31984R2539

Regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione del 5 settembre 1984 recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 06/09/1984 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0032
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0079


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2539/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 (3), stabilisce che i prezzi di vendita possano essere fissati forfettariamente in anticipo o determinati nel quadro di una procedura di gara;

considerando che per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento viene generalmente presentato un gran numero di domande; che, per far fronte a talune utilizzazioni specifiche di alcuni di tali organismi e per migliorare la gestione finanziaria delle scorte d'intervento, è opportuno istituire una procedura di vendita di due fasi successive, ossia dapprima mediante gara e in seguito ad un prezzo fissato in anticipo; che occorre stabilire le modalità particolari di questo tipo di vendita;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (4) definisce le modalità di applicazione per lo smercio - sia mediante gara, sia ad un prezzo fissato in anticipo - delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento; che a fini di semplificazione, è opportuno richiamarsi per quanto possibile alle disposizioni del suddetto regolamento;

considerando che, ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi d'intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che, date le difficoltà amministrative che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79 provoca in alcuni Stati membri, è opportuno derogarvi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento degli Stati membri, effettuate in due fasi successive, la prima mediante gara e la seconda ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo.

2. Fatto salvo il disposto del presente regolamento, le vendite mediante gara e quelle ad un prezzo fissato in anticipo sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2173/79.

3. Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria i prodotti immagazzinati da più lungo tempo.

Articolo 2

1. In una prima fase, le carni sono messe in vendita nel quadro di una procedura di gara.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, il bando di gara è sostituito dagli allegati del regolamento che indice la vendita delle carni in questione.

Gli interessati possono ottenere informazioni circa i quantitativi di vendita ed i luoghi di ammasso, rivolgendosi agli indirizzi indicati in allegato al regolamento che indice la vendita. Gli organismi d'intervento possono inoltre affiggere i bandi presso la loro sede o pubblicizzarli altrimenti.

3. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte, si applica il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

Non sono prese in considerazione le offerte che propongono un importo inferiore al prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Esse non devono tuttavia recare l'indicazione del deposito o dei depositi frigoriferi in cui i prodotti richiesti sono immagazzinati.

Articolo 3

1. In deroga agli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2173/79, per ogni qualità di carne congelata gli organismi d'intervento aggiudicano i quantitativi messi in vendita ai concorrenti le cui offerte propongano un prezzo pari o superiore al prezzo minimo fissato in allegato al regolamento che indice la vendita.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, gli organismi d'intervento accolgono in via prioritaria l'offerta o le offerte il cui prezzo presenti il massimo divario rispetto al succitato prezzo minimo. I quantitativi successivi vengono aggiudicati ai concorrenti di cui al primo comma in funzione dei prezzi da essi offerti, cominciando da quello che presenta il divario maggiore rispetto al prezzo minimo.

Qualora si prendano in considerazione più offerte indicanti lo stesso prezzo e il quantitativo disponibile risulti superato, l'organismo d'intervento procede alla ripartizione di tale quantitativo, eventualmente d'intesa con i concorrenti oppure mediante sorteggio.

2. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'organismo d'intervento competente comunica a ciascun concorrente i risultati della gara, al più tardi il quarto giorno lavorativo successivo alla data limite di presentazione delle offerte stabilita per tale gara.

3. A procedura di gara conclusa, gli organismi d'intervento pubblicizzano i quantitativi ancora disponibili mediante affissione presso la loro sede.

Articolo 4

1. I quantitativi ancora disponibili dopo la vendita mediante gara illustrata agli articoli 2 e 3 sono messi in vendita al prezzo minimo precisato in allegato al regolamento che indice la vendita.

2. Le domande d'acquisto possono essere presentate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data limite di presentazione delle offerte stabilita per la gara in questione.

3. Le domande d'acquisto non devono indicare il deposito o i depositi frigoriferi in cui i prodotti sono immagazzinati.

Articolo 5

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione viene fissato per ogni singola vendita.

Articolo 6

In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine entro cui le carni vendute a norma del presente regolamento devono essere prese in consegna è fissato a due mesi dalla data limite di presentazione delle offerte, per quanto riguarda la gara, o dalla data di accettazione delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, per quanto riguarda la vendita a un prezzo fissato in anticipo.

Articolo 7

Per ogni gara, gli organismi d'intervento comunicano alla Commissione, entro il termine precisato all'articolo 3, paragrafo 2, i quantitativi richiesti ed i prezzi per essi offerti, nonché i quantitativi aggiudicati ed i prezzi di vendita effettivamente praticati in applicazione dell'articolo 3.

Articolo 8

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di vendita particolari quando il regolamento che indice la vendita fa espresso riferimento al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 26.

(2) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

(3) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

(4) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.