85/18/CEE: Decisione della Commissione del 10 ottobre 1984 concernente la delimitazione delle zone che possono beneficiare del regime «Prime d'aménagement du territoire» (Premio per l'assetto territoriale) in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 12/01/1985 pag. 0028 - 0033
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1984 concernente la delimitazione delle zone che possono beneficiare del regime « Prime d'aménagement du territoire » (Premio per l'assetto territoriale) in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (85/18/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver intimato agli interessati, conformemente all'articolo suddetto, di trasmetterle le loro osservazioni ed averne preso atto, considerando quanto segue: I Con telex del 15 gennaio 1982, successivamente completato con le lettere del 18 gennaio, 29 gennaio, 25 febbraio, 30 marzo ed 8 aprile 1982, il governo francese ha notificato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, un progetto che istituisce un nuovo regime di aiuti a finalità regionale, denominato « Prime d'aménagement du territoire » in appresso « PAT ». Il decreto n. 82-379 del 6 maggio 1982 della Prime d'aménagement du territoire relativo al PAT è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (1). Il regime del PAT prevede la concessione alle imprese di sovvenzioni finanziate dallo Stato e destinate alla promozione di attività in determinate zone del territorio nazionale. La delimitazione delle zone classificate ai sensi del regime del PAT differisce a seconda che il regime stesso si applichi ad imprese esercitanti attività industriali o ad imprese che svolgono attività terziarie o di ricerca. La delimitazione delle zone classificate ai fini del PAT, ove detto regime si applichi alle imprese industriali, si sostituisce alla delimitazione delle zone già classificate ai fini del « Premio per lo sviluppo regionale », in appresso « PDR », e definisce pertanto le zone di sviluppo regionale selezionate dal governo francese. La delimitazione delle zone classificate ai fini del PAT, ove detto regime si applichi alle imprese che esercitano attività terziarie o di ricerca, non persegue principalmente una finalità regionale, in quanto risponde ad una logica di deconcentrazione di queste attività al di fuori della zona di Parigi e non è di conseguenza interessata dalla presente decisione. La delimitazione delle zone classificate ai fini del regime del PAT per i progetti industriali comprenderebbe, anche solo parzialmente, 68 dei 96 dipartimenti della Francia metropolitana e la popolazione di queste zone rappresenterebbe all'incirca 21,4 milioni di abitanti, pari al 39 % circa della popolazione complessiva francese. Questa delimitazione risulta, da un lato, dall'applicazione di un metodo di selezione delle zone di aiuto definito dalle autorità centrali e, dall'altro, da modifiche apportate a questo progetto in seguito alla consultazione delle regioni. Per le regioni periferiche, ai sensi dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale, ossia nelle zone classificate dell'Ovest, del Sud-Ovest e del Massiccio centrale, le autorità francesi hanno sostenuto che il persistere di svantaggi strutturali giustificava che venisse mantenuta la classificazione di tutto il territorio già classificato ai fini del PDR, ad eccezione delle cinque agglomerazioni di Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rennes e Toulouse. Nelle altre regioni, le autorità centrali nella scelta delle zone di aiuto hanno seguito il metodo di selezionare in un primo tempo i dipartimenti francesi con un tasso di disoccupazione superiore all'8 % nei mesi di marzo ed ottobre 1981, rispetto ad una media nazionale dell'8,3 %; in un secondo tempo, sette dipartimenti, ossia i dipartimenti Alpes-Maritimes, Eure, Indre-et-Loire, Marne, Oise, Seine-Saint-Denis e Yonne, che beneficiano di una situazione geografica relativamente privilegiata, sono stati esclusi dalla mappa delle zone di aiuto, nonostante avessero un tasso di disoccupazione superiore all'8 %, mentre quattro dipartimenti, Vosges, Moselle, Indre e Nièvre sono stati totalmente o parzialmente integrati in tale mappa, nonostante un tasso di disoccupazione inferiore all'8 %, allo scopo di tener conto di difficoltà che affliggerebbero determinati settori della loro industria; in un terzo tempo, è stato deciso di modificare la mappa così ottenuta per tener conto di determinate situazioni a livello sottodipartimentale ed escluderne talune grandi agglomerazioni in cui la disoccupazione rispecchia spesso più un fenomeno nazionale che difficoltà locali specifiche. In seguito alla consultazione delle regioni su questo progetto