31984R2939

Regolamento (CEE) n. 2939/84 della Commissione del 19 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2395/84 relativo alla riduzione, per la campagna 1984/1985, del prezzo d' acquisto dei vini di cui all' articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 20/10/1984 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2939/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2395/84 relativo alla riduzione, per la campagna 1984/1985, del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 14 ter,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2395/84 della Commissione (3) fissa i limiti del titolo alcolometrico effettivo da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'acquisto del vino consegnato durante la campagna 1984/1985 ad una delle distillazioni di cui all'articolo 11, all'articolo 15 o all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 nel caso in cui il produttore di tale vino abbia proceduto all'aumento del titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato che ha beneficiato dell'aiuto previsto dall'articolo 14 di quest'ultimo regolamento; che è pertanto opportuno adottare gli stessi limiti di titoli alcolometrici effettivi per calcolare l'aiuto per il prodotto ottenuto dalla distillazione, nonché il quantitativo dell'alcole che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento nell'ambito della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2395/84 è modificato come segue:

1. al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'aiuto da versare al distillatore per i prodotti distillati a titolo di una delle distillazioni di cui al primo comma è calcolato sulla base del titolo alcolometrico del prodotto ottenuto dalla distillazione, diminuito di una frazione corrispondente al divario tra il titolo alcolometrico effettivo del vino consegnato ed i limiti di cui al primo comma.

Il quantitativo massimo di prodotto che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento in conformità delle disposizioni dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 è ottenuto moltiplicando il quantitativo totale di vino consegnato per il limite del titolo alcolometrico di cui al primo comma e dividendo il risultato della moltiplicazione per il titolo alcolometrico del prodotto consegnato. »;

2. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Tuttavia, il titolo alcolometrico da prendere in considerazione, per i calcoli di cui al paragrafo 1, è il titolo alcolometrico effettivo realmente constatato per i vini consegnati alla distillazione da produttori che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri la prova che non hanno, durante la campagna in cui è stato elaborato il vino consegnato alla distillazione, proceduto, per nessuna parte della loro produzione, all'aumento del titolo alcolometrico aggiungendo:

- mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79,

- saccarosio. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

(3) GU n. L 224 del 21. 8. 1984, pag. 12.