Regolamento (CEE) n. 3480/84 della Commissione del 12 dicembre 1984 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2278/84 e (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne la vendita del burro d' intervento destinato ad essere esportato sotto forma di "ghee"
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/12/1984 pag. 0013 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0025
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0025
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3480/84 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1984 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2278/84 e (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne la vendita del burro d'intervento destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 2278/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2815/84 (4), prevede l'esportazione del « ghee » verso talune destinazioni che figurano nell'allegato I del suddetto regolamento; che è risultato che altri paesi terzi sono interessati ad acquistare il « ghee » fabbricato secondo le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2278/84; che è opportuno sopprimere l'allegato I del suddetto regolamento; che è necessario procedere in conformità ad un adeguamento del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3457/84 (6); considerando che inoltre il regolamento (CEE) n. 2278/84 prevede, nell'allegato II, prodotti da incorporare nel prodotto finito, per poter distinguere il « ghee » da altri prodotti fabbricati a partire dal burro; che è risultato che la legislazione della maggior parte dei paesi importatori non autorizza la presenza nel « ghee » di prodotti diversi da quelli derivati dal burro; che è pertanto opportuno demandare agli operatori il compito di conformarsi alla legislazione del paese di destinazione e di sopprimere l'obbligo di incorporare prodotti estranei al burro; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2278/84 è modificato come segue: 1. nell'articolo 1, i termini « verso una delle destinazioni che figurano nell'allegato I », sono soppressi; 2. il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 8 Il burro è trasformato nelle imprese di cui all'articolo 3 in « ghee » contenente almeno il 99,6 % di sostanze grasse del latte, nonché uno o più composti responsabili dell'aroma del « ghee ». Il prodotto finito deve presentare l'odore e il gusto caratteristico del « ghee. »; 3. gli allegati I e II sono soppressi. Articolo 2 All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte seconda « Prodotti destinati ad utilizzazioni e/o destinazioni diverse da quelle indicate nella parte I », nel punto 24 i termini « verso talune destinazioni » sono soppressi e la relativa nota 24 viene completata mediante: « GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 13 ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8. (4) GU n. L 264 del 5. 10. 1984, pag. 16. (5) GU n. L 190 del 19. 7. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9.