Regolamento (CEE) n. 2926/84 della Commissione del 18 ottobre 1984 che autorizza la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Regno Unito e il Lussemburgo a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini e di taluni prodotti destinati all' elaborazione dei vini
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 19/10/1984 pag. 0012 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2926/84 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1984 che autorizza la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Regno Unito e il Lussemburgo a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 4, e l'articolo 65, visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/82 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, considerando che, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli Stati membri possono permettere l'aumento della gradazione alcolometrica naturale, effettiva e potenziale, soltanto entro determinati limiti; considerando che, a causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli riscontrate nel corso del 1984 nella zona viticola A e in certe parti della zona B, caratterizzate da una piovosità anormale e dalla mancanza di sole, i limiti fissati dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per l'aumento della gradazione alcolometrica naturale non consentono, in molti casi, l'elaborazione di vini normalmente richiesti sul mercato; che in considerazione di tale situazione, è opportuno autorizzare gli Stati membri in causa a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica naturale conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 nelle regioni danneggiate; che è d'uopo disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione determinati dati, specie in applicazione del regolamento (CEE) n. 1594/70 della Commissione (5); modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/80 (6); che questi dati devono essere presentati per unità geografica ai sensi dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Repubblica federale di Germania, la Francia, il Regno Unito e il Lussemburgo sono autorizzati, per la campagna viticola 1984/1985, a permettere l'aumento supplementare delle gradazioni alcolometriche previsto, per le zone viticole A e B, dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 e dall'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo 32 e dal paragrafo 2, primo comma, del summenzionato articolo 8, sempreché: 1. per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, siano ottenuti da uve destinate all'elaborazione di vini da tavola e di v.q.p.r.d.; 2. per quanto riguarda la Francia, siano ottenuti da uve: a) destinate all'elaborazione di v.q.p.r.d. e b) raccolte - nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin ed appartenenti alle varietà Riesling, Sylvaner e Muscat, - nei dipartimenti Meurthe-et-Moselle e Moselle; 3. per quanto riguarda il Regno Unito, siano ottenuti da uve destinate all'elaborazione di vini da tavola; 4. per quanto riguarda il Lussemburgo, siano ottenuti da uve destinate all'elaborazione dei vini da tavola e di v.q.p.r.d. Articolo 2 1. Sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 377/79, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 maggio 1985, i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare della gradazione alcolometrica naturale dei prodotti di cui all'articolo 1, quantitativi ripartiti secondo le unità geografiche ai sensi dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79. 2. Dette comunicazioni indicano a titolo estimativo i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare della gradazione alcolometrica in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 115 del 27. 4. 1984, pag. 77. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48. (4) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 10. (5) GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 23. (6) GU n. L 69 del 15. 3. 1980, pag. 33.