acquisto di partecipazioni), BSN e Mecaniver hanno previsto di vendere a PPG 1 334 998 azioni di Boussois, vale a dire all'incirca il 67 % del capitale di questa società, nonché la totalità delle partecipazioni di Mecaniver nel capitale delle sette imprese chiamate «Export Sales Companies» di cui al punto 4. Inoltre, in una clausola della convenzione, PPG si impegna a sottoscrivere un aumento di capitale che porterebbe all'8 % la sua partecipazione nel capitale di Boussois. La convenzione prevedeva altresì che la data di esecuzione del contratto di vendita delle azioni, o «closing date», sarebbe stata subordinata a determinate condizioni di ordine procedurale ed amministrativo, che nel frattempo sono state soddisfatte, di modo che la convenzione è stata regolarmente posta in atto il 23 aprile 1982. (7) Mecaniver si è impegnato a vendere a PPG la sua partecipazione residua del 19 % nel capitale di Boussois, in caso di domanda espressa di PPG, nel termine di anni da due a quattro e mezzo a partire dalla «closing date»; se PPG non esercita questa opzione, Mecaniver nei sei mesi successivi avrà il diritto di obbligare PPG ad acquistare la sua partecipazione residua nel capitale di Boussois. (8) La convenzione del 17 dicembre 1981 contiene inoltre le seguenti disposizioni: a) BSN e Mecaniver non si impegneranno in Europa senza il consenso di PPG e per un periodo di tre anni a decorrere dalla «closing date» (vale a dire fino al 22 aprile 1985) in qualsiasi attività che potrebbe essere in concorrenza con l'attività delle società vendute e delle loro filiali, compresa l'attività di consulenza in altre imprese e l'assunzione di partecipazioni diverse da quelle già detenute da Glaverbel, De Maas e Llodio; b) su richiesta di PPG, due dei dirigenti di BSN continueranno a partecipare al consiglio d'amministrazione di Boussois; c) BSN mantiene la concessione a favore di Boussois di un prestito a lunga scadenza e di determinate garanzie, che le erano state accordate in passato. (9) Il mercato interessato dagli accordi è quello del vetro piano in generale. Il vetro piano può essere suddiviso in tre categorie, a seconda dei processi di fabbricazione seguiti: - il vetro stirato, che ha l'aspetto di una lastra incolore e trasparente e viene utilizzato normalmente per produrre vetri per finestre, - il vetro greggio che consiste in una lastra con superficie disuguale, non trasparente ma traslucida, ottenuta in seguito a laminazione, - il vetro flottato, che è una varietà di vetro prodotta secondo un procedimento messo a punto dalla società Pilkington e utilizzato dagli inizi degli anni Sessanta. Grazie alle sue caratteristiche, alla qualità e ai costi di produzione relativamente contenuti, esso si è rapidamente sostituito alla magggior parte degli altri tipi di vetro piano, che mantengono ormai soltanto determinati mercati speciali. In Europa, il vetro piano è utilizzato per il 57 % nell'edilizia, il 22 % nella costruzione di autoveicoli e il 21 % in altri settori. (10) La ripartizione delle capacità di produzione del vetro piano nella Comunità è la seguente: "" ID="1">Saint-Gobain> ID="2">40 %> ID="3">40 %"> ID="1">Pilkington> ID="2">32 %> ID="3">32 %"> ID="1">Asahi> ID="2">-> ID="3">9 %"> ID="1">BSN> ID="2">16 %> ID="3">-"> ID="1">PPG> ID="2">4 %> ID="3">11 %"> ID="1">SIV (Italia)> ID="2">5 %> ID="3">5 %"> ID="1">Luxguard (Lussemburgo)> ID="2">3 %> ID="3">3 %"> (11) In seguito alla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nessuna osservazione da parte di terzi è pervenuta alla Commissione. II. VALUTAZIONE GIURIDICA A. Articolo 85, paragrafo 1 (12) La convenzione del 17 dicembre 1981 e gli accordi connessi, stipulati fra le società del gruppo BSN-Mecaniver e la società PPG, sono accordi fra imprese. (13) La cessione, che costituisce un semplice trasferimento di attività, non comporta in sé stessa - in mancanza di indicazioni contrarie - restrizioni della concorrenza e, in quanto tale, non ricade sotto il divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1. (14) La conclusione che questa cessione non comporta alcuna restrizione della concorrenza non può essere inficiata dal fatto del mantenimento dei rappresentanti di BSN in seno al consiglio di direzione di Boussois nonché di una partecipazione minoritaria tanto in Boussois che in Llodio. La partecipazione di Mecaniver in Boussois non può in alcun modo influenzare il comportamento concorrenziale di quest'ultimo, dato che la convenzione ha trasferito a PPG l'intero controllo, sia in diritto che in pratica, degli affari di Boussois, in modo particolare quanto concerne la politica commerciale nonché quella relativa agli investimenti. La partecipazione di BSN in Boussois, inoltre, sembra costituire solamente uno stadio provvisorio prima della cessione totale. Così come la partecipazione minoritaria e provvisoria che BSN conserva in Llodio è in tal caso troppo ridotta per conferirgli un controllo effettivo che, in realtà, è detenuto da Guardian Industries Corp. Inoltre, dopo aver preso la decisione strategica di ritirarsi da questo settore, è inverosimile che BSN acquisti nuove partecipazioni nel capitale di altri produttori. Sembra impossibile, pertanto, che BSN possa utilizzare le sue partecipazioni in queste imprese per coordinare il loro comportamento concorrenziale con quello