31984S2177

Decisione n. 2177/84/CECA della Commissione del 27 luglio 1984 relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 30/07/1984 pag. 0017 - 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 21 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 21 pag. 0019


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DECISIONE N . 2177/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1984

relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 74 e 86 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 74 del trattato , la Commissione è qualificata , in casi di dumping o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità , ad attuare qualsiasi misura conforme a detto trattato e ad inviare agli Stati membri tutte le raccomandazioni necessarie ;

considerando che , a norma dell ' articolo 86 del trattato , gli Stati membri si sono impegnati ad agevolare alla Comunità l ' espletamento della sua missione ;

considerando che , data l ' esistenza del mercato comune del carbone e dell ' acciaio , l ' attuazione di misure nazionali non costituirebbe di norma , e nemmeno in caso di concorso reciproco , una difesa efficace ed adeguata contro pratiche di dumping o sovvenzioni , ma rischierebbe al contrario di ostacolare il funzionamento di detto mercato comune e di comprometterne le realizzazioni , con particolare riguardo alla tariffa doganale unificata da applicare nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che per questi motivi la Commissione farà normalmente ricorso ai poteri conferitile dall ' articolo 74 e prenderà , se del caso , misure di difesa comunitarie ;

considerando che al fine di consentire alla Commissione di esercitare i suoi poteri in modo rapido ed efficace occorre stabilire alcune regole di procedura ed organizzare la cooperazione con gli Stati membri :

considerando che , per evitare contraddizioni fra le iniziative della Commissione e quelle di taluni Stati membri nonchù per consentire che , qualora non siano in gioco interessi comunitari , gli Stati membri possano attuare le misure adeguate per la difesa di una produzione nazionale , occorre disporre che , in assenza di azione comunitaria , possano essere attuate , previa consultazione , misure nazionali di inchiesta e di difesa ;

considerando che la Commissione , con raccomandazione n . 3018/79/CECA ( 1 ) , modificata da ultimo dalla raccomandazione n . 3025/82/CECA ( 2 ) , ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ;

considerando che dette norme sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti , in particolare quelli derivanti dall ' articolo VI dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio , in appresso denominato « GATT » , dall ' accordo relativo all ' applicazione dell ' articolo VI del GATT ( codice antidumping del 1979 ) e dall ' accordo sull ' interpretazione e l ' applicazione degli articolo VI , XVI e XXIII del GATT ( codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione ) ;

considerando che , per l ' applicazione di queste norme , è essenziale che , al fine mantenere l ' equilibrio tra diritti e obblighi che detti accorddi intendevano creare , la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi vigore ;

considerando che è auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano esposte con chiarezza e sufficienti dettagli ; che è opportuno precisare in particolare che , quando le vendite sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l ' esistenza di misure di dumping , si può ricorrere ad un valore normale costruito ; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali , in particolare quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione e quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compenzazione ; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale ;

considerando che è opportuna definire il prezzo all ' esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato ricostruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero ;

considerando che , per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale , è opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche , le quantità , le condizioni di vendita , nonchù richiamare l ' attenzione sul fatto che l ' onore della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti ;

considerando che occorre precisare l ' espressione « margine di dumping » e codificare la prassi in vigore nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini ;

considerando che è opportuno stabilire non precisione il metodo per determinare l ' importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni ;

considerando che è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio ;

considerando che è necessario stabilire procedure che consentano , a chiunque agisca per conto di un ' industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , di formulare una denuncia ; che risulta opportuno precisare che , in caso di ritiro di una denuncia , l ' azione giudiziari può ma non deve necessariamente essere interrotta ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri e la Commissione collaborino sia per quanto riguarda le informazioni relative all ' esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni nonchù del pregiudizio che ne risulta , sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario ; che , a tal fine , è opportuno prevedre consultazioni nell ' ambito di un comitato consultivo ;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante un ' inchiesta , in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle part interessate , nonchù le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fattie i motivi essenziali in base ai quali si prevede di prendere misure definitive ;

considerando che , per scoraggiare le pratiche di dumping , è opportuno - nei casi in cui dalla constatazione ping , è opportuno - nei casi in cui dalla constatzione definitva dei fatti risulti l ' esistenza di dumping e di un pregiudizio - prevedere la possibilità di riscuotere definitivamente i dazi provvisori , anche se , per motivi specifisi non si decide l ' imposizione di un dazio antidumping definitvo ;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l ' applicazione dei dazi antidumping o compensativi , al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme ; che dette norme , considerata la natura di tali dazi possono differire da quelle relative alla riscossione dei normali dazi all ' importazione ;

considerando che è necessario prevedere procedure aperte ed eque in caso di riesame delle misure adottate e di riapertura di un ' inchiestaqualora le circostanze lo richiedano ;

considerando che , allo scopo di evitare un ricorso abusivo alle procedure e alle risorse comunitarie , è opportuno modificare le disposizioni relative al riesame richiesto dalle parti interessate , in modo da fissare un lasso di tempo minimo dalla conclusione della procedura , prima che si possa procedere a tale riesame , e in modo da garantire l ' esistenza di elementi di prova un cambiamento delle circostanze sufficienti a giustificare il riesame ;

considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso di dazi antidumping ;

considerando che la presente decisione non osta all ' adozione di misure particolari , qualora ciò non contrasti con gli obblighi assunti dalla Comunità nel quadro del GATT ;

considerando che , in aggiunta alle suddette considerazioni , che hanno portato all ' adozione della raccomandazione n . 3018/79/CECA , modificata da ultimo dalla raccomandazione n . 3025/82/CECA , l ' esperienza ha dimostrato che questa raccomandazione dovrebbe essere ulteriormente modificata ;

considerando che , al proposito , è opportuno adeguare la terminologia alle norme della direttiva 79/623/CEE del Consiglio , del 25 giugno 1979 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti l ' obbligazione doganale ( 3 ) e della direttiva 79/695/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1979 , relativa all ' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE ( 5 ) , nonchù tenere conto della sostituzione del regolamento ( CEE ) n . 2532/78 del Consiglio , del 16 ottobre 1978 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni della Repubblica popolare cinese ( 6 ) con il regolamento ( CEE ) n . 1766/82 ( 7 ) , della sostituzione del regolamento ( CEE ) n . 925/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni di paesi a commercio di Stato ( 8 ) con il regolamento ( CEE ) n . 1765/82 ( 9 ) ;

