Regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 30/07/1984 pag. 0001 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 21 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 21 pag. 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2176/84 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1984 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , visti i regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati agricoli , nonchù le normative adottare ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , che si applicano alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , in particolare le disposizioni di tali normative che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da dette normative , vista la proposta della Commissione , considerando che , con il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 ( 1 ) modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1580/82 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ; considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti , in particolare quelli derivanti dall ' articolo VI dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( in appresso denominato « GATT » ) , dall ' accordo relativo all ' applicazione dell ' articolo VI del GATT ( codice antidumping del 1979 ) e dall ' accordo sull ' interpretazione e l ' applicazione degli sovvenzioni e delle misure di compensazione ) ; considerando che , per l ' applicazione di queste norme , è essenziale che , al fine di mantenere l ' equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare , la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore ; considerando che è auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano esposte con chiarezza e sufficienti dettagli ; che è opportuno precisare in particolare che , quando le vendite sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l ' esistenza di misure di dumping , si può ricorrere ad un valore normale costruito ; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali , in particolare quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione o quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compensazione ; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale ; considerando che è opportuno definire il prezzo all ' esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato riscotruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero ; considerando che , per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale , e opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche , le quantità , le condizioni di vendita , nonchù richiamare l ' attenzione sul fatto che l ' onere della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti ; considerando che occorre precisare l ' espressione « margine di dumping » e codificare la prassi in vigore nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini ; considerando che è opportuno stabilire con precisione il metodo per determinare l ' importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni ; considerando che è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio ; considerando che è necessario stabilire procedure che consentano , a chiunque agisca per conto di un ' industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , di formulare una denuncia ; che risulta opportuno precisare che , in caso di ritiro di una denuncia , l ' azione giudiziaria può ma non deve necessariamente essere interrotta ; considerando che sarebbe opportuno instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione sia per quanto riguarda le informazioni relative all ' esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni nonchù del pregiudizio che ne risulta , sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario ; che , a tal fine , è opportuno prevedere consultazioni nell ' ambito di un comitato consultivo ; considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante un ' inchiesta , in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate , nonchù le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e i motivi essenzionali in base ai quali si prevede di raccomandare misure definitive ; considerando che è necessario che il processo decisionale della Comunità consenta un ' azione rapida ed efficace , in particolare mediante misure adottate dalla Commissione come , ad esempio , la riscossione di dazi provvisori ; considerando che , per scoraggiare le pratiche di dumping , è opportuno - nei casi in cui dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l ' esistenza di dumping e di un pregiudizio - prevedere la possibilità di riscuotere definitivamente dazi provvisori , anche se , per motivi specifici , non si decide l ' imposizione di un dazio antidumping definitivo ; considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l ' applicazione dei dazi antidumping o compensativi , al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme ; che dette la natura di tali dazi , possono differire da quelle relative alla riscossione dei normali dazi all ' importazione ; considerando che è necessario prevedere procedure aperte ed eque in caso di riesame delle misure adottate e di riapertura di un ' inchiesta qualora le circostanze lo richiedano ; considerando che , allo scopo di evitare un ricorso abusivo alle procedure e alle risorse comunitarie , è opportuno fissare un lasso di tempo minimo dalla conclusione della procedura , prima che si possa procedere a tale riesame , in modo da garantire l ' esistenza di elementi di prova di un cambiamento delle circostanze sufficienti a giustificare il riesame ; considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso di dazi antidumping ; considerando che il presente regolamento non osta all ' adozione di misure particolari , qualora ciò non contrasti con gli obblighi assunti dalla Comunità nel quadro del GATT ; considerando che i prodotti agricoli e i loro derivati possono anch ' essi essere oggetto di dumping o di sovvenzioni e che è quindi necessario integrare le norme d ' importazione generalmente applicabili a tali prodotti , con disposizioni che prevedano misure di difesa contro tali pratiche ; considerando che in aggiunta alle suddette considerazioni che hanno portato all ' adozione del regolamento ( CEE ) n . 