31984R3624

Regolamento (CEE) n. 3624/84 del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2204/82 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di un premio di riporto speciale per le sardine e le acciughe mediterranee

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 22/12/1984 pag. 0002 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 3 pag. 0096
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 3 pag. 0096


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/84 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2204/82 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di un premio di riporto speciale per le sardine e le acciughe mediterranee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2204/82 (2) il premio di riporto speciale per le sardine e le acciughe mediterranee può essere concesso ai trasformatori comunitari che abbiano stipulato un contratto d'acquisto con un'organizzazione di produttori oppure alle organizzazioni di produttori per i quantitativi che esse abbiano trasformato direttamente o affidato a un'industria trasformatrice;

considerando che, tenuto conto del fatto che in Grecia non esistevano organizzazioni di produttori, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2204/82, in deroga alle norme generali, ha accordato ai produttori individuali stabiliti in Grecia, per un periodo transitorio di due anni avente termine il 31 dicembre 1984, lo stesso regime concesso alle organizzazioni di produttori;

considerando che nel frattempo si sono formate organizzazioni di produttori in Grecia; che tuttavia tali organizzazioni non hanno ancora potuto costituirsi in alcune regioni in cui è concentrata la produzione delle sardine e delle acciughe, e più particolarmente in alcuni porti riconosciuti come rappresentativi dalla normativa comunitaria; che questa situazione è dovuta alla difficoltà di istituire rapidamente organizzazioni di produttori efficienti e funzionali in regioni che prima dell'adesione non disponevano di alcuna struttura equivalente; che, di conseguenza, è opportuno prorogare di un anno la deroga accordata ai produttori individuali stabiliti in Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, in limine del regolamento (CEE) n. 2204/82, il termine « due » è sostituito dal termine « tre ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BRUTON

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 7.