85/396/CEE: Parere della Commissione del 17 luglio 1985 al Regno dei Paesi Bassi relativo ad un progetto di decreto reale volto all'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (Binnenschepenbesluit)
Gazzetta ufficiale n. L 224 del 22/08/1985 pag. 0048 - 0048
***** PARERE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1985 al Regno dei Paesi Bassi relativo ad un progetto di decreto reale volto all'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (Binnenschepenbesluit) (85/396/CEE) Con lettera del 10 gennaio 1985, il rappresentante permanente dei Paesi Bassi presso le Comunità europee ha trasmesso alla Commisisone, per consultazione, il testo di un progetto di decreto reale (Binnenschepenbesluit) volto all'applicazione della diretiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (1). Tale comunicazione è conforme all'articolo 22 della summenzionata direttiva ai sensi del quale gli stati membri, previa consultazione della Commissione, devono prendere le misure necessarie per conformarsi a detta direttiva. In merito a tale progetto, la Commissione formula il seguente parere: 1. La Commissione ritiene che il progetto di decreto reale « Binnenschepenbesluit » applica le disposizioni della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982. La Commissione è del parere che alcune modifiche dovrebbero essere apportate al progetto, tenuto conto delle seguenti osservazioni: - Gli articoli 37, 38 e 39 del « Binnenschepenbesluit » sono formulati in senso negativo (ad esempio le norme . . . non sono applicabili per la durata di 5 anni), mentre una formulazione affermativa (ad esempio, le norme . . . sono applicabili trascorso un periodo di 5 anni) letta in concomitanza con l'articolo 36 dà una migliore definizione delle deroghe. - Nell'allegato II, requisiti tecnici del « Binnenschepenbesluit »: 1.2 // ad 2.03.6: // Nessuna tubatura di evacuazione degli impianti di refrigerazione può passare attraverso le sale macchine; ciò è espresso chiaramente solo per quanto riguarda le tubature degli impianti di cottura e di riscaldamento. // ad 5.08.2: // L'ultima riga manca. // ad 6: // Non figurano i requisiti per una messa a massa di cavi e tubi alle due estremità in caso di corrente continua, come specificato nella direttiva al punto 6.11.2. // ad 12.02.3: // La formula a = Le L dovrebbe essere a = S Le L - La nota esplicativa dell'allegato II fa riferimento ai punti 14.02 e 14.03, ma il capitolo 14 non esiste in tale allegato. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985. Per la Commissione Stanley CLINTON DAVIS Membro della Commissione (1) GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.