di Boussois e di Llodio. Nel 1980, infatti, il gruppo BSN-Mecaniver decise di ritirarsi dal mercato europeo del vetro piano. In primo luogo cedette la sua filiale tedesca, Flachglas AG, alla società britannica Pilkington Brothers Ltd, essa stessa produttrice di vetro piano. In seguito, vendette la maggioranza, e poi la totalità, delle sue filiali belghe, olandesi e spagnole (rispettivamente Glaverbel SA, De Maas BV e CELO) alla società giapponese Asahi Glass Ldt, dando modo così a quest'ultima di stabilirsi, come nuovo concorrente, sul mercato europeo. La vendita da parte di BSN-Mecaniver della maggioranza delle sue azioni detenute in Boussois al gruppo americano PPG - con un'opzione d'acquisto di quest'ultima sul saldo - ha virtualmente terminato questo ritiro dal mercato. (15) L'impegno di astenersi dal fare concorrenza assunto da BSN-Mecaniver nei confronti di PPG per un corto periodo dopo la vendita di Boussois (vedi punto 8) deve essere considerato come un mezzo legittimo per garantire l'osservanza da parte del venditore dell'impegno da esso assunto di cedere l'intero valore commerciale all'impresa, dal momento che la vendita all'impresa comporta la cessione non solo delle risorse fisiche ma anche delle conoscenze commerciali e della clientela. Pertanto, anche se BSN è sparito dal mercato del vetro piano e non può rientrare nel mercato almeno in un futuro previdibile, un periodo di non concorrenza serve appunto a garantire all'acquirente la certezza giuridica, che legittimamente ogni acquirente ha diritto di esigere, che il valore del suo acquisto non sarà eroso dalla concorrenza del venditore. Per quanto ogni caso debba essere giudicato in base ad uno specifico contesto, il periodo di protezione offerto dalla clausola di non concorrenza e la sua estensione geografica non risulta eccessivo, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nelle decisioni 76/743/CEE (Reuter-BASF) (3), 83/670/CEE (Nutricia) (4) e 84/387/CEE (BPCL/ICI) (5). Considerando, da una parte, che vengono cedute tanto la tecnologia che l'avviamento, e che, d'altra parte, PPG aveva già una conoscenza operativa del ramo in questione (e dato che la tecnologia in questione non è difficile da assimilare), una clausola di non concorrenza della durata di tre anni non comporta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. In modo analogo, l'estensione geografica di una clausola di non concorrenza che copre l'intero mercato europeo non entra, nel caso di specie, nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, dato che BSN-Mecaniver era, prima di cominciare il suo ritiro strategico dal settore, un concorrente attivo su tutto il mercato europeo. (16) Per conseguenza non vi è motivo per la Commissione, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire nei confronti degli accordi in questione in forza delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. B. Articolo 86 (17) Il gruppo americano PPG deteneva, tramite la sua filiale italiana Vernante Pennitalia, una quota parte del 4 % circa nella Comunità. La sua assunzione di partecipazione in Boussois gli conferisce attualmente una quota parte dell'11 % circa. Non si è pertanto avuto un incremento di una posizione dominate preesistente, che avrebbe potuto essere considerato come un abuso ai sensi dell'articolo 86 del trattato (6). Inoltre, BSN, che già non deteneva più del 7 % del mercato, scompare totalmente. Quanto a PPG, essa resta in concorrenza, non soltanto con Asahi, ma anche con altri fabbricanti di vetro piano, in particolate Saint-Gobain e Pilkington, che detengono quote di mercato largamente superiori. (18) In considerazione di quanto precede, la Commissione non ha motivo di intervenire nei confronti degli accordi in questione in forza dell'articolo 86 del trattato. (19) In tali condizioni, l'attestazione negativa richiesta può essere rilasciata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In base agli elementi a sua conoscenza la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, e dell'articolo 86 del trattato CEE, nei confronti della convenzione stipulata il 17 dicembre 1981 fra BSN-Gervais Danone e Mecaniver SA, da un lato, e PPG Industries Inc., dall'altro, e avente per oggetto la vendita della maggior parte delle azioni di Boussois SA e la vendita della totalità delle azioni, detenute da Mecaniver, delle società di distribuzione Glasunit A/S e Glaskontoret A/S in Danimarca, Glasexco SA in Belgio, Vetrocom Spa in Italia, Cristal AG in Svizzera, Glasexco Norge A/S in Norvegia e Glasexco UK Ltd nel Regno Unito, in forza delle disposizioni degli articoli 85, paragrafo 1 e 86 del trattato CEE. Articolo 2 Le seguenti imprese: - PPG Industries Inc. One Gateway Center, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, USA, - BSN-Gervais Danone SA 7 rue de Téhéran F-75008 Parigi, - Mecaniver SA chaussée de la Hulpe 166 B-1170 Bruxelles, sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1984. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.(2) GU n. C 289 del 25. 10. 1983, pag. 2.(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1983, pag. 22.(4) GU n. L 254 del 17. 9. 1976, pag. 40.(5) GU n. L 212 dell'8. 8. 1984, pag. 1.(6) Vedi sentenza della Corte del 21 febbraio 1973 nella causa 6/72 - Continental Can/Commissione (Raccolta 1973, pag. 215).