3017/79 , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1580/82 , l ' esperienza ha dimostrato che questo regolamento dovrebbe essere ulteriormente modificato ; considerando che , al proposito , è opportuno adeguare la terminologia del regolamento suddetto alle norme della direttiva 79/623/CEE del Consiglio , del 25 giugno 1979 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti l ' obbligazione doganale ( 3 ) e della direttiva 79/695/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1979 , relativa all ' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE ( 5 ) , nonchù conto della sostituzione del regolamento ( CEE ) n . 2532/78 del consiglio , del 16 ottobre 1978 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni della Repubblica popolare cinese ( 6 ) con il regolamento ( CEE ) n . 1766/82 ( 7 ) e della sostituzione del regolamento ( CEE ) n . 925/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni di paesi a commercio di Stato ( 8 ) con il regolamento ( CEE ) n . 1765/82 ( 9 ) ; considerando che è opportuno definire con maggiore precisione i costi di cui tener conto ai fini della determinazione del valore costruito e delle vendite sottocost sul mercato interno ; considerando che occorre assicurare la coerenza delle norme relative alle parti associate o che hanno concluso tra loro un accordo di compensazione ; considerando che è necessario chiarire le norme relative agli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti in materia di condizioni e modalità di vendita , in particolare quelle relative allo stadio commerciale e a titolo di oneri all ' importazione e di imposte indirette ; considerando che , alla luce dell ' interpretazione della Comunità delle norme del GATT sulle sovvenzioni e sui dazi compensativi , è opportuno modificare le norme del regolamento suddetto relative al calcolo dell ' importo delle sovvenzioni ; considerando che è necessario semplificare le procedure in materia di cooperazione e consultazione con gli Stati membri ; considerando che è auspicabile affermare esplicitamente che l ' inchiesta relativa al dumping o alle sovvenzioni dovrebbe normalmente riguardare un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente l ' avvio della procedura e che gli accertamenti definitivi devono essere basati sui fatti stabiliti per detto periodo ; considerando che , per evitare qualsiasi confusione , è necessario chiarire nel presente regolamento l ' impiego dei termini « inchiesta » e « procedura » ; considerando che è necessario stabilire che , quando un ' informazione deve essere considerata riservata , chi fornisce l ' informazione deve presentare una domanda a tal fine e che è necessario chiarire che si può non tener conto di un ' informazione riservata che sia suscettibile di essere riassunta , ma per la quale non sia stato presentato un riassunto di carattere non riservato ; considerando che per evitare inutili ritardi e ai fini di uno snellimento delle pratiche amministrative è opportuno fissare i termini entro i quali possono essere offerti gli impegni ; considerando che è necessario fissare norme più esplicite in merito alla procedura da seguire dopo il ritiro o la violazione di un impegno ; considerando che è opportuno fissare norme relative ad un eventuale riesame parziale dei regolamenti e delle decisioni ; considerando che è necessario stabilire che , dopo un determinato periodo di tempo , i dazi antidumping compensativi cessano validi , a meno che non si possa dimostrare la necessità di prorogarli ; considerando che occorre vegliare a che le procedure di restituzione si applichino unicamente ai dazi definitivi o agli importi dei dazi provvisori riscossi a titolo definitivo , e snellire le esistenti procedure di restituzione ; considerando che è opportuno cogliere l ' occasione per procedere ad una codificazione delle norme in questione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Applicabilità Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di « dumping » o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea . Articolo 2 Dumping A . PRINCIPIO 1 . Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio . 2 . Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all ' esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile . B . VALORE NORMALE 3 . Ai fini del presente regolamento , per valore normale s ' intende : a ) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile , destinato al consumo nel paese d ' esportazione o di origine , b ) oppure quando , nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d ' esportazione , non si ha nessuna vendita di un prodotto simile , o quando vendita di tal genere non cosentono un valido confronto , i ) il prezzo comparabile di un prodotto simile , se quest ' ultimo è esportato verso un paese terzo ; in questo caso tale prezzo potrà essere il prezzo all ' esportazione più elevato , purchù esso sia un prezzo rappresentativo , o ii ) il valore costruito , calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto . Il costo di produzione è calcolato tenendo conto di tutti i costi , nel corso di normali operazioni commerciali , tanto fissi quanto variabili , nel paese d ' origine , dei materiali e della produzione , più un importo equo per le spese di vendita e di gestione , nonchù per le altre spese generali . Di norma e purchù il profitto venga di regola realizzato dalla vendita d prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d ' origine , la maggiorazzione per il profitto non deve essere superiore a tale normale profitto . In altri casi la maggiroazione è stabilita su qualsiasi base equa , utilizzando le informazioni disponibili . 