31984R3670

Regolamento (CEE) n. 3670/84 della Commissione del 21 dicembre 1984 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia e nel Regno Unito di camicie (categoria 8), originarie del Bangladesh

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 28/12/1984 pag. 0043 - 0044


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3670/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia e nel Regno Unito di camicie (categoria 8), originarie del Bangladesh

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3762/83 (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di tessuti di fibre tessili sintetiche (categoria 8) elencati in allegato, originari del Bangladesh , hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che è stata notificata il 3 luglio 1984 una domanda di consultazione al Bangladesh allo scopo di mettersi d'accordo sui livelli di limiti soddisfacenti;

considerando che le consultazioni con il Bangladesh non hanno permesso di risolvere il problema posto;

considerando che le circostanze che motivano la richiesta iniziale rimangono;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, una domanda di consultazione è stata notificata il 17 dicembre 1984 al Bangladesh;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente la Commissione ha chiesto al Bangladesh di limitare le sue esportazioni, di prodotti, della categoria 8, verso la Francia a 350 000 pezzi e verso il Regno Unito a 300 000 pezzi per un periodo provvisorio di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazione;

considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbano essere soggette provvisoriamente a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che i prodotti in questione , esportati dal Bangladesh fra il 17 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dal Bangladesh prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia e nel Regno Unito di prodotti originari del Bangladesh della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 fino al 16 marzo 1985.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dal Bangladesh verso la Francia e il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dal Bangladesh verso la Francia e il Regno Unito sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. Tutti i prodotti spediti dal Bangladesh a decorrere dal 17 dicembre 1984 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione di prodotti ad essi soggetti spediti dal Bangladesh prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 16 marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1984) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 17 dicembre 1984 al 16 marzo 1985 // // // // // // // // // 8 // 61.03 A // 61.03-11, 15, 19 // Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // Bangladesh // F UK // 1 000 pezzi // 350 300 // // // // // // // //