Regolamento (CEE) n. 2386/84 della Commissione del 13 agosto 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2406/83 recante concessione di un aiuto all' utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1983/1984
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 18/08/1984 pag. 0026 - 0026
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2386/84 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2406/83 recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1983/1984 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 65, considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2406/83 (3) prevede che l'aiuto sia versato al produttore entro e non oltre il 31 agosto 1984, salvo in caso di forza maggiore o nel caso che siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto; considerando che tale disposizione, che si applica soltanto a decorrere dal 1o settembre 1983, dà luogo a complicazioni di natura amministrativa per gli organismi d'intervento; che è pertanto opportuno prorogare la succitata data al 31 ottobre 1984; che, a seguito di tale proroga, è necessario prorogare anche il termine ultimo per le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2406/84 è modificato come segue: 1. Nell'articolo 4, la data del 31 agosto 1984 è sostituita dal 31 ottobre 1984. 2. Nell'articolo 6, la data del 31 ottobre 1984 è sostituita dal 30 novembre 1984. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1984. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77. (3) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 13.