di delimitazione delle zone di aiuto sono state apportate, sulla base di considerazioni a livello infradipartimentale, modifiche di diversa importanza nei seguenti 14 dipartimenti: Aisne, Cher, Doubs, Eure, Indre, Indre-et-Loire, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Haute-Saône, Seine-Maritime, Somme e Territoire de Belfort. La delimitazione delle zone classificate in cui potranno essere sovvenzionati i progetti industriali, quale figura nell'allegato del decreto n. 82-379, ha per risultato che, rispetto al precedente regime di aiuto regionale, la popolazione delle zone di aiuto nelle zone periferiche diminuisce di 2 milioni di abitanti circa a causa dell'esclusione dalla mappa delle zone di aiuto delle cinque grandi agglomerazioni citate; la popolazione delle altre zone di aiuto aumenta invece di 2 milioni di abitanti circa in seguito all'estensione della mappa delle zone di aiuto, in particolare nei dipartimenti delle regioni centrali della Francia. Il regime del PAT prevede la possibilità, in via eccezionale, di concedere aiuti al di fuori della mappa delle zone di aiuto a favore di programmi industriali che contribuiscano alla soluzione di problemi locali occupazionali di particolare gravità. I tassi di intensità degli aiuti previsti in questo nuovo regime rappresenterebbero il 17 o il 25 % lordo dell'ammontare complessivo degli investimenti sovvenzionati; le zone che potranno essere assistite al tasso massimo del 25 % dell'investimento nel regime del PAT beneficiavano già di questo stesso tasso nel precedente regime PDR; le altre zone di aiuto potrebbero beneficiare di aiuti al tasso del 17 %, mentre quando erano classificate nel regime precedente potevano aspirare ad un aiuto con un tasso massimo pari al 12 o al 17 % dell'investimento. Il regime PAT prevede la possibilità, in via eccezionale, di concedere nelle zone classificate al tasso del 17 %, contributi ad un tasso più elevato, fino al 25 %, a favore di programmi industriali quando il loro costo o il loro interesse giustifica tale deroga; secondo le autorità francesi, questa deroga si applicherebbe essenzialmente a progetti con forte intensità di manodopera per i quali il massimale di aiuto commisurato all'investimento costituisce una limitazione. Taluni aiuti fiscali la cui finalità è regionale possono cumularsi con il PAT. II Per valutare la compatibilità degli aiuti prospettati dal governo francese con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato, la Commissione ha anzitutto confrontato le regioni francesi interessate, collocandole nel contesto comunitario, ed ha in seguito verificato l'esistenza, a livello nazionale, di disparità gravi fra le regioni, tali da giustificare la concessione di aiuti regionali. In base al proprio esame, la Commissione ha deciso di non muovere obiezioni nei confronti dell'applicazione del regime del PAT ad una serie di zone e di non opporsi alla possibilità del governo francese di concedere, in via eccezionale, contributi per l'assetto territoriale al di fuori delle zone di aiuto a condizione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, di ricevere notifica preventiva di tutti i casi per i quali l'ammontare dell'investimento risultasse superiore a 3 milioni di ECU o l'intensità dell'aiuto superiore al 10 % in equivalente-sovvenzione netto; essa ha invece deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato a favore degli investimenti industriali localizzati nella circoscrizione d'Angers (Maine-et-Loire) e nei dipartimenti Doubs, Eure, Haute-Marne, Sarthe, Nièvre, Territoire de Belfort, nonché in alcune parti dei dipartimenti Meurthe-et-Moselle (circoscrizioni di Lunéville, Nancy e Toul), Haute-Saône (circoscrizione di Vésoul), Seine-Maritime (ad eccezione della circoscrizione di Dieppe) e nei confronti dell'applicazione del PAT al tasso massimo del 25 % nel dipartimento Loire. A tal fine, l'11 giugno 1982, la Commissione ha inviato una lettera al governo francese con la quale gli comunicava la proprie decisioni e lo invitava a trasmetterle le sue osservazioni; in tale occasione la Commissione ha informato il governo francese del nuovo metodo da essa utilizzato per l'esame del regime in questione, trasmettendogli l'analisi effettuata. III Con la lettera del 2 luglio 1982, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni alla Commissione precisando che in seguito le avrebbero fornito informazioni più complete sulle regioni contestate, nell'intento di ridurre le divergenze di valutazione. Nelle loro osservazioni le autorità francesi hanno criticato l'analisi della Commissione sia per il metodo utilizzato, sia per il fatto che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto della situazione demografica, delle difficoltà di determinati settori industriali, dell'evoluzione dell'occupazione dipendente nel 1980-1981, del livello della disoccupazione e del suo incremento osservato a medio termine, ossia nel corso del periodo da ottobre 1976 a ottobre 1980, a seconda dei casi; per ogni dipartimento interessato le autorità francesi hanno sostenuto un'argomentazione specifica a favore delle classificazioni contestate. Queste osservazioni sono state completate e sviluppate nel corso di riunioni fra le autorità francesi e la Commissione. Le osservazioni di un primo Stato membro confermano l'analisi socio-economica della Commissione e sottolineano in particolare l'estensione geografica delle zone di aiuto in Francia nel corso degli ultimi dieci anni, proprio quando le disparità regionali tendevano a diminuire. Un secondo Stato membro si dichiara, in linea di massima, d'accordo con l'analisi della Commissione, pur osservando che gli Stati membri devono disporre di un sufficiente margine di libertà nel tener conto delle disparità regionali sulla base di una gamma diversificata di indicatori socio-economici. Un terzo Stato membro chiede alla Commissione di garantire che tutti gli Stati membri siano trattati in modo non discriminatorio ed esprime inoltre riserve sull'utilizzazione da parte della Commissione delle medie comunitarie per la valutazione delle regioni sovvenzionate. Un quarto Stato membro esprime la sua opposizione alla concessione di aiuti regionali al di fuori delle zone di aiuto. IV Gli aiuti prospettati dal governo francese a favore di determinate regioni rischiano di incidere sugli scambi fra gli Stati membri e falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, favorendo talune imprese o talune produzioni. L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, prevede l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri in esso enunciati; le deroghe a tale incompatibilità, previste nel paragrafo 3, lettere a) e c), dell'articolo 92, le uniche applicabili nella fattispecie, trattandosi di aiuti a finalità regionale, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non nell'interesse dei soli beneficiari dell'aiuto; in sede di esame dei programmi di aiuto a finalità regionale o settoriale, o di casi individuali di applicazione di regimi di aiuti generali, tali deroghe devono essere interpretate in maniera restrittiva; in particolare esse sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di accertare che, senza gli aiuti, il semplice gioco delle forze di mercato non sarebbe sufficiente ad indurre i beneficiari ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono. Concedere il beneficio delle suddette deroghe ad aiuti privi di tale contropartita influirebbe negativamente sugli scambi fra Stati membri e falserebbe la concorrenza senza che ciò sia giustificato dall'interesse comunitario, concedendo nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri. Nell'applicare i richiamati principi all'esame dei regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione deve assicurarsi che nelle regioni in questione sussistano, rispetto all'insieme della Comunità, difficoltà sufficientemente gravi da giustificare la concessione dell'aiuto e la sua intensità, nel senso che l'aiuto è necessario per realizzare gli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato; allorche ciò non possa essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, bensì serve essenzialmente a favorire le imprese interessate. A seguito di una comunicazione della Commissione relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in Consiglio hanno riconosciuto, nella loro prima risoluzione del 20 ottobre 1971 (1), che gli aiuti a finalità regionale, quando sono adeguati ed opportunamente applicati, costituiscono uno degli strumenti indispensabili allo sviluppo regionale e consentono agli Stati membri di condurre una politica regionale mirante ad una crescita più equilibrata fra le diverse regioni di uno stesso paese della Comunità; di conseguenza, sulla base dei principi di coordinamento degli aiuti a finalità regionale in vigore, che mirano a contenere i rischi di una spirale degli aiuti, la Commissione, quando valuta la compatibilità degli aiuti a finalità regionale con le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, deve tener conto sia della situazione socio-economica delle regioni in questione a livello comunitario, sia delle gravi disparità eventualmente esistenti fra le regioni di uno stesso paese. L'analisi socio-economica approfondita delle regioni della Francia metropolitana dimostra che la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato non può essere