31984Y0621(01)

Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, sul contributo alla lotta contro la disoccupazione delle iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro

Gazzetta ufficiale n. C 161 del 21/06/1984 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0112


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1984 sul contributo alla lotta contro la disoccupazione delle iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro (84/C 161/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nella risoluzione del 12 luglio 1982 riguardante un'azione comunitaria per combattere la disoccupazione (4) il Consiglio ha riaffermato la propria profonda preoccupazione dinanzi al persistere di un alto livello di disoccupazione, ha riconosciuto la necessità di azioni complementari ed ha chiesto alla Commissione di presentargli i risultati delle sue ricerche e riflessioni sul contributo delle iniziative locali e delle cooperative alla creazione di posti di lavoro,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I. Obiettivo

1. Il Consiglio prende atto della comunicazione presentatagli dalla Commissione ed intitolata «Azione comunitaria per combattere la disoccupazione - contributo delle iniziative locali per l'occupazione» (5).

2. Il Consiglio prende atto con interesse dello sviluppo del fenomeno delle iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro (ILO) e riconosce il contributo che tali iniziative possono recare nel quadro degli obiettivi di lotta contro la disoccupazione e di rilancio delle attività economiche, date le possibilità di mantenimento o di creazione di posti di lavoro che esse offrono, in particolare nelle piccole imprese, favorendo il risanamento di situazioni economiche e sociali locali.

3. Il Consiglio ritiene che lo sviluppo di queste iniziative debba essere sostenuto e stimolato dalle politiche degli Stati membri e accompagnato da misure specifiche a livello comunitario.

II. Caratteristiche generali

1. Il Consiglio constata che le ILO: - sono per lo più il frutto dell'azione di privati o di gruppi di disoccupati reali o potenziali, spesso appoggiati da promotori locali;

- sono quindi attuate da persone che non hanno necessariamente dimestichezza con la direzione o la gestione aziendale e che non dispongono di capitali propri di rilievo;

- sono particolarmente importanti per le persone che dispongono di possibilità estremamente ridotte di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro;

- presentano una grande diversità di modalità organizzative;

- comportano una grande varietà di attività, generalmente imperniate su esigenze locali e adattate alle condizioni locali;

- sono spesso importanti in località gravemente colpite dalla disoccupazione o dalla sottoccupazione risultanti da difficoltà particolari di sviluppo; (1) GU n. C 70 del 12.3.1984, pag. 21. (2) GU n. C 117 del 30.4.1984, pag. 182. (3) Parere reso il 23 maggio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. C 186 del 21.7.1982, pag. 1. (5) GU n. C 70 del 12.3.1984, pag. 1.

- implicano spesso, soprattutto a livello locale e regionale, una collaborazione dei pubblici poteri, delle parti sociali e di altri soggetti, comprese le organizzazioni giovanili;

- hanno come obiettivo prioritario la creazione di posti di lavoro economicamente validi;

- possono restituire la fiducia e suscitano la competenza, la qualificazione e lo spirito imprenditoriale.

2. Il Consiglio riconosce che i contributi apportati dai poteri pubblici nella fase iniziale delle ILO e nel rispetto delle condizioni di concorrenza, in quanto facilitano la creazione di nuovi posti di lavoro, sono in generale ampiamente compensati dalla contropartita che essi forniscono in termini di creazione di posti di lavoro e di reddito, di utilizzazione delle risorse umane e locali e di riduzione del costo delle prestazioni sociali.

3. Il Consiglio ritiene che l'aiuto fornito a livello regionale e locale, soprattutto per rispondere alle esigenze di gestione e di formazione, sia particolarmente importante per lo sviluppo e la riuscita delle piccole imprese create a livello locale.

4. Il Consiglio riconosce il contributo che le parti sociali possono fornire per facilitare l'integrazione economica e sociale delle ILO.

5. Il Consiglio riconosce l'utilità di diffondere le varie idee, tecniche ed esperienze in corso nel campo delle ILO.

III. Azione degli Stati membri

Il Consiglio invita gli Stati membri ad adottare, nel contesto delle rispettive politiche e prassi, i seguenti orientamenti politici per la promozione delle ILO: 1. Tener conto, nel contesto delle loro politiche in materia di creazione di posti di lavoro, di sviluppo locale e regionale e di gestione del mercato dell'occupazione locale, del potenziale contributo che le ILO forniscono alla lotta contro la disoccupazione, al rilancio delle economie locali e all'alleviamento dei problemi sociali. Il pubblico riconoscimento delle ILO per promuoverne lo sviluppo e incoraggiare altri soggetti a seguirne l'esempio dovrebbe eventualmente andare di pari passo con l'adozione degli opportuni strumenti giuridici.

2. Promuovere la creazione di stretti rapporti fra tutti coloro che sono interessati a promuovere la creazione di posti di lavoro, in particolare le parti sociali ed i pubblici poteri, specialmente a livello del mercato del lavoro locale, per migliorare la cooperazione ed il trasferimento di utili esperienze.