4 . Qualora esistano validi motivi per ritenere o suporre che il prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d ' origine sia inferiore al costo di produzione definito al paragrafo 3 , lettera b ) , punto ii ) , le vendite effettuate a tale prezzo possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali : a ) se si estendono su un arco di tempo abbastanza lungo e riguardano quantitativi di rilievo , e b ) se i prezzi praticati non consentono il recupero di tutti i costi entro un termine ragionevole nel corso di normali operazioni commerciali . In tali circostanze , il valore normale può essere determinato in base ale altre vendite sul mercato interno , effettuare ad un prezzo non inferiore al costo di produzione , o in base alle vendite all ' esportazione destinate a paesi terzi , oppure in base al valore costruito , ovvero ancora adeguando il prezzo inferiore al costo di produzione , menzionato sopra , allo scopo di eliminare le perdite e di prevedere un profitto equo . Il calcolo del valore normale si basa sulle informazioni disponibili . 5 . Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un ' economici di mercato , in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti ( CEE ) n . 1765/82 e ( CEE ) n . 1766/82 il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa , in base ad uno dei seguenti criteri : a ) al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economica di mercato è realmente venduto : i ) per il consumo , sul mercato interno di tale paese , o ii ) ad altri paesi , compresa la Comunità , oppure b ) al valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo ad economica di mercato , oppure c ) qualora nù prezzi nù il valore costruito , stabiliti conformemente ai punti a ) e b ) , forniscano una base adeguata , al prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile , se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto . 6 . Se un prodotto non ù importato direttamente dal paese d ' origine , ma ù esportato verso la Comunità da un paese intermedio , il valore normale sarà il prezzo comparabile , realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine . Quest ' ultima base potrebbe essere appropriata , tra l ' altro , se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione , o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione , oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione . 7 . Per la determinazione del valore normale , le operazioni tra parti , apparentemente non indipendenti o che hanno apparentemente concluso tra loro un accordo di compensazione , possono essere considerate come operazioni commerciali non normali , a meno che le autorità delle Comunità non ritengano che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti non aventi tra loro simili rapporti . C . PREZZO ALL ' ESPORTAZIONE 8 . a ) Il prezzo all ' esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell ' esportazione verso la Comunità . b ) Quando non esiste un prezzo all ' esportazione oppure quando esiste un ' associazione o un accordo di compensazione tra l ' esportatore e l ' importatore o un terzo , o quando , per altri motivi , il prezzo realmente pagato o pagare per il prodotto venduto all ' esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento , il prezzo all ' esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente , ovvero , se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendentemente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione , in funzione di una qualsiasi ragionevole base . In questi sarà tenuto conto di tutti la spese effettuate tra l ' importazione e la rivendita , compresi tutti i dazi e le tasse , nonchù di un equo margine di profitto . Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi : i ) trasporto normale , assicurazione , movimentazione , carico e scarico e spese accessorie ; ii ) dazi doganali , dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d ' importazione per l ' importazione o la vendita delle merci ; iii ) un ragionevole margine per le spese generali ed i profitti e/o tutte le commissioni normalmente pagate o convenute . D . CONFRONTO 9 . Per poter stabilire un valido confronto , il prezzo all ' esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci , le quantità e le condizioni di vendita . Normalmente essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale , di preferenza quello dell ' uscita dalla fabbrica , e a date il più possibile ravvicinate . 10 . Se i prezzi all ' esportazione e il valore normale non sono comparabili per quanto riguarda gli elementi di cui al paragrafo 9 , si terrà debitamente conto in ogni caso , a seconda delle loro caratteristiche , delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi . Se una parte in causa chiede che tali differenze siano prese in considerazione , essa deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata . Per determinare gli adeguatamente da effettuare , sia applicano i seguenti criteri : a ) differenze nella natura delle merci : gli adeguamenti devono basarsi in linea di massima sull ' effetto di tali differenze sul valore di mercato nel paese d ' origine o di esportazione ; tuttavia , quando i dati relativi ai prezzi vigenti sul mercato interno del paese stesso non sono disponibili o non consentono un valido confronto , il calcolo deve basarsi sui costi di produzione degli elementi che determinano tali