31985A0395

85/395/CEE: Parere della Commissione del 17 luglio 1985 indirizzato alla Repubblica federale di Germania relativamente a un progetto di regolamento (Binnenschiffs-Untersuchungsordnung) recante applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 22/08/1985 pag. 0047 - 0047


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PARERE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1985

indirizzato alla Repubblica federale di Germania relativamente a un progetto di regolamento (Binnenschiffs-Untersuchungsordnung) recante applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(85/395/CEE)

Con lettera in data 20 dicembre 1984, il rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha trasmesso alla Commissione per consultazione il testo di un progetto di regolamento « Binnenschiffs-Untersuchungsordnung » recante applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (1).

Con lettera in data 28 marzo 1985, il rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha trasmesso alcune modifiche al progetto di regolamento summenzionato.

Entrambe le comunicazioni sono state fatte a norma dell'articolo 22 della predetta direttiva la quale stabilisce che, previa consultazione della Commissione, gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla direttiva.

In merito al progetto di regolamento succitato la Commissione formula il seguente parere:

1. La Commissione ritiene che il progetto di regolamento « Binnenschiffs-Untersuchungsordnung » (BinSchUO), congiuntamente alla « Theinschiffs-Untersuchungsordnung » (RheinSchUO), in vigore, alla quale esso fa riferimento, dia attuazione nella legislazione nazionale, alle disposizioni della direttiva (82/714/CEE) del Consiglio, del 4 ottobre 1982.

2. Per quanto riguarda il riconoscimento di altri certificati comunitari per le vie navigabili per le zone 1 e 2, la Commissione è del parere che il paragrafo 7 dell'articolo 7 della « Binnenschiffs-Untersuchungsordnung » debba essere preceduto da un paragrafo del seguente tenore:

« Agli effetti della navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2, il ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania riconosce il certificato comunitario o il certificato comunitario supplementare rilasciato da un altro stato membro per le navi della navigazione interna sempreché gli stessi rispondano ai requisiti in materia di costruzione, impianti ed attrezzature del presente regolamento ».

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.