31984R3667

Regolamento (CEE) n. 3667/84 della Commissione del 21 dicembre 1984 che istituisce un regime di autorizzazioni applicabili alle importazioni in Francia di alcuni tipi di scarpe di tela o di sparto, nonché di pantofole ed altre calzature da camera

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 28/12/1984 pag. 0030 - 0034


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

che istituisce un regime di autorizzazioni applicabili alle importazioni in Francia di alcuni tipi di scarpe di tela o di sparto, nonché di pantofole ed altre calzature da camera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato (2), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (4), in particolare gli articoli 8 e 9,

previa consultazione dei comitati consultivi istituiti a norma dei regolamenti suddetti,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2483/83 (5) la Commissione ha istituito un regime d'autorizzazione all'importazione, in Francia, di alcuni tipi di scarpe di tela o di sparto e di pantofole ed altre calzature da camera originarie della Cina. La Commissione ha in tal modo tenuto conto dei provvedimenti presi dalle autorità del principale paese esportatore, la Repubblica popolare cinese, a norma dei quali l'esportazione in Francia dei prodotti in questione è subordinata ad un certificato di esportazione in modo da rispettare determinati limiti quantitativi fissati per il 1983 e il 1984.

(2) Il 20 luglio 1984 la Commissione è stata informata dalle autorità francesi che, con la scadenza dei provvedimenti in questione, fissata per il 31 dicembre 1984, i produttori francesi possono nuovamente subire un pregiudizio notevole.

(3) Alla domanda francese erano allegati elementi di prova relativi all'andamento delle importazioni ed alle condizioni nelle quali queste ultime venivano effettuate, in particolare per quanto riguarda i prezzi. Erano stati inoltre forniti dati in merito all'incidenza di tali importazioni sull'industria produttrice di pantofole e di scarpe di tela o di sparto.

(4) Avendo deciso, previa consultazione, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6), ha annunciato l'apertura di una procedura comunitaria di inchiesta relativa alle importazioni in Francia dei prodotti in questione originari di alcuni paesi terzi ed ha avviato l'inchiesta.

(5) La Commissione ne ha debitamente informato gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione.

Sono state presentate osservazioni scritte da parte della Federazione nazionale dell'industria delle calzature a nome dei produttori francesi e da parte della Federazione nazionale dei commercianti all'ingrosso di calzature. Non sono state presentate osservazioni a nome dei consumatori comunitari degli articoli in questione.

(6) I paesi esportatori di pantofole e di calzature di tela o di sparto hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere ascoltati dalla Commissione. Le informazioni non riservate contenute nella relazione sull'inchiesta sono state comunicate al principale paese esportatore, la Repubblica popolare cinese.

(7) Durante l'inchiesta la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Poiché le importazioni cinesi rappresentano la quasi totalità delle importazioni in Francia di pantofole e di scarpe di tela o di sparto originarie dei paesi terzi, l'inchiesta della Commissione si è concentrata sui prodotti originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha effettuato controlli presso le seguenti società:

Produttori francesi:

- SA Charmine, Angoulême

- SARL Degorge & Fils, Marthon

- Ets. Etchandy, Mauléon

- Aguer & Fils SA, Mauléon

Importatori

- ATLEX, Paris

- Borsumij Wehry France, Wissous

- DRESCO, St. Maur (Paris)

- Netter & Cie, Paris

(8) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in riferimento al periodo 1o gennaio 1984 - 31 luglio 1984.

B. Prodotti e industrie produttrici interessate

(9) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono le pantofole e altre calzature da camera con suola esterna di tessuto, di cui alla voce ex 64.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 64.04-10, nonché le scarpe di tela o di sparto di tutti i tipi, tanto con suole esterne di materia plastica artificiale (di cui alla voce ex 64.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 64.02-69), quanto con suole esterne di altre materie (voce ex 64.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 64.04-90).

(10) Dall'inchiesta effettuata dalla Commissione risulta che è necessario distinguere le pantofole dalle scarpe di tela, tanto sul piano dell'andamento delle importazioni e dei prezzi, quanto per valutare l'incidenza da essi esercitata sull'industria francese, in quanto i produttori di pantofole e di scarpe di tela costituiscono due industrie diverse.

C. Pantofole

(11) Dall'inchiesta risulta che le pantofole originarie dei paesi terzi, in particolare della Cina, hanno generalmente suole di tessuto ricoperte di materia plastica e che le pantofole con suole di gomma o di materia plastica artificiale, prodotte dall'industria francese, sono prodotti simili o in concorrenza diretta. L'incidenza delle importazioni delle pantofole cinesi è stata quindi valutata rispetto alla produzione francese di pantofole con suole di gomma o di materia plastica artificiale, indipendentemente dal fatto che la tomaia fosse o no di materie tessili.

(12) Tra il 1979 e il 1982 le importazioni in Francia di pantofole originarie dei paesi terzi sono aumentate da 23,5 milioni a 37,2 milioni di paia.