3. Tenuto conto delle responsabilità e delle possibilità delle autorità locali e regionali, incoraggiare lo sviluppo di strutture di sostegno locale alle ILO con provvedimenti pratici quali i seguenti: - mettere a disposizione informazioni e orientamenti sulle possibilità d'aiuto esistenti;

- sviluppare servizi - eventualmente mediante un aiuto alla creazione di agenzie di sviluppo - capaci di fornire un sostegno a quanti cercano di avviare ILO, e di facilitare l'accesso alle varie forme d'aiuto disponibili;

- mettere a disposizione locali adatti per piccole imprese o laboratori artigianali, ad esempio promuovendo la riconversione di fabbricati liberi;

- migliorare le condizioni ed estendere le possibilità di partecipazione a gare di appalto pubbliche.

4. Fare in modo che le misure intese ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti e a fornire pubbliche sovvenzioni prevedano criteri, condizioni, procedure decisionali e sistemi di erogazione che permettano alle ILO di beneficiarne.

5. Incoraggiare, nell'ambito delle possibilità esistenti di erogazione di un sostegno pubblico, i progetti di inserimento e di reinserimento professionale e sociale delle categorie particolarmente svantaggiate, soprattutto adattando e semplificando le procedure per la concessione di tale sostegno.

6. Esaminare la possibilità di ricorrere a nuovi metodi di finanziamento delle ILO atti a facilitare il loro avvio (ad esempio : aiuti, in fase di avviamento del progetto, alle persone fino allora disoccupate che hanno creato o che creano ILO, creazione di fondi speciali o sostegno ad iniziative intese ad attrarre verso tali fondi il risparmio locale).

7. Esaminare in quale misura la legislazione nazionale agevoli la creazione di imprese, comprese quelle di tipo cooperativo e di interesse collettivo, e offra disposizioni giuridiche e finanziarie atte a stimolare la creazione di tali imprese.

8. Nell'ambito dell'impegno assunto dagli Stati membri di compiere ulteriori sforzi per promuovere e sviluppare l'offerta di formazione (1), esaminare in quale misura i sistemi di formazione tengano conto delle esigenze delle ILO, facendo particolarmente attenzione - alla cooperazione degli organi interessati per ovviare alle eventuali carenze di formazione o di qualificazione sul mercato locale del lavoro;

- alle possibilità di accesso ad una formazione o ad una qualificazione a livello locale, in particolare per facilitare l'impiego dei disoccupati meno qualificati e per promuovere la formazione, compresa quella in materia di gestione dei responsabili delle ILO;

- alle competenze e qualificazioni dei formatori e dei responsabili dell'orientamento professionale e del collocamento.

IV. Azione a livello comunitario

1. Il Consiglio esorta la Commissione a sostenere l'azione degli Stati membri, soprattutto - ricorrendo più sistematicamente agli attuali strumenti comunitari di promozione delle ILO;

- con un'azione volta a promuovere le ILO attraverso consultazioni e scambi di informazione a livello comunitario;

- con una valutazione e ricerca che forniscano indicazioni utili per le politiche e azioni future.

2. A tal fine la Commissione è invitata in particolare a) a sostenere, con il concorso del Fondo sociale europeo, progetti specifici di carattere innovativo volti a facilitare lo sviluppo di ILO, in special modo per quando riguarda: - l'applicazione o la produzione di nuove tecnologie;

- l'utilizzazione delle risorse locali non sufficientemente sfruttate;

- l'occupazione di categorie particolarmente svantaggiate;

- le misure di accompagnamento di tali iniziative, in particolare attraverso la messa a punto di metodi innovativi di formazione e di sostegno adatti alle necessità del caso,

assicurando lo scambio continuo delle esperienze risultanti da tali progetti per valutare la loro incidenza sull'occupazione;

b) a sviluppare il suo programma di consultazione e di trasferimento delle informazioni per facilitare lo scambio diretto di esperienze a livello comunitario, coordinando le proprie azioni con quelle del programma d'azione e di cooperazione dell'OCSE concernente le iniziative locali per la creazione di posti di lavoro;

c) ad integrare tali azioni con studi specifici che contribuiscano ad orientare e valutare l'azione, concernenti in particolare: - i metodi più adatti per finanziare le ILO;

- il miglioramento delle condizioni giuridiche e fiscali per la costituzione e lo sviluppo di imprese, comprese le cooperative e altre forme di imprese di interesse collettivo;

- i tipi di prodotti e di servizi che le ILO forniscono e la loro incidenza, a livello della concorrenza, sulle offerte di tipo tradizionale.

3. La Commissione è invitata ad informare periodicamente il Consiglio sui progressi compiuti nella realizzazione di queste azioni.

4. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui alla presente sezione sarà deciso nel contesto della procedura di bilancio e conformemente agli impegni giuridici assunti dal Consiglio.

Il finanziamento comunitario dei progetti di cui al paragrafo 2, lettera a), sarà effettuato secondo le possibilità e le norme di finanziamento del Fondo sociale europeo. (1) Vedi risoluzione del Consiglio, dell'11 luglio 1983, riguardante le politiche di formazione professionale nella Comunità europea negli anni'80. Sezione II (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 2).