31985D0008

85/8/CEE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ad un' azione specifica comunitaria di lotta contro la povertà

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 03/01/1985 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0039
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0129


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativa ad un'azione specifica comunitaria di lotta contro la povertà

(85/8/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano;

considerando che il persistere, nella Comunità, delle condizioni di povertà è incompatibile con il succitato obiettivo;

considerando che i fenomeni di precarietà, nel settore occupazionale, che si fanno più gravi da alcuni anni, sono anch'essi incompatibili con tale obiettivo;

considerando che sia le politiche economiche e sociali a livello nazionale sia l'azione comunitaria nel settore dell'occupazione, possono, agendo sulle cause strutturali della povertà, contribuire efficacemente a combatterle;

considerando che, indipendentemente dai mezzi di lotta contro la povertà da porre in atto quando vengono fissate le diverse politiche comunitarie, per conseguire il succitato obiettivo è necessario che la Comunità intraprenda un'azione più specifica;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici richiesti per l'adozione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Commissione può applicare un programma di lotta contro la povertà allo scopo di migliorare l'efficacia di tale lota e attuare azioni concrete per aiutare persone sfavorite, nonché individuare i mezzi migliori che consentano di combattere le cause della povertà e di alleviarne gli effetti nella Comunità. A tal fine, la Commissione può:

a) promuovere o sovvenzionare vari tipi di azione-ricerca:

- volti a sperimentare e a mettere a punto nuovi metodi che possono aiutare persone povere o minacciate dalla povertà nella Comunità,

- elaborati e realizzati, per quanto possibile, con la partecipazione delle persone interessate, e

- che presentino un particolare interesse per la Comunità, in quanto rispondono a problemi comuni a più Stati membri;

b) promuovere o sovvenzionare la diffusione e lo scambio di conoscenze, il coordinamento e la valutazione delle azioni di lotta contro la povertà nonché il trasferimento di metodi innovativi tra gli Stati membri;

c) promuovere o sovvenzionare la diffusione e lo scambio, a scadenze regolari, di dati comparabili sulla povertà nella Comunità.

2. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per persone povere s'intendono: i singoli individui, le famiglie e i gruppi di persone le cui risorse (materiali, culturali e sociali) sono così scarse da escluderli dal tenore di vita minimo accettabile nello Stato membro in cui vivono.

Articolo 2

L'importo che si ritiene necessario per realizzare i provvedimenti di cui all'articolo 1 ammonta a 25 milioni di ECU per quattro anni (1985-1988).

Nell'ambito degli stanziamenti iscritti ogni anno a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee, può essere accordato un sostegno finanziario:

a) ai progetti di azione-ricerca fino al 50 % delle spese effettive entro il limite del contributo richiesto e approvato. Tuttavia, in casi eccezionali, segnatamente in quelli che si presentano in regioni particolarmente svantaggiate, questo massimale può essere portato al 55 %,

b) per gli altri tipi d'attività, se presentano un interesse eccezionale per l'insieme o parte della Comunità, al di là del 50 % delle spese effettive entro il limite del contributo richiesto e approvato.

Articolo 3

1. Le richieste di contributi finanziari della Comunità sono approvate e trasmesse alla Commissione dallo Stato o dagli Stati membri nel cui territorio devono essere attuati i progetti.

2. La Commissione informa gli Stati membri della sua decisione di concedere o no il contributo finanziario richiesto.

3. Il contributo finanziario può essere concesso ad enti sia pubblici che privati.

4. Qualora prenda l'iniziativa di un progetto di azione-ricerca o di studio, la Commissione chiede l'assenso dello Stato o degli Stati membri nel cui territorio deve essere attuato il progetto.

Articolo 4

1. La Commissione consulta i rappresentanti dei governi degli Stati membri nonché, se del caso, i responsabili, nell'ambito dei progetti, del coordinamento, della valutazione e della diffusione delle conoscenze ed esperti indipendenti su qualsiasi problema importante relativo all'applicazione della presente decisione.

2. La Commissione vigila affinché l'organismo responsabile di ogni tipo d'azione le trasmetta periodicamente una relazione sullo stato di avanzamento o sui risultati dell'azione e le faccia pervenire ogni altra informazione appropriata.

Articolo 5

La Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo, alla fine del 1987, una relazione interinale sui primi risultati disponibili delle varie azioni realizzate con il contributo finanziario della Comunità.

Inoltre, la Commissione presenterà una relazione finale il più rapidamente possibile dopo la fine del programma.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; ha efficacia il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

(1) GU n. C 208 dell'8. 8. 1984, pag. 10.

(2) GU n. C 315 del 26. 11. 1984, pag. 88.

(3) Parere reso il 21/22 novembre 1984, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.