In seguito all'entrata in vigore, nell'agosto 1983, del regime istituito con il regolamento (CEE) n. 2483/83 nei confronti delle pantofole originarie della Cina, il livello delle importazioni originarie dei paesi terzi è sceso a 29 milioni nello stesso anno e a circa 30 milioni di paia nel 1984. Nei due anni suddetti le importazioni originarie della Cina ammontavano rispettivamente a 18 milioni e 19,6 milioni di paia circa; tali quantitativi corrispondono al livello al quale, per il 1983, le autorità cinesi avevano deciso di limitare le loro esportazioni, ma indicano che il limite quantitativo per il 1984 è stato superato di circa 597 000 paia.

(13) I prezzi di rivendita delle importazioni suddette in Francia sono stati nettamente inferiori a quelli praticati dai produttori della Comunità, con scarti tra i prezzi compresi tra 35 % e 67 % a seconda degli articoli.

(14) Per quanto riguarda l'incidenza delle importazioni suddette sui produttori francesi di pantofole, l'inchiesta della Commissione, oltre a mettere in evidenza la persistenza di gravi difficoltà economiche, ha permesso di individuare gli effetti positivi delle limitazioni all'esportazione decise dalle autorità cinesi.

Nonostante il consumo apparente sia rimasto relativamente stabile con 70-72 milioni di paia circa dal 1980 in poi, non si è verificata un'inversione della tendenza alla diminuzione del numero di occupati (15 000 persone nel 1979 e 11 500 nel 1983) e di aziende (82 nel 1979, 67 nel 1983), nonché al deterioramento dei risultati finanziari di queste ultime.

La produzione totale di pantofole, in netta diminuzione dal 1980 (51 milioni di paia), nel 1983 e nel 1984 sembra tuttavia essersi stabilizzata con 45 milioni di paia circa. La quota di mercato delle importazioni cinesi era nettamente aumentata tra il 1979 (16,6 %) e il 1982 (32,3 %), ma è scesa al 27 % in seguito al regime istituito nell'agosto 1983, flessione che ha permesso ai produttori francesi di riconquistate una parte rilevante del mercato tra il 1982 (48,7 %) e il 1983 (54,4 %).

(15) Secondo le informazioni controllate durante l'inchiesta, il mercato delle pantofole di qualità inferiore è essenzialmente detenuto dalle importazioni extracomunitarie, ma in seguito all'autolimitazione delle esportazioni cinesi i produttori fran cesi hanno potuto diversificare i propri articoli ed ampliare il proprio campionario, orientandosi verso articoli di qualità media.

Data la percentuale ancora elevata della quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi nel 1984 (circa 47-49 %), in particolare delle importazioni cinesi (27-30 %), e visti i prezzi molto bassi delle importazioni suddette, la sospensione delle misure di salvaguardia provocherebbe inevitabilmente un nuovo e rilevante incremento delle importazioni, che sarebbe di per sé stesso fonte di notevole pregiudizio.

D. Espadrilles

(16) Le importazioni in Francia di scarpe di tela o di sparto originarie dei paesi terzi sono aumentate da 1,7 milioni di paia circa nel 1979 a 3,5 milioni nel 1982, raggiungendo 5,7 milioni nel 1983.

Con l'istituzione, nell'agosto 1983, del regime d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 2483/83, le importazioni provenienti dalla Cina nel 1983 e nel 1984 avrebbero dovuto diminuire rispettivamente a 2 700 000 paia e a 2 800 000 paia. In realtà le importazioni effettive hanno superato nettamente i limiti fissati dalle autorità cinesi e comunicati alla Commissione; per il 1984 le autorità francesi, tenuto conto dell'esperienza dell'anno precedente, hanno sospeso, previa consultazione della Commissione, il rilascio delle autorizzazioni all'importazione una volta superati i limiti quantitativi.

Le importazioni effettive di origine cinese nel 1983 ammontavano a 5 200 000 paia e nell'anno successivo a 2 700 000 paia.

(17) I prezzi di rivendita dei prodotti suddetti sul mercato francese sono stati inferiori ai prezzi praticati dai produttori francesi di circa 26-29 % secondo gli articoli.

(18) Per quanto riguarda l'incidenza delle importazioni in questione sui produttori francesi di scarpe di tela o di sparto, l'inchiesta ha messo in evidenza il persistere di gravi difficoltà economiche, tanto nel 1983 quanto nel 1984, dovute al fatto che i produttori comunitari hanno potuto beneficiare di una diminuita pressione delle importazioni soltanto nel 1984.

Non si è infatti verificata un'inversione della tendenza alla perdita di posti di lavoro, in quanto il numero di occupati, pari a 2 500 nel 1979 ed a 1 900 nel 1981, ha continuato a ridursi nel 1983 (1 600 persone) e nel 1984; contemporaneamente il numero di produttori è passato da 24 imprese e 14 artigiani nel 1979 a 17 imprese e 12 artigiani nel 1979 a 17 imprese e 12 artigiani nel 1982, per scendere a 16 imprese e 10 artigiani nel 1983. I produttori, anche quelli più importanti, hanno dovuto vendere in perdita scarpe di qualità inferiore e media con un notevole deterioramento dei loro risultati finanziari.