applicata, dato che queste regioni francesi non registrano un tenore di vita anormalmente basso o una grave forma di sottoccupazione; ciò non è stato contestato dal governo francese nel progetto iniziale, né nelle osservazioni formulate nel quadro della citata procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato; di conseguenza, nella fattispecie, può essere pertanto applicata soltanto la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che prevede la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate regione economiche quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Per determinare le compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti dal governo francese a favore di determinate regioni, la Commissione ha applicato i principi summenzionati; dopo aver ricollocato le regioni francesi di cui trattasi in un contesto comunitario, confrontando i redditi pro capite e la situazione dell'occupazione nelle regioni interessate con le medie comunitarie corrispondenti, la Commissione ha cercato di individuare le eventuali disparità fra le regioni a livello nazionale, tali da giustificare la concessione di un aiuto a finalità regionale; a tal fine la Commissione ha utilizzato un certo numero di indicatori, vale a dire la disoccupazione, l'evoluzione dell'occupazione, la struttura delle attività economiche, i saldi migratori e l'evoluzione demografica. V Gli argomenti avanzati dalle autorità francesi a sostegno del loro metodo non giustificano la totalità della classificazione proposta nel nuovo regime. La situazione demografica delle zone che il governo francese intende sovvenzionare presenta talvolta flussi migratori positivi e talvolta flussi migratori negativi, talvolta una debole intensità di popolazione, talvolta una densità elevata, a volte un'alta percentuale di popolazione giovane ed in altri casi un'importante percentuale di popolazione più vecchia. Le zone rurali minacciate di spopolamento hanno già beneficiato in passato di un regime specifico di aiuti a favore delle imprese quando è stato istituito il sistema dell'aiuto speciale rurale, in seguito trasformato in aiuto maggiorato nel quadro del « Prime régionale à l'emploi ». Per le regioni centrali, la mappa delle zone rurali così sovvenzionate comprende essenzialmente dipartimenti già esclusi dal beneficio dei PDR ed ora nuovamente esclusi dal beneficio dei PAT. La situazione geografica non costituisce pertanto un criterio selettivo determinante nel metodo francese di scelta delle zone di aiuto ai fini dello sviluppo regionale. Nei soli dipartimenti contestati dalla Commissione, le difficoltà economiche settoriali invocate dalle autorità francesi a sostegno del loro progetto di classificazione si riscontrano in una gamma di attività tanto larga da non consentire di individuare le zone in cui l'importanza e la particolare debolezza del tessuto industriale giustificherebbero effettivamente l'attribuzione di aiuti regionali. L'evoluzione dell'occupazione dipendente nel 1980 e nel 1981 rispecchia più una situazione congiunturale che strutturale; alcuni dipartimenti completamente o quasi completamente esclusi dal beneficio del regime del PAT hanno registrato durante tale periodo un'evoluzione negativa nell'occupazione dipendente; altri dipartimenti invece, completamente ammessi al beneficio del PAT hanno registrato nel corso degli stessi anni un andamento positivo della loro occupazione dipendente. Il tener conto dell'evoluzione dell'occupazione dipendente nel 1980-1981 non costituisce pertanto un criterio selettivo determinante nel metodo francese di scelta delle zone di aiuto ai fini dello sviluppo regionale e comunque l'andamento dovrebbe essere rilevato su un periodo più lungo. L'incremento della disoccupazione osservato fra il 1976 ed il 1980 nei vari dipartimenti in questione può costituire un elemento significativo per determinare le zone sovvenzionate ai fini dello sviluppo regionale, come indicato dalle autorità francesi; l'incremento della disoccupazione dovrebbe però essere analizzato dalle autorità francesi tenendo conto in particolare del tasso di disoccupazione raggiunto alla fine dell'evoluzione osservata. Inoltre, le stesse autorità francesi hanno deciso giustamente che un tasso di disoccupazione elevato non doveva costituire una condizione necessaria, né una condizione sufficiente per determinare la classificazione di una zona ai fini del PAT. Questa decisione di massima è confermata dall'esclusione dalla mappa delle zone di aiuto di diversi dipartimenti che registrano un tasso di disoccupazione sensibilmente superiore alla media nazionale, e dall'inclusione nella stessa mappa di vari dipartimenti che registrano un