Regolamento (CEE) n. 3018/84 della Commissione del 29 ottobre 1984 relativo alla sospensione della pesca dell' aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 30/10/1984 pag. 0008 - 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3018/84 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1984 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/84 (4), prevede dei contingenti di aringhe per il 1984; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV a (zona CE), da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984 nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV a (zona CE), e IV b (zona CE) e che la pesca di aringhe nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV a (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia sono state proibite dal regolamento (CEE) n. 2944/84 (5); considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 320/84, articolo 3 bis, la Francia ha effettuato un trasferimento di 2 300 tonnellate dalla zona CIEM IV c e VII d alla zona CIEM IV b (zona CE), e che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe effettuate dalle navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia nelle acque della zona CIEM IV b (zona CE) sembrano aver esaurito il contingente trasferito; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 22 ottobre 1984; che è quindi necessario riferirsi a tale data; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque della zona CIEM IV b (zona CE), eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, hanno esaurito il contingente trasferito. La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM IV b (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 22 ottobre 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1984. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. (3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 5. (5) GU n. L 277 del 20. 10. 1984, pag. 11.