La produzione francese, che era già scesa da 14 milioni di paia a 11,3 milioni tra il 1979 e il 1982, ha continuato a diminuire nel 1983 (10,8 milioni di paia) e nel 1984.

La quota di mercato delle importazioni extracomunitarie, passata dal 12,9 % al 33,6 % tra il 1979 e il 1982, è aumentata ulteriormente nel 1983, raggiungendo il 48,9 %. Soltanto nel 1984 la quota di mercato delle importazioni è scesa a circa il 25 %, in segutio alla sospensione del rilascio delle autorizzazioni all'importazione, entrata in vigore una volta raggiunto il limite quantitativo delle esportazioni cinesi.

(19) Il mercato delle scarpe di tela di qualità inferiore è attualmente detenuto, in misura ancora più rilevante rispetto a quello delle patofole, dalle importazioni extracomunitarie. In risposta a questo fenomeno i produttori francesi hanno avviato un'ampia ristrutturazione orientandosi verso prodotti più cari e incrementando sostanzialmente le esportazioni.

(20) Visti i risultati dell'inchiesta, la sospensione di una misura di salvaguardia provocherebbe inevitabilmente un ulteriore e rilevante incremento delle importazioni, che di per sé stesso sarebbe fonte di un grave pregiudizio e potrebbe compromettere la ristrutturazione avviata.

E. Misure di salvaguardia

(21) Dagli elementi suddetti, tanto per le pantofole, quanto per le scarpe di tela o di sparto, risulta che la minaccia di pregiudizio rilevata è tale da giustificare l'adozione di nuove misure di slavaguardia, di durata limitata a tre anni, al fine d'intralciare il meno possibile lo sviluppo armonioso del commercio mondiale e di consentire alle imprese francesi interessate di pianificare il loro spazio di ammodernamento.

(22) Tenendo conto di tale situazione, e in conformità dell'articolo 5 dell'accordo commerciale concluso tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese (1), principale esportatore, si sono svolte consul

tazioni tra la Commissione e le autorità cinesi per trovare una soluzione ai problemi derivanti dalle importazioni suddette.

(23) In seguito alle consultazioni, ed ai sensi dell'articolo 5 suddetto, le autorità cinesi hanno comunicato alla Commissione i provvedimenti presi dal loro governo, a norma dei quali l'esportazione in Francia di pantofole e di scarpe di tela o di sparto è subordinata ad un certificato di esportazione, che viene rilasciato in modo da rispettare i limiti quantitativi seguenti per l'esportazione in Francia dei prodotti in questione negli anni 1985, 1986 e 1987:

(in migliaia di paia)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Designazione delle merci // Numero della tariffa doganale comune // Codice NIMEXE // 1985 // 1986 // 1987 // // // // // // // Pantofole ed altre calzature da camera // ex 64.04 // ex 64.04-10 // 20 200 // 21 400 // 22 500 // Scarpe di tela o di sparto // ex 64.04 // ex 64.04-90 // // // // // ex 64.02 B // ex 64.02-69 // 3 200 // 3 400 // 3 600 // // // // // //

Se del caso, tali limiti quantitativi sono maggiorati mediante riporto di quantità non utilizzate nel corso dell'anno precedente o diminuite di quantità utilizzate mediante anticipo sui limiti quantitativi dell'anno seguente. I limiti quantitativi sopra indicati per il 1985 saranno quindi diminuiti delle quantità utilizzate mediante anticipo nel 1984, ossia 261 000 paia per le scarpe di pantofole. o di sparto e 597 000 paia per le pantofole.

(24) Tenuto conto dei provvedimenti approvati dal governo cinese, è necessario, per quanto riguarda le importazioni in Francia di pantofole e di scarpe di tela o di sparto, prendere i necessari provvedimenti per controllare il buon funzionamento del meccanismo di limitazione delle importazioni attuato dalle autorità della Repubblica popolare cinese.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione in Francia dei prodotti qui di seguito indicati, originari della Repubblica popolare cinese, è subordinata ad un'autorizzazione all'importazione rilasciata dalle autorità francese.

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Codice NIMEXE // Descrizione delle merci // // // // ex 64.04 // ex 64.04-10 // Pantofole e altre calzature da camera // ex 64.04 // ex 64.04-90 // Scarpe di tela o di sparto // ex 64.02 B // ex 64.02-69 // Scarpe di tela o di sparto con suole di gomma // // //

Tale autorizzazione all'importazione è valida unicamente nello Stato membro che l'ha rilasciata.

2. L'autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un limite massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno della presentazione da parte dell'importatore dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, emesso dalle autorità della Cina, sino a concorrenza dei limiti quantitativi annui destinati allo Stato membro in questione.

Articolo 2

La procedura comunitaria di inchiesta relativa alla revisione dell'andamento delle importazioni di alcuni tipi di pantofole e di altre calzature da camera, nonché di scarpe di tela o di sparto è chiusa. Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1985 sino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982 pag. 1.

(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21

(4) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

(5) GU n. L 244 del 2. 9. 1983, pag. 12.

(6) GU n. C 210 del 10. 8. 1984, pag. 5.

(1) GU n. L 123 dell'11. 3. 1978, pag. 2.