considerando che è opportuno definire con maggiore precisione i costi di cui tener conto ai fini della determinazione del valore costruito e delle vendite sottocosto sul mercato interno ;

considerando che occorre assicurare la coerenza della norme relative alle parti associate o che hanno concluso tra loro un accordo di compenzazione ;

considerando che è necessario chiarire le norme relative agli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti in materia di condizioni e modalità di vendita , in particolare quelle relative allo stadio commerciale e a titolo di oneri all ' importazione e di imposte indirette ;

considerando che , alla luce dell ' interpretazione della Comunità delle norme del GATT sulle sovvenzioni e sui dazi compensativi , è opportuno modificare le norme della raccomandazione suddetta relative al calcolo dell ' importo delle sovvenzioni ;

considerando che è necessario semplificare le procedure in materia di cooperazione e consultazione con gli Stati membri ;

considerando che è auspicabile affermare esplicitamente che l ' inchiesta relativa al dumping o alle sovvenzioni dovrebbe normalmente riguardare un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente l ' avvio della procedura e che gli accertamenti difinitivi devono essere basati sui fatti stabiliti per detto periodo ;

considerando che , per evitare qualsiasi confusione è necessario chiarire nella presente decisione l ' impiego dei termini « inchiesta » e « procedura » ;

considerando che è necessario stabilire che , quando un ' informazione deve presentare una domanda a tal fine e che è necessario chiarire che si può non tener conto di un ' informazione riservata che sia suscettibile di essere riassunta , ma per la quale son sia stato presentato un riassunto di carattere non riservato ;

considerando che per evitare inutili ritardi ai fini di uno snellimento delle pratiche amministrative è opportuno fissare i termini entro i quali possono essere offerti gli impegni ;

considerando che è necessario fissare norme più esplicite in merito alla procedura da seguire dopo il ritiro o la violazione di un impegno ;

considerando che è opportuno fissare norme relative ad un eventuale riesame parziale delle raccomandazioni e delle decisioni ;

considerando che è necessario stabilire che , dopo un determinato periodo di tempo , i dazi antidumping e compensativi cessano di essere validi , a meno che non si possa dimostrare la necessità di prorogarli ;

considerando che occorre vegliare a che le procedure di restituzione si applichino unicamente ai dazi definitivi o agli importi dei dazi provvisori riscossi a titolo definitivo , e snellire le esistenti procedure di restituzione ;

considerando che è opportuno che i regolamenti sul commercio con i paesi terzi siano nelle due Comunità il più possibile omogenei ; che è opportuno quindi prevedere l ' applicazione per quanto di ragione ai prodotti del carbone e dell ' acciaio dei principi e delle definizioni contenuti nel regolamento ( CEE ) n . 2176/84 ( 10 ) ;

considerando che per quanto riguarda la procedura decisionale si deve tener conto dei principi differenti dei due trattati ma deve essere seguito il più rigorosamente possibile il dispositivo del regolamento ( CEE ) n . 2176/84 ;

considerando che è opportuno cogliere l ' occasione per procedere ad una codificazione delle norme in questione e pubblicarne il testo unico sotto forma di una decisione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Applicabilità

La presente decisione stabilisce disposizioni relative alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni .

Articolo 2

Dumping

A . PRINCIPIO

1 . Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio .

2 . Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all ' esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile .

B . VALORE NORMALE

3 . Ai fini della presente decisione , per valore normale s ' intende :

a ) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile , destinato al consumo nel paese d ' esportazione o di origine ,

b ) oppure quando , nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d ' esportazione , non si ha nessuna vendita di un prodotto simile , o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto ,

i ) il prezzo comparabile di un prodotto simile , se quest ' ultimo è esportato verso un paese terzo ; in questo caso tale prezzo potrà essere il prezzo all ' esportazione più elevato , purchù esso sia un prezzo rappresentativo ; o

ii ) il valore costruito , calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto . Il costo di produzione è calcolato tenendo conto di tutti i costi , nel corso di normali operazioni commerciali , tanto fissi quanto variabili , nel paese d ' origine , dei materiali e della produzione , più un importo equo per le spese di vendita e di gestione , nonchù per le altre spese generali . Di norma , e purchù il profitto venga di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d ' origine , la maggiorazione per il profitto non deve essere superiore a tale normale profitto . In altri casi la maggiorazione è stabilita su qualsiasi base equa , utilizzando le informazioni disponibili .

4 . Qualora esistano validi motivi per ritenere o supporre che il prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d ' origine sia inferiore al costo di produzione definito al paragrafo 3 , lettera b ) ii ) , le vendite effettuate a tale prezzo possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali :

a ) se si estendono su un arco di tempo abbastanza lungo e riguardano quantitativi di rilievo , e

b ) se i prezzi praticati non consentono il recupero di tutti i costi entro un termine ragionevole nel corso di normali operazioni commerciali .

In tali circostanze , il valore normale può essere determinato in base alle altre vendite sul mercato interno , effettuate ad un prezzo non inferiore al costo di produzione , o in base alle vendite all ' esportazione destinate a paesi terzi , oppure in base al valore costruito , ovvevo ancora adeguando il prezzo inferiore al costo di produzione , menzionato sopra , allo scopo di eliminare le perdite e di prevedere un profitto equo . Il cacolo del valore normale si basa sulle informazioni disponibili .

5 . Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un ' economia di mercato , in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti ( CEE ) n . 1765/82 e ( CEE ) n . 1766/82 , il valore normale è determinato in maniera appropriata ed aqua , in base ad uno dei seguenti criteri :

a ) al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto :

i ) per il consumo , sul mercato interno di tale paese , o

ii ) ad altri paesi , compresa la Comunità ;

oppure ,

b ) al valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo ad economia di mercato ;

oppure ,

c ) qualora nù i prezzi il valore costruito , stabiliti conformemente ai punti a ) o b ) , forniscano una base adeguata , al prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile , se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto .

6 . a ) Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d ' origine , ma è esportato verso la Comunità da un paese intermedio , il valore normale sarà il prezzo comparabile , realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine . Quest ' ultima base potrebbe essere appropriata , tra l ' altro , se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione , o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione , oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione .

b ) Se più fornitori di uno o più paesi sono implicati ed appare opportuno stabilire un sistema di prezzi di base , il valore normale può essere determinato a partire dal prezzo di base ; tuttavia il valore normale sarà determinato in conformità alle altre disposizioni di tale articolo quando appare che un tale metodo di determinazione condurrebbe a un risultato notevolmente differente .

7 . Per la determinazione del valore normale , le operazioni tra parti apparentemente non indipendenti o che hanno apparentemente concluso tra di loro un accordo di compensazione possono essere considerate come operazioni commerciali non normali , a meno che la Commissione non ritenga che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti non aventi tra di loro simili rapporti .

C . PREZZO ALL ' ESPORTAZIONE

8 . a ) Il prezzo all ' esportazione e il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell ' esportazione verso la Comunità .

b ) Quando non esiste un prezzo all ' esportazione oppure quando esiste un ' associazione o un accordo di compensazione tra l ' esportatore e l ' importatore o un terzo , o quando , per altri motivi , il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all ' esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento , il prezzo all ' esportazione puo essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato e rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente , ovvero , se il prodotto non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione , in funzione di una qualsiasi ragionevole base . In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l ' importazione e la rivendita , compresi tutti i dazi e le tasse , nonchù di un equo margine di profitto .

Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi :

i ) trasporto normale , assicurazione , movimentazione , carico e scarico e spese accessorie ;

ii ) dazi doganali , dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d ' importazione per l ' importazione o la vendita delle merci ;

iii ) un ragionevole margine per le spese generali ed i profitti e/o tutte le commissioni normalemente pagate o convenute .

D . CONFRONTO

9 . Per poter stabilire un valido confronto , il prezzo all ' esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci , le quantità e le condizioni di vendita . Normalmente essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale , ci preferenza quello dell ' uscita dalla fabbrica , e a date il più possibile ravvicinate .

10 . Se i prezzi all ' esportazione e il valore normale non sono comparabili per quanto riguarda gli elementi di cui al paragrafo 9 , si terrà debitamente conto in ogni caso , a seconda delle loro caratteristiche , delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi . Se una parte in causa chiede he tali differenze siano prese in considerazione , essa deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata .

Per determinare gli adeguamenti da effettuare , si applicano i seguenti criteri :

a ) differenze nella natura delle merci : gli adeguamenti devono basarsi in linea di massima sull ' effetto di tali differenze sul valore di mercato nel paese d ' origine o di esportazione ; tuttavia , quando i dati relativi ai prezzi vigenti sul mercato interno del paese stesso non sono disponibili o non consentono un valido confronto , il calcolo deve basarsi sui costi di produzione degli elementi che determinano tali differenze ;

b ) differenze di quantita : si procede agli adeguamenti quando l ' ammontare di una differenza di prezzo e dovuto , in tutto o in parte , a uno dei seguenti fattori :

i ) sconti sui prezzi per vendite in grandi quantità , liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali in un precedente periodo di tempo rappresentativo , di solito non inferiore a sei mesi , ed in proporzioni notevoli , di solito non inferiore al 20 % del totale delle vendite del prodotto in questione , effettuate sul mercato interno o , se del caso , sul mercato di un paese terzo ; possono essere ammessi gli sconti differiti se questi si basano su una prassi corrente in periodi antecedenti , o sull ' impegno di soddisfare le condizioni richieste per avere diritto allo scono differito ,

ii ) oppure risparmi sul costo di produzione di differenti quantità .

Tuttavia , quando il prezzo all ' esportazione si basa su quantità inferiori al quantitativo minimo venduto sul mercato interno , o eventualmente a paesi terzi , l ' adeguamento viene calcolato in modo tale da riflettere il prezzo più alto al quale la quantità minore sarebbe venduta sul mercato interno o , eventualmente , su quello di un paese terzo ;

c ) differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita : gli adeguamenti si limitano alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione , quali , per esempio , le differenze riguardanti condizioni di credito , garanzie , cauzioni , assistenza tecnica , servizio manutenzione , commissioni oppure retribuzioni degli operatori commerciali , imballaggio , trasporto , assicurazione , movimentazione , carico e costi accessori e , se già non se ne è tenuto conto altrimenti , differenze di stadio commerciale . In linea di massima non si procederà ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali , ivi comprese quelle relative alla ricerca ed allo sviluppo o alla pubblicità ; l ' importo di tali adeguamenti viene normalmente stabilito in base al costo di tali differenze per il venditore , benchù si possa prendere in considerazione anche il loro effetto sul valore del prodotto ;

d ) differenze di oneri all ' importazione e di imposte indirette : si procede ad un adeguamento se un prodotto esportato nella Comunità è esente da oneri all ' importazione o da imposte indirette , come definiti nelle note all ' allegato , che gravano sul prodotto analogo e sui materiali in esso fisicamente incorporati , se il prodotto in questione è destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione , oppure se tali oneri o imposte vengono rimborsati .

E . RIPARTIZIONE DEI COSTI

11 . In linea di massima , tutti i calcoli dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili normalemente ripartiti , se necessario , in modo proporzionale alle cifera d ' affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione .

F . PRODOTTO SIMILE

12 . Ai fini dell ' applicazione della presente decisione per « prodotto simile » si intende un prodotto identico , cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o , in mancanza di tale prodotto , un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato .

G . MARGINE DI DUMPING

13 . a ) Per « margine di dumping » si deve intendere l ' importo di cui il valore normale supera il prezzo all ' esportazione .

b ) Quando i prezzi variano , il margine di dumping può essere stabilito transazione per transzione , oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati , rappresentativi o medi ponderati .

c ) Quando i margini di dumping variano , questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata .

Articolo 3

Sovvenzioni

1 . Può essere applicato un diritto compensativo per neutralizzare qualsiasi sovvenzione concessa direttamente o indirettamente nel paese d ' origine o di esportazione alla fabbricazione , produzione , esportazione o trasporto di un prodotto la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio .

2 . Le sovvenzioni accordate all ' esportazione includono , senza limitarvisi , le pratiche elencate nell ' allegato .

3 . L ' esonero da oneri all ' importazione o da imposte indirette per un prodotto , come definito nelle note dell ' allegato , quando questi sono effettivamente sopportati dal prodotto simile e dai materiali in esso fisicamente incorporati se il prodotto in questione e destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione , nonchù il rimborso di tali oneri o imposte , non è considerato come sovvenzione ai fini dell ' applicazione della presente decisione .

4 . a ) L ' importo della sovvenzione verrà calcolato per unità del prodotto oggetto di sovvenzione e esportato verso la Comunità .

b ) L ' importo di una sovvenzione sarà stabilito deducendo dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi :

i ) qualsiasi spesa di formazione della pratica o analogo pagamento effettuato per essere ammessi al beneficio della sovvenzione o per riceverla ;

ii ) tasse alle esportazioni , diritti o altri oneri prelevati all ' esportazione di questo prodotto verso la Comunità , specificamente destinati a neutralizzare la sovvenzione .

La parte che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata .

c ) Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alla quantità fabbricata , prodotte , esportate o trasportate , l ' importo sarà determinato ripartendo opportunamente il valore della sovvenzione sul livello di produzione o di esportazione del prodotto in questione su un arco di tempo appropriato . Normalmente questo periodo sarà quello dell ' esercizio contabile del beneficiario . Quando la sovvenzione è concessa per l ' acquisto , presente o futuro , di immobilizzazioni , il valore della sovvenzione viene calcolato ripartendo quest ' ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali immobilizzazioni nell ' industria in questionne . Quando tali immobilizzazioni non si deprezzano , la sovvenzione viene valutata come un prestito senza interessi .

d ) Nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un ' economia di mercato , in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti ( CEE ) n . 1765/82 e ( CEE ) n . 1766/82 , il calcolo dell ' importo della sovvenzione può essere determinato , in maniera appropriata ed equa , confrontando il prezzo all ' esportazione , calcolato conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 8 , con il valore normale stabilito secondo l ' articolo 2 , paragrafo 5 . L ' articolo 2 , paragrafo 140 , si applica a tale confronto .

e ) Quando l ' importo della sovvenzione varia , si possono stabilire medie ponderate .

Articolo 4

Pregiudizi

1 . Il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono , per via degli effetti del dumping e della sovvenzione , la causa del pregiudizio , ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità , oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria . I pregiudizi causati da altri fattori , quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione della domanda , che , singolarmente o combinati fra loro , esercitano altresi un ' influenza negativa sull ' industria della Comunità , non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni .

2 . La valutazione del pregiudizio si basa sui fattori seguenti che , nù singolarmente , nù riuniti , possono necessariamente fornite un orientamento decisivo :

a ) il volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , soprattutto se si è verificato un notevole incremento in termini assoluti o per quanto riguarda la produzione o il consumo nella Comunità ;

b ) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , soprattutto se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quallo praticato nella Comunità per un prodotto simile ;

c ) le conseguenti ripercussioni sull ' industria interessata , quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come :

- produzione ,

- sfruttamento del potenziale ,

- riserve ,

- vendite ,

- quota di mercato ,

- prezzi ( ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero verificati ) ,

- profitti ,

- rendimento degli investimenti ,

- liquidità ,

- occupazione .

3 . La determinazione della minaccia di pregiudizio deve effettuarsi soltanto quando sia chiaramente previsto che una determinata situazione minaccia realmente di trasformarsi in effettivo pregiudizio . A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori :

a ) il tasso d ' incremento delle esportazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni della comunità ,

b ) la capacità di esportazione del paese d ' origine o di esportazione , che già esiste o che esisterà in un prevedibile futuro e la probabilità che le ulteriori esportazioni vengano destinate alla Comunità ,

c ) la natura di ogni sovvenzione e le loro possibili conseguenze sugli scambi .

4 . L ' effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile quando i dati disponibili permettono di definirlo distintamente . Quando la produzione comunitaria del prodotto simile non costituisce un ' entità distinta , l ' effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato relazione alle produzione del gruppo o della gamma di produzione maggiormente affine e comprendente il prodotto simile per il quale possono essere ottenuti i necessari elementi di informazione .

5 . Per « industria comunitaria » si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni , addizionate , costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti , tuttavia :

- ove i produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l ' esistenza di dumping o della sovvenzione , l ' espressione « industria comunitaria » può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori ;

- in circostanze eccezionali la Comunità può , per quanto riguarda la produzione considerata , essere suddivisa in due o più mercati competitivi ed i produttori all ' interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una industria comunitaria se ,

a ) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato e

b ) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità .

In questo caso , l ' esistenza di un pregiudizio può essere affermata anche se una parte notevole dell ' industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio , a condizione che le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni si concentrino sul mercato isolato di cui trattasi e , inoltre , purchù le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detti mercati .

Articolo 5

Denuncia

1 . Ogni persona fisica o giuridica nonchù ogni associazione non avente personalità giuridica , che agisce a nome di un ' industria della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , può introdurre una denuncia per iscritto .

2 . La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all ' esistenza del dumping o della sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva .

3 . La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la trasmette alla Commissione . La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta .

4 . La denuncia può essere ritirata , nel qual caso la procedura può essere interrotta , a meno che tale interruzione sia contraria all ' interesse della Comunità .

5 . Quando si constata , dopo consultazione , che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l ' avvio di un ' inchiesta , il ricorrente ne è debitamente informato .

6 . Quando , in mancanza di una denuncia , uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a un dumping o a una sovvenzione sia a un pregiudizio che ne risulta per un ' industria della Comunità , esso li comunica immediatamente alla Commissione .

Articolo 6

Consultazioni

1 . Le consultazioni previste dalla presente decisione si effettuano in seno ad un comitato consultivo , composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione . Le consultazioni si effettuano immediatamente , sia su domanda di uno Stato membro , sia su iniziativa della Commissione .