tasso di disoccupazione sensibilmente inferiore a tale media; le autorità francesi non possono pertanto invocare il solo tasso di disoccupazione per l'ammissione delle zone al beneficio del PAT. Dalle informazioni comunicate dalle autorità francesi risulta che la Loire e la Meurthe-et-Moselle sono dipartimenti in cui l'attività industriale è in crisi; nella Loire, la situazione dell'occupazione è critica, e notevole è l'emigrazione della popolazione a causa dell'invecchiamento dei settori tradizionali dell'industria in crisi; nella Meurthe-et-Moselle, è la crisi dell'industria siderurgica a creare difficoltà strutturali per tutta l'economia locale; la Nièvre, la Haute-Marne e la Maine-et-Loire sono dipartimenti con ritardi di sviluppo; la Nièvre è un dipartimento in via di spopolamento con un basso livello dei redditi; la Haute-Marne è un dipartimento scarsamente popolato ed in via di rapido spopolamento a causa della continua perdita di posti di lavoro disponibili; il Maine-et-Loire è un dipartimento in cui la crescita demografica è superiore a quella dei posti di lavoro offerti e crescente è il rischio di uno squilibrio nell'evoluzione di questi due fattori. La natura di queste informazioni può modificare determinati elementi dell'analisi iniziale della Commissione. Gli altri elementi di informazione trasmessi alla Commissione non sono tali da consentirle di accertare la compatibilità con il mercato comune della concessione del PAT a favore di progetti industriali localizzati nelle altre zone che risultavano incluse quando è stata avviata la citata procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, vale a dire le zone comprese nei dipartimenti Eure, Doubs, Territoire de Belfort, Seine-Maritime (circoscrizione di Le Havre), Sarthe, Haute-Saône e determinate zone circoscritte dell'Alta Normandia (Pavilly, Duclair, Bernay, Elbeuf e Louviers). Nelle zone già ammesse al beneficio del PDR, il divieto immediato della concessione di aiuti potrebbe avere ripercussioni a livello locale, dato che si è continuato a concedere regolarmente tali aiuti; è preferibile prevedere un periodo transitorio sino al 31 dicembre 1985. Anche nelle zone che non erano ammesse al beneficio del PDR, si dovrebbe prevedere lo stesso periodo transitorio, allo scopo di evitare discriminazioni a carico delle zone contestate, in particolare quando sono situate nello stesso dipartimento, e si dovrebbe pertanto stabilire la data ultima del 31 dicembre 1985. Di conseguenza i PAT non potranno più essere concessi nelle zone contestate dopo tale data, salvo applicazione, in via eccezionale e derogatoria, dell'articolo 9 del decreto n. 82-379; inoltre, il governo francese ha la facoltà di fornire alla Commissione, in ogni momento, tutte le informazioni che reputi necessarie per evidenziare un eventuale cambiamento nella situazione socio-economica di una o più zone. Le autorità francesi hanno confermato alla Commissione la natura eccezionale delle deroghe che possono consentire l'attribuzione di un PAT al di fuori in una zona classificata al tasso di 17 %; inoltre, dovrebbe interessare soltanto progetti con forte intensità di manodopera; esse si sono impegnate a svolgere un'indagine per accertare la frequenza e la portata esatta di tali pratiche nel precedente regime PDR e nel regime PAT, e a comunicare alla Commissione i suoi risultati. In queste condizioni, la Commissione, in caso di attribuzione di un PAT al di fuori delle zone di aiuto, può accettare l'applicazione dell'articolo 9 sino al 31 dicembre 1986 purché vengano notificati, ai fini di una preventiva approvazione, i casi in cui gli investimenti sovvenzionati sono pari o superiori a 4 500 000 ECU o in cui l'intensità nominale dell'aiuto è pari o superiore al 15 %; tale deroga non sarà più accettata dopo la data suindicata; aiuti ad un tasso maggiorato in una zona classificata al 17 % possono essere accettati a condizione che vengano preventivamente notificati gli investimenti superiori a 2 000 000 di ECU e che beneficino di un premio corrispondente a più di 35 000 FF per posto di lavoro. Nelle regioni centrali (ai sensi dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale, punto IV) (1) nelle quali il tasso del PAT può raggiungere in valore nominale il 25 % dell'investimento, vi è un effettivo rischio di superamento dei massimali comunitari di aiuto in caso di concessione di tale premio, isolato o cumulato con un aiuto fiscale a finalità regionale; nella citata lettera del 2 luglio 1982, le autorità francesi hanno dichiarato che avrebbero adottato, analogamente a quanto già fatto in passato, le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza di tali massimali; la Commissione