differenze ; b ) differenze di quantità : si procede agli adeguamenti quando l ' ammontare di una differenza di prezzo è dovuto , in tutto o in parte , a uno dei seguenti fattori : i ) sconti sui prezzi per vendite in grandi quantità liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali in un precedente periodo di tempo rappresentativo , di solito non inferiore a sei mesi , ed in proporzioni notevoli , di solito non inferiori al 20 % del totale delle vendite del prodotto in questione , effettuate sul mercato interno o , se del caso , sul mercato di un paese terzo ; possono essere ammessi gli sconti differenti se questi si basano su una prassi corrente in periodi antecedenti , o sull ' impegno di soddisfare le condizioni richieste per avere diritto allo sconto differito ; ii ) oppure risparmi sul costo di produzione di differenti quantità . Tuttavia , quando il prezzo all ' esportazione si basa su quantità inferiori al quantitativo minimo venduto sul mercato interno , o eventualmente a paesi terzi , l ' adeguamento viene calcolato in modo tale da riflettere il prezzo più alto al quale la quantità minore sarebbe venduta sul mercato interno o , eventualmente , su quello di un paese terzo ; c ) differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita : gli adeguamenti si limitano alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione , quali , per esempio , le differenze rigardanti condizioni di credito , garanzie , cauzioni , assistenza tecnica , servizio manutenzione , commissioni oppure retribuzioni degli operatori commerciali , imballaggio , trasporto assicurazione , movimentazione , carico e costi accessori e , se già non se ne è tenuto altrimenti differenze di stadio commerciale . In linea di massima non si procederà ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali , ivi comprese quelle relative alla ricerca ed allo sviluppo o alla pubblicità ; l ' importo di tali adeguamenti viene normalmente stabilito in base al costo di tali differenze per il venditore , benchù si possa prendere in considerazione anche il loro effetto sul valore del prodotto ; d ) differenze di oneri all ' importazione e di imposte indirette : si procede ad un adeguamento se un prodotto esportato nella Comunità è esente da oneri all ' importazione o da imposte indirette , come definiti nelle note all ' allegato , che gravano sul prodotto analogo e sui materiali in esso fisciamente incorporati , se il prodotto in questione è destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione oppure se tali oneri o imposte vengono rimborsati . E . RIPARTIZIONE DEI COSTI 11 . In linea di massima , tutti i calcoli dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili , normalmente ripartiti , se necessario , in modo proporzionale alla cifra d ' affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione . F . PRODOTTO SIMILE 12 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , per « prodotto simile » si intende un prodotto identico cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o , in mancanza di tale prodotto , un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato . G . MARGINE DI DUMPING 13 . a ) Per « margine di dumping » si deve intendere l ' importo di cui il valore normale supera il prezzo all ' esportazione . b ) Quando i prezzi variano , il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione , oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati , rappresentativi o medi ponderati . c ) Quando i margini di dumping variano , questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata . Articolo 3 Sovvenzioni 1 . Può essere applicato un diritto compensativo per neutralizzare qualsiasi sovvenzione concessa direttamente o indirettamente nel paese d ' origine o di esportazione alla fabbricazione , produzione , esportazione o trasporto di un prodotto la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio . 2 . Il termine « sovvenzioni all ' esportazione » include , senza limitarvisi , le pratiche elencate nell ' allegato del presente regolamento . 3 . L ' esonero da oneri all ' importazione o da imposte indirette per un prodotto , come definito nelle note dell ' allegato , quando questi sono effettivamente sopportati dal prodotto simile e dai materiali in esso fisicamente incorporati se il prodotto in questione è destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione , nonchù il rimborso di tali oneri o imposte , non sono considerati sovvenzioni ai fini dell ' applicazione del presente regolamento . 4 . a ) L ' importo della sovvenzione è calcolato per unità del prodotto oggetto di sovvenzione e esportato verso la Comunità . b ) L ' importo di una sovvenzione è stabilito deducendo dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi : i ) qualsiasi spesa di formazione della pratica o analoga pagamento effettuato per essere ammessi al beneficio della sovvenzione o per riceverla ; ii ) tasse alle esportazioni , diritti o altri oneri prelevati all ' esportazione di questo prodotto verso la Comunità , specificamente destinati neutralizzare la sovvenzione . La parte che chiede una deduzione deve provocare che tale richiesta è giustificata . c ) Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate , prodotte , esportate o trasportate , l ' importo è determinato ripartendo opportunamente il valore della sovvenzione sul livello di produzione o di esportazione del prodotto in questione su un arco di tempo appropriato . Normalmente questo periodo è quello dell ' esercizio contabile del beneficiario . Quando la sovvenzione è concessa per l ' acquisto , presente o futuro , di immobilizzazioni , il valore della sovvenzione viene calcolato ripartendo quest ' ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali immobilizzazioni nell ' industria in questione . Quando tali immobilizzazioni non si deprezzano , la sovvenzione viene valutata come un prestito senza interessi . d ) Nel caso di importazioni da paesi non retti da un ' economia di mercato , in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti ( CEE ) n . 