2 . Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente . Quest ' ultimo comunica agli Stati membri , nel più breve tempo possibile , tutti gli elementi d ' informazione utili .

3 . Qualora se ne ravvisi la necessità si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta ; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri , i quali , entro un termine fissato , possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale .

4 . Le consultazioni vertono segnatamente :

a ) sull ' esistenza del dumping o della sovvenzione e sui metodi da utilizzare per fissare il margine di dumping o l ' importo della sovvenzione ;

b ) sulla realtà e sull ' entità del pregiudizio ;

c ) sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e il pregiudizio ;

d ) sulle misure che , nel caso specifico , sono idonee a prevenire o a rimediare l ' effetto del pregiudizio causato dal dumping o dalla sovvenzione nonchù sulle modalità di applicazione di tali misure .

Articolo 7

Apertura e svolgimento dell ' inchiesta

1 . Se , al termine della consultazione , risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l ' avvio di una procedura , la Commissione deve immediatamente :

a ) annunciare l ' avvio di una procedura con un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ; tale avviso dovrà indicare il prodotto e i paesi interessati , fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti dovranno essere alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5 ;

b ) informare debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonchù i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ;

c ) iniziare l ' inchiesta a livello comunitario , in collaborazione con gli Stati membri ; tale inchiesta verterà tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolgerà conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8 ; di norma l ' inchiesta relativa al dumping o alla sovvenzione deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l ' inizio della procedura .

2 . a ) La Commissione ricerca tutte le informazioni ritenute necessarie e , se lo considera opportuno , esamina e verifica i registri degli importatori , degli esportatori , dei commercianti , dei produttori , delle associazioni e delle organizzazioni commerciali .

b ) Se necessario , la Commissione , svolge inchieste in paesi terzi , subordinandole all ' accordo delle imprese interessate e all ' assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione il quale deve essere ufficialmente informato . La Commissione è assistita d agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto .

3 . a ) La Commissione può chiedere agli Stati membri :

- di fornirle informazioni ;

- di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari , segnatamente presso gli importatori , i commercianti ed i produttori della Comunità ;

- di procedere alle inchieste in paesi terzi , che però sono subordinate all ' accordo delle imprese interessate e , previo avviso ufficiale , all ' assenza di opposizione da parte del governo del paese considerato .

b ) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione . Essi comunicano a quest ' ultima le informazioni richieste , nonchù il risultato , delle verifiche , dei controlli o delle inchieste effettuati .

c ) Quando queste informazioni sono di interesse generale o sono state richieste da uno Stato membro , la Commissione le comunica agli Stati membri , purchù non siano riservate ; nel quale caso è comunicato un riassunto non confidenziale .

d ) Agenti della Commissione possono , a richiesta di quest ' ultima o di uno Stato membro , assistere gli agenti degli Stati membri nell ' adempimento delle loro funzioni .

4 . a ) La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati , nonchù ai rappresentanti del paese esportatore , la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all ' inchiesta , tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri , purchù tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi , non siano riservate ai sensi dell ' articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell ' inchiesta . Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione , indicando le informazioni desiderate .

b ) Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l ' inchiesta e , in caso di sovvenzioni , i rappresentanti del paese d ' origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l ' imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio .

c ) i ) Una domanda di informazioni conforme al punto b ) deve :

aa ) essere presentata per iscritto alla Commissione ,

bb ) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni ,

cc ) essere ricevuta in caso di imposizione di un dazio provvisorio non oltre un mese dopo la pubblicazione dell ' imposizione di tale dazio .

ii ) Le informazioni possono essere fornite oralmente , oppure per iscritto , a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno . Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione . Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all ' articolo 8 .

iii ) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima di qualunque decisione da parte della Commissione di misure definitive , in applicazione dell ' articolo 12 . Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se pervenute entro un termine fissato per ciascun caso della Commissione in funzione dell ' urgenza della questione . Il termine non può comunque essere inferiore a dieci giorni .

5 . La Commissione può sentire le parti interessate . Queste ultime devono essere sentite , quando lo richiedano per iscritto , nel termine fissato dall ' avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , e ove dimostrino di essere interessate dall ' esito della procedura e che esistono particolari motivi per essere sentit oralmente .

6 . Inoltre , a richiesta , la Commissione dà alle parti direttamente interessate l ' occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi oppose e delle eventuali confutazioni . Nell ' offrire tale occasione , essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni , nonchù della convenienza delle parti . Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa .

7 . a ) Le disposizioni del presente articolo non impediscono alla Commissione di prendere decisioni preventive o di applicare con sollecitudine misure provvisorie .

b ) Qualora una parte interessata o un paese terzo rifiuti l ' accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravemente l ' indagine , possono essere elaborate conclusioni finali o preliminari , affermative , o negative , in base ai dati disponibili .

8 . Una procedura antidumping o di compensazione non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato .

9 . a ) Un ' inchiesta è conclusa sia per chiusura sia per adozione di misure definitive . Di norma , la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura .

b ) Una procedura viene conclusa sia per chiusura dell ' inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni o per scadenza o revoca di tali dazi , ovvero per scadenza degli impegni conformemente agli articolo 14 o 15 .

10 . In mancanza di una inchiesta sul piano comunitario ogni Stato membro può , previa consultazione , esaminare i fatti sul piano nazionale , esso ne informa la Commissione alla quale comunica i risultati della sua inchiesta e procede ad una consultazione prima di adottare dei provvedimenti .

Articolo 8

Trattamento riservato

1 . Le informazioni ricevute in applicazione della presente decisione possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste .

2 . a ) La Commissione e gli Stati membri , nonchù il loro funzionari , sono tenuti e non divulgare , salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite , le informazioni ricevute in applicazione della presente decisione per le quali è stato chiesto il trattamento riservato .

b ) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l ' informazione e riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall ' indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l ' informazione in questione .

3 . L ' informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte .

4 . Tuttavia , quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustifica e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole nù pubblicarle , nù autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto , può non essere tenuto conto di tali informazioni .

Tali informazioni possono inoltre essere disattese quando la domanda è giustificata ma chi fornisce le informazioni non è disposto a fornire un riassunto non riservato qualora sia possibile riassumere le informazioni in questione .

