Regolamento (CEE) n. 3399/84 della Commissione del 3 dicembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2638/69 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all' interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0015 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0217
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0217
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/84 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2683/69 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/83 (4), gli Stati membri devono trasmettere ogni mese alla Commissione una serie di informazioni sui controlli effettuati o sui casi di non conformità constatati; considerando che tale periodicità impone ad alcuni Stati membri una mole ragguardevole di lavoro amministrativo; che, se i dati in questione venissero notificati con minore frequenza, non ne deriverebbe alcun inconveniente; che potrebbe essere pertanto sufficiente una comunicazione trimestrale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2638/69 è modificato come segue: 1. Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, un prospetto riassuntivo dei controlli effettuati durante il trimestre trascorso, indicante il numero dei controlli stessi e contenente indicazioni su quanto segue: - origine della merce controllata, - destinazione della medesima, - fase di commercializzazione nella quale è stato eseguito il controllo e numero delle partite controllate, - numero dei casi accertati di non conformità alle norme in vigore ». 2. Il testo del secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « Esso trasmette alla Commissione, entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, un prospetto riassuntivo dei casi di non conformità constatati durante il trimestre trascorso. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 33. (4) GU n. L 95 del 14. 4. 1983, pag. 13.