Regolamento (CEE) n. 2880/84 della Commissione del 12 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/81 che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all' esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 13/10/1984 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0055
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0138
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2880/84 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/81 che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli; visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (4), considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80 si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenute da prodotti di base, purché il traffico di perfezionamento attivo non sia vietato per prodotti comparabili; considerando che, in seguito al regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1686/84 (6), è opportuno ritoccare l'elenco dei prodotti che non possono beneficiare del regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione (7); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1618/81 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 1 I prodotti di base che non sono ammessi al regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono: a) quelli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), quando sono destinati alla fabbricazione di prodotti contemplati da detto articolo e di merci elencate nell'allegato di tale regolamento; b) quelli elencati nell'allegato, quando sono destinati ai fini della trasformazione in prodotti menzionati: - nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi i prodotti della sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune; - nell'articolo 1, paragrafo, 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (2). (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 266 dell'11. 6. 1976, pag. 1 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 11., (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27. (6) GU n. L 159 del 15. 6. 1984, pag. 50. (7) GU n. L 160 del 18. 6. 1981, pag. 17.