Regolamento (CEE) n. 2876/84 del Consiglio del 21 settembre 1984 relativo alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati Uniti d' America relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 13/10/1984 pag. 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 3 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 3 pag. 0067
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2876/84 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1984 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati Uniti d'America relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti, siglato il 27 giugno 1984; considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche per denunciare l'accordo nel caso in cui la Comunità sia nell'impossibilità di mantenerlo a seguito di circostanze speciali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati Uniti d'America relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti, nonché l'allegato e il verbale concordato (« Agreed Minutes ») che fanno parte integrante dell'accordo. Il testo dell'accordo, compreso l'allegato e il verbale concordato, è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e lo scambio di note di cui all'articolo XIX dell'accordo. Il presidente del Consiglio procede alla notifica dell'espletamento delle procedure interne necessarie (2). Articolo 3 1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere a maggioranza qualificata di denunciare l'accordo. Il Consiglio prende una decisione entro due mesi dalla presentazione della proposta della Commissione. 2. Qualora si verifichi la situazione di cui al punto 7 del verbale concordato, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio e agli Stati membri una relazione corredata del proprio parere secondo cui ricorrono le condizioni previste per la denuncia. Entro 10 giorni dalla presentazione di tale relazione al Consiglio ogni Stato membro può sottoporre la questione al Consiglio. Quest'ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di non porre fine all'accordo. Qualora tale decisione non sia adottata entro un mese dalla presentazione della relazione al Consiglio o nessuno Stato membro abbia sollevato la questione al Consiglio entro i 10 giorni di cui sopra, l'accordo è denunciato dalla Commissione. 3. La Commissione, a nome della Comunità, notifica qualsiasi denuncia dell'accordo conformemente all'articolo XIX di quest'ultimo. Articolo 4 Il proprietario o l'utilizzatore di una nave da pesca di uno Stato membro che effettua un'operazione di pesca o un'altra operazione nell'ambito dell'accordo, fornisce alle competenti autorità della Comunità le informazioni che saranno eventualmente prescritte riguardanti il pesce nonché i prodotti della pesca catturati o ottenuti in altro modo in applicazione dell'accordo. Disposizioni di applicazione dettagliate a tal fine saranno adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1). Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente A. DEASY (1) Parere reso il 13 settembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.