5 . Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza della presente decisione e alla pubblicazione dei fatti su cui le autorità comunitarie si sono basate se ciò risulta necessario a giustificare detti motivi nel corso di procedure giurisdizionali . Tali pubblicazione deve tener conto del legittimo interese delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti d ' affari .

Articolo 9

Conclusione della procedura qualora non siano necessarie , misure di difesa

1 . La procedura è chiusa dalla Commissione quando , dopo le consultazioni non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa .

2 . La Commissione informa i rappresentanti del paese di origine o di esportazione nonchù le parti notoriamente interessate che è stato posto termine alla procedura e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . L ' avviso riporta le conclusioni essenziali alla Commissione nonchù il motivo di tali conclusioni .

Articolo 10

Impegni

1 . Se nello svolgimento di un ' inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione , previa consultazione , ritiene accettabili , l ' inchiesta può essere chiusa senza l ' imposizione di dazi provvisori o definitivi . Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 4 , lettera c ) iii ) per la presentazione delle rimostranze .

Informazioni vengono fornite e un avviso è pubblicato conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 2 . La chiusura no esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell ' articolo 12 , paragrafo 2 .

2 . Gli impegni di cui al paragrafo 1 sono i seguenti :

a ) la sovvenzione viene eliminata o limitata oppure il governo o il paese di esportazione attua misure in ordine alle conseguenze del pregiudizio ; oppure

b ) i prezzi vengono riveduti o le esportazioni cessano in una misura che elimina , con soddisfazione della Commissione , il margine di dumping o l ' importo della sovvenzione o gli effetti pregiudizievoli da essi derivati . In caso di sovvenzione , il paese di origine o di esportazione deve dare il suo accordo .

3 . Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione , ma il fatto che essi non vengano assunti oppure che venga declinato un invito a sottoscriverne non deve pregiudicare la valutazione del caso . Tuttavia , se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni persistono , ciò si può ritenere un indizio del fatto che la minaccia di pregiudizio presenta maggiori probabilità di concretarsi .

4 . Quando l ' impegno è stato accettato , l ' inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se la Commissione , previa consultazione , decide in questo senso , oppure se ne viene fatta richiesta , in caso di dumping , dagli esportatori che rappresentano una notevole percentuale degli scambi interessati oppure , in caso di sovvenzione , da parte del paese di origine o di esportazione . In tal caso , se la Commissione , previa consultazione , conclude che non esiste un pregiudizio , l ' impegno diventa automaticamente caduco . Tuttavia , se la determinazione dell ' assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all ' esistenza di un impegno , la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato .

5 . La Commissione può richiedere alle parti che hanno assunto un impegno di fornire informazioni periodiche inerenti all ' adempimento di siffatti impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati . L ' inosservanza di questo obbligo è considerata come una violazione dell ' impegno assunto .

6 . Quando un impegno sia stato ritirato oppure quando essa abbia motivo di ritenere che l ' impegno sia stato violato e sia necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità , la Commissione , previe consultazioni e dopo aver offerto all ' esportatore in questione l ' opportunità di rendere noto il proprio punto di vista , può applicare immediatamente dazi provvisori antidumping o compensativi sulla base dei fatti accertati prima dell ' accettazione degli impegni .

Articolo 11

Dazi provvisori

1 . Quando , da un esame preliminare dei fatti , risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un ' azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell ' inchiesta , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , impone un dazio provvisorio antidumping o compensativo . In tal caso la messa in libera pratica di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata al deposito di una garanzia pari all ' importo del dazio provvisorio , la cui definitiva riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore della Commissione , adottata a norma dell ' articolo 12 , paragrafo 2 .

2 . La Commissione adotta questa misura provvisoria , previa consultazione , oppure , in caso di estrema urgenza , dopo aver informato gli Stati membri . In quest ' ultimo caso , le consultazioni avvengono al più tardi dieci giorni dopo la notifica della decisione della Commissione agli Stati membri .

3 . Quando l ' azione immediata della Commissione è stata domandata da uno Stato membro , la Commissione decide , entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda , se è opportuno istituire un dazio provvisorio antidumping compensativo .

4 . Una decisione della Commissione di non istituire un dazio provvisorio , non esclude l ' instaurazione di tale dazio ad una data ulteriore , su richiesta di uno Stato membro , se esistono elementi nuovi, ovvero su iniziativa della Commissione .

5 . I dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi . Ciononostante , qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della Commissione , l ' applicazione dei dazi antidumping provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi .

6 . Alla scadenza della validità dei dazi provvisori , la garanzia viene liberata con la massima sollecitudine , sempre che la Commissione non se abbia deciso la riscossione definitiva .

Articolo 12

Misure definitive

1 . Quando , dalla constatazione definitiva dei fatti , risulta l ' esistenza di dumping o di una sovvenzione durante il periodo oggetto dell ' inchiesta nonchù di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un ' azione comunitaria , la Commissione , previa consultazione , impone un dazio definitivo antidumping o compensativo .

2 . a ) Se è stato istituito un dazio provvisorio , la Commissione decide , indipendentemente dall ' imposizione o meno di un dazio definitivo , antidumping o compensazione in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio .

b ) La riscossione definitiva di tale importo non viene decisa a meno che dalla constatazione definitiva dei fatti non risulti che esiste un dumping o una sovvenzione , e un pregiudizio . A tal fine , il pregiudizio non include nù un ritardo sensibile nella realizzazione di una produzione comunitaria nù una minaccia di pregiudizio importante , a meno che si accerti che quest ' ultima si sarebbe trasformata in un pregiudizio importante , in mancanza di misure provvisorie .

Articolo 13

Disposizioni generali sui dazi

1 . I dazi antidumping o compensativi applicabili a titolo provvisorio o definitivo , sono istituiti tramite decisione della Commissione .

2 . Tali decisioni indicano in particolare l ' importo e il tipo del dazio imposto , il prodotto interessato , il paese di origine o di esportazione , il nome del fornitore , ove possibile , e la relativa motivazione .