1765/82 e ( CEE ) n . 1766/82 , il calcolo dell ' importo della sovvenzione può essere determinato in maniera appropriata ed equa , confrontando il prezzo all ' esportazione , calcolato conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 8 , con il valore normale stabilito secondo l ' articolo 2 , paragrafo 5 . L ' articolo 2 , paragrafo 10 , si applica a tale confronto . e ) Quando l ' importo della sovvenzione varia , si possono stabilire medie ponderate . Articolo 4 Pregiudizi 1 . Il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono , per via dagli effetti del dumping e della sovvenzione ; la causa del pregiudizio , ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità , oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria . i pregiudizi causati da altri fattori , quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione della domanda , che , singolarmente o combinati fra loro , esercitano altresì un ' influenza negativa sull ' industria della Comunità , non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni . 2 . La valutazione del pregiudizio si basa sui fattori seguenti che , nù singolarmente , nù riuniti , possono necessariamente fornire un orientamento decisivo : a ) il volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , soprattutto se i è verificato un notevole incremento in termini assoluti o per quanto riguarda la produzione o il consumo nella Comunità ; b ) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , soprattutto se si è verificare una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile ; c ) le conseguenti ripercussioni sull ' industria interessata , quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come : - produzione , - sfruttamento del potenziale , - riserve , - vendite , - quota di mercato , - prezzi ( ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi prezzo che altrimenti si sarebbero verificati ) , - profitti , - rendimento degli investimenti , - liquidità , $- occupazione . 3 . La determinazione della minaccia di pregiudizio deve effettuarsi soltanto quando sia chiaramente previsto che una determinata situazione minaccia realmente di trasformarsi in effettivo pregiudizio . A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori : a ) il tasso d ' incremento delle esportazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni nella Comunità , b ) la capacità di esportazione del paese d ' origine o di esportazione , che già esiste o che esisterà in un prevedibile futuro e la probabilità che le ulteriori esportazioni vengano destinate alla Comunità , c ) la natura di ogni sovvenzione e le loro possibili conseguenze sugli scambi . 4 . L ' effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile quando i dati disponibili permettono di definirlo distintamente . Quando la produzione comunitaria del prodotto simile non costituisce un ' entità distinta , l ' effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di produzione maggiormente affine e comprendente il prodotto simile per il quale possono essere ottenuti i necessari elementi di informazione . 5 . Per « industria » si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni , addizionate , costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti , tuttavia : - ove taluni produttori siano legati agli esportatori o agli importatori a siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l ' esistenza di dumping o della sovvenzione , l ' espressione « industria comunitaria » può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori ; - in cirostanze eccezionali la Comunità può , per quanto riguarda la produzione considerata , essere suddivisa in due o più mercati competitivi ed i produttori all ' interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una industria comunitaria se , a ) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato e b ) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità . In questo caso , l ' esistenza di un pregiudizio può essere affermata anche se una parte notevole dell ' industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio , a condizione che le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni si concentrino sul mercato isolato di cui trattasi e , inoltre , purchù le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detti mercati . Articolo 5 Denuncia 1 . Ogni persona fisica o giuridica nonchù ogni associazione non avente personalità giuridica , che agisce a nome di un ' industria della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , può introdurre una denuncia per iscritto . 2 . La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all ' esistenza del dumping o della sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva . 3 . La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la trasmette alla Commissione . La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta . 4 . La denuncia può essere ritirata , nel qual caso la procedura può essere interrotta , a meno che tale interruzione sia contraria all ' interesse della Comunità . 5 . Quando si constata , dopo consultazione che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l ' avvio di un ' inchiesta , il ricorrente viene debitamente informato . 