Regolamento (CEE) n. 2881/84 della Commissione del 12 ottobre 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 896/84 che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 13/10/1984 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0139
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2881/84 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 896/84 che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1161/84 (6), prevede la possibilità di fissare per lo stesso prodotto e per la stessa destinazione due importi della restituzione, per tener conto del livello dei prezzi prima e dopo l'inizio della nuova campagna; che l'importo della restituzione più elevata è concesso soltanto se è stata fornita la prova che il prodotto in questione è stato fabbricato durante il periodo con il prezzo più elevato; considerando che, nel corso di una nuova campagna lattiera, i due importi della restituzione possono essere soppressi in un secondo tempo; che, se l'operatore ha fissato in anticipo la restituzione nel corso del periodo in cui erano applicabili due importi, occorre dispensare l'operatore dal fornire la prova di cui sopra a partire dal momento in cui i due importi della restituzione sono sostituiti da un solo importo, nel caso in cui tale prova si riferisca alla produzione del prodotto durante la nuova campagna; considerando che è necessario, ai fini di una maggiore chiarezza, procedere ad una nuova redazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 896/84; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 896/84 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 1 1. Qualora, all'inizio di una nuova campagna lattiera, siano fissati per lo stesso periodo e per la stessa destinazione due importi della restituzione, l'importo della restituzione più elevata è concesso soltanto se è stata fornita la prova: - che il prodotto esportato è stato fabbricato durante la nuova campagna lattiera, quando i prezzi d'intervento applicabili a partire dall'inizio di tale campagna hanno un'incidenza positiva sui prezzi di mercato del prodotto in questione; - che il prodotto esportato è stato fabbricato prima dell'inizio della nuova campagna lattiera, quando i prezzi d'intervento applicabili a partire dall'inizio di tale campagna hanno un'incidenza negativa sui prezzi di mercato del prodotto in questione. 2. L'operatore che ha presentato una domanda di titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è dispensato dal fornire la prova di cui al paragrafo 1, primo trattino, se le formalità doganali di esportazione previste dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (1) sono espletate a partire dalla data in cui i due importi della restituzione sono sostituiti da un solo importo. 3. Per i prodotti di cui alla sottovoce 04.03 B o ex 23.07 B della tariffa doganale comune, la prova di cui al paragrafo 1 può, secondo il caso, essere integrata o sostituita dalla prova che: - il burro o la crema di latte usati come materia prima per fabbricare i prodotti di cui alla sottovoce 04.03 B, - il latte scremato o il latte scremato in polvere incorporati nei prodotti di cui alla sottovoce ex 23.07 B sono stati fabbricati durante il periodo in questione. 4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per quanto riguarda i documenti giustificativi che possono essere utilizzati come prova ai sensi del paragrafo 1, comprese le relative misure di controllo. (1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1. (5) GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71. (6) GU n. L 112 del 28. 4. 1984, pag. 12.