31984R3007

Regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/1984 pag. 0028 - 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0161


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3007/84 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1984

che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, un premio è concesso ai produttori di carni ovine; che le norme generali relative alla concessione di tale premio sono state adottate con regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio (5); che è opportuno stabilirne le modalità d'applicazione;

considerando che occorre determinare il periodo in cui devono essere presentate le domande di premio;

considerando che è necessario fissare l'acconto previsto all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 al 30 % dell'importo prevedibile estimativo del premio;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 872/84, il premio pagato per pecora è versato soltanto se il suo livello supera un importo da determinare e che, in caso contrario, l'importo del premio è aggiunto a quello del premio pagabile per la campagna successiva; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre fissare l'importo minimo del premio da versare a 1 ECU e che, per gli stessi motivi, è opportuno fissare per l'acconto da versare, se del caso, lo stesso importo minimo;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1837/80, il premio è versato al produttore beneficiario in funzione di un numero di pecore mantenute durante un periodo minimo da determinare; che è opportuno fissare tale periodo a 100 giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, eccezion fatta per gli Stati membri che hanno attuato un sistema di registrazione dei movimenti del patrimonio ovino, per i quali tale periodo dovrebbe essere fissato a 100 giorni a datare dal primo giorno utile per la presentazione della stessa;

considerando che è opportuno precisare gli obblighi cui deve ottemperare il beneficiario di un premio, stabilendo le conseguenze della mancata osservanza di tali obblighi; che è necessario prevedere un controllo efficace tale da garantire l'osservanza delle disposizioni in questione;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2660/80 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3368/82 (7), che è pertanto opportuno abrogare detto regolamento;

considerando tuttavia che per la campagna 1984/1985 taluni Stati membri, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2660/80, hanno determinato un periodo per la presentazione delle domande che inizia anteriormente al 2 aprile 1984; che tali domande sono state presentate in virtù delle disposizioni nazionali allora in vigore; che è opportuno prevedere pertanto che gli Stati membri in questione effettuino i controlli relativi a tali domande sulla base delle misure nazionali in vigore al momento della presentazione delle domande;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 872/84, si considera come utilizzazione in comune di mezzi di produzione agricoli, nel caso di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, l'utilizzazione da parte di detta associazione di pascoli o di fabbricati e attrezzature annesse occorrenti per allevare almeno dieci pecore nelle condizioni nromali dello Stato membro.

Articolo 2

Il premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è dovuto per il numero di pecore che il produttore si impegna a tenere nell'azienda per 100 giorni a datare dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Tuttavia, negli Stati membri che hanno istituito un sistema permanente di registrazione dei movimenti del patrimonio ovino, il periodo in questione inizia il primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Articolo 3

1. Le domande di premio sono presentate almeno per il numero di animali che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 872/84.

2. Le domande di premio e, se del caso, di acconto a favore dei produttori di carni ovine sono presentate presso l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro nel corso di un periodo che inizia il 1o dicembre e termina il 30 aprile. Gli Stati membri possono però fissare un periodo più breve per la presentazione delle domande all'interno del periodo suddetto. Tuttavia, per consentire il versamento di un acconto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 871/84, gli Stati membri possono fissare l'inizio del periodo ad una data anteriore.

Salvo caso di forza maggiore, le domande pervenute all'autorità competente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande non sono accettate.

Articolo 4

1. L'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, è fissato al 30 % dell'importo prevedibile estimativo del premio ai sensi del suddetto articolo.

2. Il premio e, quando è stato versato un acconto, il saldo sono corrisposti primo dello scadere del nono mese successivo alla fine della campagna per la quale è concesso il premio.

3. Il premio per pecora e l'acconto sul premio estimativo per pecora - nel caso di pagamento di un acconto - sono versati soltanto se il loro importo è pari o superiore a 1 ECU.

4. In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, nella regione 1 non viene versato l'acconto corrisposto, se del caso, nella regione 2.

Articolo 5

Prima dello scadere del periodo di cento giorni determinato in conformità dell'articolo 2, le autorità competenti designate dagli Stati membri procedono al controllo amministrativo, completato da ispezioni in loco, sistematiche o per sondaggio, del numero di pecore ammesse al beneficio del premio dichiarato nella domanda di premio.

Ai fini del controllo si considerano femmine montate per la prima volta le femmine, diverse dalle pecore, visibilmente gravide.

Tuttavia, gli Stati membri che hanno istituito un sistema di registrazione dei movimenti del bestiame ovino possono effettuare i suddetti controlli in un periodo diverso, entro l'anno civile nel corso del quale sono presentate le domande.

Articolo 6

Se il numero di pecore che danno effettivamente diritto al premio, constatato all'atto del controllo, è inferiore a quello per il quale è stata presentata la domanda di premio, il premio è dovuto per il numero di pecore che hanno effettivamente diritto al premio tenute durante il periodo di cui all'articolo 2, sempreché tale diminuzione sia imputabile alle circostanze naturali della vita del gregge.

Articolo 7

I casi di forza maggiore sono oggetto di un esame caso per caso, in considerazione delle circostanze concrete e delle giustificazioni addottatte.

La valutazione di ciascun caso dà luogo ad un pagamento totale o parziale o ad un non ricupero parziale di premi.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire, se del caso, il ricupero totale o parziale di premi indebitamente versati. Gli importi ricuperati sono dichiarati in detrazione dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 9

1. Il tasso di conversione da applicare all'importo dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1837/80, è il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno della campagna per la quale è concesso il premio suddetto.

2. Il tasso di conversione da applicare:

- all'importo del premio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1837/80,

- al saldo del premio nelle zone agricole svantaggiate,

- all'importo del premio e del saldo suddetto in caso di rinvio del pagamento alla campagna di commercializzazione successiva,

- all'importo detratto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 872/84, è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno della campagna per la quale è concesso il premio.

Articolo 10

In caso di necessità, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e le comunicano alla Commissione.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 2660/80 è abrogato.

Tuttavia, per la campagna 1984/1985, gli Stati membri che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2660/80, hanno determinato un perido di presentazione delle domande che inizia anteriormente al 2 aprile 1984, possono eseguire i controlli relativi alle domande presentate per tale campagna sulla base delle misure nazionali in vigore alla fine della campagna 1983/1984.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

(6) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 16.

(7) GU n. L 354 del 16. 12. 1982, pag. 12.