3 . L ' importo di detti dazi non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato , oppure l ' importo della sovvenzione provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito ; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio .

4 . a ) I dazi antidumping e compensativi non devono essere imposti nù aumentati con effetto retroattivo . Il pagamento dell ' importo di tali dazi è dovuto allo stesso titolo del pagamento dei dazi all ' importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE .

b ) Tuttavia , quando la Commissione constata ,

i ) in merito ai prodotti oggetto di dumping ,

- che esiste un precedente già causa di pregiudizio o che l ' importatore era o sarebbe dovuto essere al corrente che l ' esportatore praticava il dumping causando un pregiudizio ;

- che detto pregiudizio è causato da un ' azione sporadica di dumping , cioè da importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping in un periodo relativamente breve , in misura tale che , per evitare il ripetersi di tale pratica , è necessario imporre a dette importazioni un dazio antidumping retroattivo ,

oppure quando ,

ii ) in merito a determinati prodotti oggetto di sovvenzioni ,

- che , in una situazione critica , il pregiudizio , difficilmente rimediabile , è causato da massicce importazioni , effettuate in un periodo relativamente breve , di un prodotto che beneficia di sovvenzioni all ' esportazione versate o concesse in violazione delle norme del GATT e dell ' accordo sulla interpretazione e l ' applicazione degli articoli VI , XVI e XXIII del GATT .

- e che , per evitare il ripetersi di siffatto pregiudizio , risulta necessaria l ' imposizione di dazi compensativi retroattivi a dette importazioni ,

oppure quando ,

iii ) in merito a prodotti oggetto di dumping o di sovvenzioni ,

- che un determinato impegno è stato violato ,

i dazi definitivi antidumping o compensativi possono essere applicati a prodotti per i quali è stato o sarebbe stato obbligatorio pagare dazi all ' importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE , non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori , eccettuato il fatto che , in caso di violazione di un impegno , detta imposizione retroattiva non si applica alle importazioni messe in libera pratica nella Comunità prima della violazione stessa .

5 . Quando un prodotto è importato nella Comunità in provenienza da vari paesi , il dazio di importo appropriato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto , in merito alle quali è stato del pari stabilito che formano oggetto di dumping o di una sovvenzione e che provocano un pregiudizio , ad eccezione di quelle per le quali sono stati accettati impegni .

6 . Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione , la Commissione può offrire agli esportatori l ' occasione di assumere impegni a norma dell ' articolo 10 per quanto riguarda la regione interessata . Se tale assicurazione non viene data rapidament o non viene rispettata , potrà essere instaurato un dazio provvisorio o definitivo per l ' insieme della Comunità .

7 . In mancanza di disposizioni particolari stabilite al momento dell ' instaurazione di un dazio antidumping o compensativo definitivo o provvisorio , si applicano le norme relative alle definizione comune del concetto di origine delle merci , nonchù le relative disposizioni comuni di applicazione .

8 . I dazi antidumping o compensativi sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma , l ' aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione , senza tener conto dei dazi doganali , delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all ' importazione .

9 . Nessun prodotto può venir assoggettato , al tempo stesso , a dazi antidumping e a dazi compensativi nell ' intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione .

Articolo 14

Riesame

1 . Le raccomandazioni e le decisioni che istituiscono dazi antidumping o compensativi e le decisioni di accettare impegni sono soggette , se necessario , ad un riesame globale o parziale . Detto riesame può avvenire tanto a richiesta di uno Stato membro quanto per iniziativa della Commissione . Si procede anche ad un riesame quando una parte interessata lo esige e presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità , a condizione che sia trascorso almeno un anno della conclusione dell ' inchiesta . Dette richieste sono inviate alla Commissione che ne informa gli Stati membri .

2 . Se , previa consultazione , risulta che il riesame è giustificato , l ' inchiesta si riapre conformemente all ' articolo 7 , semprechù le circostanze lo esignano . Detta riapertura non incide di per sù sulle misure in vigore .

3 . Se giustificato da detto riesame , effettuato anche senza riaprire l ' inchiesta , le misure sono modificate , revocate od annullate dalla Commissione .

Articolo 15

1 . Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 , i dazi antidumping o compensativi e gli impegni scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono entrati in vigore oppure sono stati modificati o confermati per l ' ultima volta .

2 . Di norma , la Commissione , previa consultazione , entro sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni , pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso dell ' imminente scadenza della misura in questione e informa l ' industria comunitaria notoriamente interessata . Nell ' avviso viene indicato il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione in conformità con l ' articolo 7 , paragrafo 5 . Se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio , la Commissione riesamina la misura . Quest ' ultima rimane in vigore in attesa del risultato del riesame . Se le misure antidumping o compensative scadono conformemente al presente articolo la Commissione pubblica un avviso a tale effetto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

3 . Ai sensi del presente articolo , i dazi antidumping o compensativi e gli impegni attualmente in vigore non scadono prima del 1° luglio 1985 .

Articolo 16

Restituzione

1 . Quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente oppure l ' importo della sovvenzione , tenuto conto dell ' eventuale applicazione delle medie ponderate , l ' importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito .

2 . Per sollecitare la restituzione di cui al paragrafo 1 l ' importatore presentara un richiesta alla Commissione per il tramite dello Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati messi in libera pratica ed entro tre mesi data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l ' importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure della data della decisione di riscossione definitiva degli importi ricevuti a titolo di dazio provvisorio . Lo Stato membro trasmette al più presto alla Commissione la domanda , corredata o meno di un parere in merito alla sua fondatezza . La Commissione esamina la fondatezza della domanda e , previa consultazione , decide se e in quale misura la domanda deve essere approvata .

Articolo 17

Disposizioni finali

La presente decisione non osta all ' applicazione :

1 . di qualsiasi norma speciale stabilita da eventuali accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi ;

2 . di misure speciali , purchù non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT .

Articolo 18

Abrogazione della normativa vigente

La raccomandazione n . 3018/79/CECA è abrogata .

I riferimenti fatti a detta raccomandazione devono intendersi come fatti alla presente decisione .

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1984 .

Essa si applica anche alle procedure già iniziate .

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elemen e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 27 luglio 1984 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 15 .

