Regolamento (CEE) n. 2778/84 della Commissione del 1o ottobre 1984 che modifica per la ventitreesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 02/10/1984 pag. 0008 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0115
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0115
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/84 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 1984 che modifica per la ventreesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 907/84 (4), ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; considerando che, alla luce delle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le pratiche commerciali seguite dai paesi in questione e per quanto riguarda la natura ufficiale degli organismi in questione, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, l'elenco degli organismi che possono indire gare deve essere completato aggiungendo, in ordine alfabetico dei paesi importatori, il seguente organismo: 1.2 // Paese importatore // Organismo emittente: // Turchia // Turkiye Sut Endustrisi Gumuru J. M. Istambul Caddesi No 88 Iskitler Ankara Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25. (4) GU n. L 94 del 4. 4. 1984, pag. 7.