6 . Quando , in mancanza di una denuncia , uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a un dumping o a una sovvenzione sia a un pregiudizio che ne risulta per un ' industria della Comunità , esso il comunica immediatamente alla Commissione . Articolo 6 Consultazioni 1 . Le consultazioni previste dal presente regolamento si effettuano in seno ad un comitato consultivo , composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione . Le consultazioni si effettuano immediatamente , sia su domanda di uno Stato membro , sia su iniziativa della Commissione . 2 . Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente . Quest ' ultimo comunica agli Stati membri , nel più breve tempo possibile , tutti gli elementi d ' informazione utili . 3 . Qualora se ne ravvisi la necessità , si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta ; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri , i quali , entro un termine fissato , possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale . 4 . Le consultazioni vertono segnatamente : a ) sull ' esistenza del dumping o della sovvenzione e sui metodi da utilizzare per fissare il margine di dumping o l ' importo della sovvenzione ; b ) sulle realtà e sull 'entità del pregiudizio ; c ) sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e il pregiudizio ; d ) sulle misure che , nel caso specifico , sono idonee a prevenire o a rimediare l ' effetto del pregiudizio causato dal dumping o dalla sovvenzione nonchù sulle modalità di applicazione di tali misure . Articolo 7 Apertura e svolgimento dell' inchiesta 1 . Se , sal termine della consultazione , risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l ' inizio della procedura , la Commissione deve immediatamente a ) annunciare l ' inizio della procedura con un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ; tale avviso deve indicare il prodotto e i paesi interessati , fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicare alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5 ; b ) informare debitamente gli esportatori e gli importatori notariamente interessati nonchù i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ; c ) iniziare l ' inchiesta a livello comunitario , in collaborazione con gli Stati membri ; tale inchiesta verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolge conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8 ; di norma l ' inchiesta relativa al dumping o alla sovvenzione deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l ' inizio della procedura . 2 . a ) La Commissione ricerca tutte le informazioni ritenute necessarie e , se lo considera opportuno , esamina e verifica i registri degli importatori , degli esportatori , dei commercianti , dei produttori , delle associazioni e delle organizzazioni commerciali . b ) Se necessario , la Commissione svolge inchieste in paesi terzi , subordinandole all ' accordo delle imprese interessate e all ' assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione il quale deve essere ufficialmente informato . La Commissione deve essere assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto . 3 . a ) La Commissione può chiedere agli Stati membri : - di fornirle informazioni ; - di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari , segnatamente presso gli importatori , i commercianti ed i produttori della Comunità ; - di procedere alle inchieste in paesi terzi , che però sono subordinate all ' accordo delle imprese interessate e , previo avviso ufficiale , all ' assenza di opposizione da parte del governo del paese considerate . b ) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione . Essi comunicano a quest ' ultima le informazioni richieste , nonchù il risultato delle verifiche , dei controlli o delle inchieste effettuati . c ) Quando queste informazioni sono di interesse generale , o sono richieste da uno Stato membro , la Commissione le comunica agli Stati membri , purchù non siano riservate ; nel qual caso è comunicato un riassunto non confidenziale . d ) Agenti della Commissione possono , a richiesta di quest ' ultima o di uno Stato membro , assistere gli agenti degli Stati membri nell ' adempimento delle loro funzioni . 4 . a ) La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati , nonchù ai rappresentanti del paese esportatore , la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad esso fornite dalle parti interessate all ' inchiesta , tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri , purchù tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi , non siano riservate ai sensi dell ' articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell ' inchiesta . Gli interessati presentanto a tale fine una domanda scritta alla Commissione , indicando le informazioni desiderate . b ) Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l ' inchiesta e , in caso di sovvenzioni , i rappresentanti del paese d ' origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazione sulla cui base si prevede di raccomandare l ' imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio . c ) i ) Una domanda di informazioni conforme al punto b ) deve : aa ) essere presentata per iscritto alla Commissione , bb ) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni ; cc ) essere ricevuta in caso di imposizione di un dazio provvissorio non oltre un mese dopo la pubblicazione dell ' imposizione di tale dazio . ii ) Le informazioni possono essere fornite oralmente , oppure per iscritto , a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno . Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione o del Consiglio . Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all ' articolo 8 . iii ) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva , in applicazione dell ' articolo 12 , da parte della Commissione . Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltante se vengono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione in funzione dell ' urgenza della questione ; il termine non può essere inferiore a dieci giorni . 