( 2 ) GU n . L 317 del 13 . 11 . 1982 , pag . 17 .

( 3 ) GU n . L 179 del 17 . 7 . 1979 , pag . 31 .

( 4 ) GU n . L 205 del 13 .8 . 1979 , pag . 19 .

( 5 ) GU n . L 319 del 7 . 11 . 1981 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 306 del 31 . 10 . 1978 , pag 1 .

( 7 ) GU n . L 195 del 5 . 7 . 1982 , pag . 21 .

( 8 ) GU n . L 131 del 29 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 195 del 5 . 7 . 1982 , pag . 1 .

( 10 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

ALLEGATO

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL ' ESPORTAZIONE

a ) Concessione da parte di un governo di sovvenzioni dirette ad una ditta o ad un ' industria , in base alle loro esportazioni .

b ) Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all ' esportazione .

c ) Tasse di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all ' esportazione , stabilite o imposte dal governo , a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all ' interno del paese .

d ) La fornitura da parte dei governi e dei loro enti di prodotti importati o di fabbricazione nazionale o la prestazione di servizi utilizzabili nella produzione di merci esportate , a condizioni più favorevoli di quelle applicabili per la fornitura di prodotti analoghi o direttamente competitivi , o la prestazione di servizi utilizzabili per la produzione di merci destinate al consumo interno , se ( nel caso dei prodotti ) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali mondiali vengono riservate agli esportatori nazionali .

e ) L ' esenzione totale o parziale , il rimborso o il rinvio , riferiti in particolar modo alle esportazioni , di imposte dirette o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali . A prescindere da quanto precede , il rinvio delle tasse e imposte di cui sopra non equivale ad una sovvenzione all ' esportazione quando , ad esempio , vengano riscossi i relativi interessi .

f ) La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione , oltre a quelli accordati , per quanto riguarda la produzione destinat al consumo interno , nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette .

g ) L ' esonero o il rimborso , per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati , di imposte indirette in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno . Il problema del rimborso eccessivo dell ' imposta sul valore aggiunto è trattato esclusivamente in questo paragrafo .

h ) L ' esonero , il rimborso o il rinvio di imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare , sulle merci o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati , in eccesso rispetto all ' esonero , al rimborso o al rinvio di imposte indirette cumulative analoghe , riscosse a uno stadio preliminare su prodotti o servizi utilizzati nell produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno ; a condizione tuttavia che si possa esonerate , rimborsare o rinviare le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare sui prodotti esportati anche quando tale esonero , rimborso o rinvio non riguarda i prodotti simili venduti per il consumo interno , se le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare vengono percepite su merci che sono materialmente incorporate ( tenendo conto di un normale margine di perdite ) nel prodotto esportato . Il presente paragrafo non si applica nù ai sistemi di imposta sul valore aggiunto nù ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera .

i ) L ' esonero o il rimborso di oneri relativi all ' importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi su merci importate , che sono materialmente incorporate ( tenendo conto di un normale margine di perdite ) nel prodotto esportato ; a condizione tuttavia che in casi particolari una ditta possa utilizzare una quantità di merci circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche delle merci importate in quanto di sostituzione per beneficiare di questa disposizione se l ' importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo , normalmente non superiore ai due anni . Il presente paragrafo non si applica nù ai sistemi di imposta sul valore aggiunto nù ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera .

j ) La concessione da parte dei governi ( o di speciali istituiti controllati dai governi ) di sistemi di garanzie di credito all ' esportazione o di misure di assicurazione , di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l ' incremento dei costi dei prodotti esportati , oppure di programmi di tutela contro i rischi degli scambi commerciali , con premi che sono palesemente inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi .

k ) La concessione da parte dei governi ( o di enti speciali controllati e/o che agiscono sotto l ' autorità dei governi ) di crediti all ' esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine ( o che avrebbero dovuto pagare se avessero preso detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all ' esportazione ) , oppure il pagamento da parte di questi governi o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti finanziarie per ottenere crediti , sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo per quanto riguarda le condizioni di credito all ' esportazione .

Ciononostante , se il paese di origine o di esportazione ha aderito ad un impegno internazionale sui crediti all ' esportazione cui partecipano almeno 12 firmatari originari dell ' accordo sull ' interpretazione e l ' applicazione degli articoli VI , XVI e XXIII del GATT al 1° gennaio 1979 ( o di un impegno successivo concluso dagli stessi firmatari originari ) , oppure se detto paese di origine o di esportazione applica in pratica le disposizioni riguardanti il tasso d ' interesse dell ' impegno in questione , l ' eventuale concessione di crediti all ' esportazione conforme alle disposizioni di cui trattasi , non viene considerata come una sovvenzione all ' esportazione .

l ) Qualsiasi altro onere a carico dello stato che costituisce una sovvenzione all ' esportazione ai sensi dell ' articolo XVI del GATT .

Osservazioni :

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni :

1 . Il termine « imposte dirette » significa imposte sui salari , profitti , interessi , redditi , diritti e qualsiasi altra forma di reddito , nonchù le imposte sui beni immobili .

2 . Per « oneri all ' importazione » si intendono le tariffe , i dazi e qualsiasi altro onere fiscale non specificato altrove nelle presenti note , riscossi all ' importazione .

3 . Per « imposte indirette » si intendono le imposte sulle vendite , la accise , le imposte sulla cifra d ' affari , le imposte sul valore aggiunto , la franchigia , le imposte da bollo , le tasse sul trasferimento dei capitali , le imposte sulle giacenze e sulle attrezzature , le imposte di frontiera e qualsiasi altra imposta che non si possa annoverare tra le imposte dirette e gli oneri all ' importazione .

4 . Per imposte indirette « riscosse ad uno stadio preliminare » si intendono le imposte percepite sulle merci e sui servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto .

5 . Per imposte indirette cumulative si intendono le imposte plurifasi , riscosse quando non esiste alcun meccanismo per una successiva imputazione dell ' imposta se le merci ed i servizi subordinati alla stessa ad uno stadio di produzione vengono utilizzati anche in uno stadio successivo .

6 . Per « rimborso delle imposte » si intende la restituzione o lo sgravio delle stesse .