non ha tuttavia ricevuto nessuna prcisazione a tale riguardo e le autorità francesi non sono state in grado di comprovare alla stessa che le disposizioni applicate nel 1981 a tal fine erano state prorogate. Per poter procedere all'esame permanente previsto dall'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve disporre di una relazione annuale dell'applicazione del regime del PAT e procedere all'esame di una serie di casi concreti. Infine, la Commissione istituisce regole particolari per la concessione di aiuti a favore delle imprese di determinati settori, anche nei casi in cui tali aiuti sono concessi in base alla legislazione sugli aiuti regionali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato, i PAT che il governo francese intende concedere a favore di progetti industriali localizzati nei seguenti dipartimenti: Doubs (nei cantoni di Audeux, Étupes e Hérimoncourt), Eure (nei cantoni di Bernay e Louviers e a Pont-Audemer), Territoire de Belfort (nei cantoni di Beaucourt, Delle, Grandvillars, Rougemont, Giromagny, Fontaine, Chatenois-les-Forges), Seine-Maritime (cantoni di Pavilly, Duclair e Elbeuf e circoscrizione di Le Havre), Sarthe (circoscrizioni della Flèche e di Le Mans) e Haute-Saône (circoscrizione di Vesoul). Le suddette zone possono continuare a beneficiare di aiuti fino al 31 dicembre 1985. Articolo 2 Possono considerarsi compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, i PAT che il governo francese intende concedere, sulla base della notifica inviata alla Commissione, a favore dei progetti industriali localizzati nelle altre zone classificate dei dipartimenti metropolitani. Articolo 3 Possono considerarsi compatibili con il mercato comune sino al 31 dicembre 1986, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, i PAT che il governo francese intende concedere a favore dei progetti industriali, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del decreto n. 82-379, a condizione che la Commissione si sia preventivamente dichiarata d'accordo, in seguito a notifica, su tutti i progetti in cui l'investimento è pari o superiore a 4 500 000 ECU o nei quali l'intensità nominale dell'aiuto è pari o superiore al 15 %. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, i PAT che il governo francese intende concedere a favore di progetti industriali situati nelle zone classificate al tasso massimo di aiuto del 17 %, ad un tasso superiore, ai sensi dell'articolo 9 del decreto n. 82-379, a condizione che, in precedenza, la Commissione si sia dichiarata d'accordo su tutti i progetti nei quali l'investimento è superiore a 2 00 000 di ECU o il contributo per posto di lavoro creato è superiore a 35 000 FF. Articolo 4 La Francia adotta le disposizioni amministrative necessarie per garantire l'osservanza dei massimali comunitari di aiuto definiti nei principi di coordinamento dei regimi di aiuto a finalità regionale in caso di concessione di un PAT, isolato o cumulato con altri aiuti a finalità regionale. Essa informa la Commissione delle disposizioni adottate nel termine di due mesi a decorrere dalla comunicazione della presente decisione. Articolo 5 La Francia informa la Commissione delle disposizioni che essa ha adottato per ottemperare all'articolo 1 entro e non oltre il 31 ottobre 1985. Articolo 6 La Francia trasmette alla Commissione, entro la fine del primo semestre di ogni anno, una relazione che precisa l'ammontare dei PAT concessi nelle regioni classificate e nelle regioni non classificate, l'ammontare degli investimenti sovvenzionati, il numero dei posti di lavoro sovvenzionati nonché il numero di casi interessati. Questi dati saranno distinti, da un lato, in base alle regioni del livello terzo della Nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Istituto statistico delle Comunità europee e, dall'altro, in funzione dei settori a due cifre figuranti nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee dell'Istituto statistico delle Comunità europee. La Francia comunica inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati necessari per consentirle di procedere all'esame di una serie di casi individuali. Articolo 7 La presente decisione non pregiudica né l'osservanza delle regole specifiche vigenti o che verranno adottate in futuro e applicabili ai PAT concessi a favore di attività terziarie o di ricerca, né il rispetto delle regole specifiche esistenti o future applicabili in determinati settori. Articolo 8 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1984. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) JORF del 7. 5. 1982, pag. 1294 e seguenti. (1) GU n. C 111 del 4. 11. 1971, pag. 1. (1) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.