31984R3689

Regolamento (CEE) n. 3689/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 29/12/1984 pag. 0007 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0076
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0076


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3689/84 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3518/83 (4); che l'esperienza acquisita mostra d'altronde che una tale proroga non rischia di creare inconvenienti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79 la data del 31 dicembre 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fato a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.

(4) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 1.