Regolamento (CEE) n. 3101/84 della Commissione del 7 novembre 1984 che fissa, per la campagna 1984/1985, il prezzo di riferimento delle clementine
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/1984 pag. 0019 - 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3101/84 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1984 che fissa, per la campagna 1984/1985, il prezzo di riferimento delle clementine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità; considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria delle clementine, è necessario fissare per tale prodotto un prezzo di riferimento; considerando che la commercializzazione delle clementine raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 maggio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nel mese di ottobre così come dal 1o marzo al 15 maggio dell'anno successivo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare i prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1o novembre e fino alla fine di febbraio dell'anno successivo; considerando che la fissazione di prezzi di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa; considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo di cui al paragrafo 2 bis dello stesso articolo e dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità, - del 15 % al massimo, ripartito su due campagne, - dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività, - dell'importo di cui al paragrafo 2 bis, - dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione, senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata - ai sensi dello stesso articolo 23 - dell'importo di cui al paragrafo 2 bis e delle spese di trasporto parziali per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente; considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinate condizioni per quanto riguarda il condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo viene stabilita escludendo quelli che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate sullo stesso mercato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1984/1985, il prezzo di riferimento delle clementine fresche, della sottovoce 08.02 B I della tariffa doganale comune, espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio: dal 1o novembre al 28 febbraio: 48,44. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.