5 . La Commissione può sentire le parti interessate . Queste ultime devono essere sentire , quando lo richiedano per iscritto , nel termine fissato dall ' avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , e quando dimostrino che sono parti interessate e che l ' esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentire oralmente . 6 . Inoltre , a richiesta , la Commissione dà alle parti direttamente interessate l ' occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni . Nell ' offrire tale occasione , essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni , nonchù della convenienza delle parti . Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e al sua assenza non è pregiudizievole per la usa causa . 7 . a ) Le disposizioni del presente articolo non impediscono alle autorità comunitarie di prendere decisioni preventive o di applicare con sollecitudine misure provvisorie . b ) Qualora una parte interessata o un paese terzo rifiuti l ' accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravemente l ' indagine , possono essere elaborate conclusion finali o preliminari , affermative o negative , in base ai dati disponibili . 8 . Una procedura antidumping o di compensazione non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato . 9 . a ) Un ' inchiesta è conclusa sia per chiusura sia per adozione di misure definitive . Di norma , la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura . b ) Una procedura viene conclusa sia per chiusura dell ' inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni o per scadenza o revoca di tali dazi , ovvero per scadenza degli impegni conformemente agli articoli 14 o 15 . Articolo 8 Trattamento riservato 1 . Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono richieste . 2 . a ) Il Consiglio , la Commissione e gli Stati membri , nonchù i loro agenti , sono tenuti a non divulgare , salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite , le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è chiesto il trattamento riservato . b ) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l ' informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall ' indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l ' informazione in questione . 3 . L ' informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte . 4 . Tuttavia , quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole nù pubblicarle , nù autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto , può non essere tenuto conto di tali informazioni . Tale informazione può inoltre disattesa quando la domanda è giustificata ma chi fornisce l ' informazione non è disposto a fornire un riassunto non riservato , qualora sia possibile riassumere l ' informazione in questione . 5 . Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento , e alla pubblicazione dei fatti su cui le autorità comunitarie si sono basate se ciò risulta necessario a giustificare detti motivi nel corso di procedure giurisdizionali . Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti d ' affari . Articolo 9 Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa 1 . La procedura è chiusa quando , dopo le consultazioni non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato consultivo di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 . In tutti gli altri casi , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull ' esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura . La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , non ha deciso diversamente . 2 . La Commissione informa i rappresentanti del paese di origine o di esportazione nonchù le parti notoriamente interessate che è stato posto termine alla procedura e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , l ' avviso riporta le conclusioni essenziali della Commissione , nonchù il motivo di tali conclusioni . Articolo 10 Impegni 1 . Se nello svolgimento di un ' inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione previa consultazione , ritiene accettabili , l ' inchiesta può essere interrotta senza l ' imposizione di dazi provvisori o definitivi . Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 4 , lettera c ) , punto iii , per la presentazione delle osservazioni . la conclusione viene decisa conformemente alla procedura di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , e viene debitamente notificata nonchù pubblicata conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 2 . Essa non esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell ' articolo 12 , paragrafo 2 . 2 . Gli impegni di cui al paragrafo 1 sono i seguenti : a ) la sovvenzione viene eliminata o limitata oppure il governo o il paese di esportazione attua misure in ordine all conseguenze del pregiudizio ; oppure b ) i prezzi vengono riveduti o le esportazioni cessano in una misura che elimina , con soddisfazione della Commissione , il margine di dumping o l ' importo della sovvenzione e gli effetti pregiudizievoli da essi derivanti . In caso di sovvenzione il paese di origine o di esportazione deve dare il suo accordo . 3 . Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione , ma il fatto che essi non vengano assunti oppure che venga declinato un invito a sottoscriverne non deve pregiudicare la valutazione del caso . Tuttavia , se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni persistono , ciò ritenere un indizio del fatto che la minaccia di pregiudizio maggiori probabilità di concretarsi . 4 . Quando l ' impegno è sato accettato , l ' inchiesta sul pregiudizio è nondimento completata se la Commissione , previ consultazione , decide in questo senso , oppure se ne viene fatta richiesta , in caso di dumping , dagli esportatori che rappresentano una notevole percentuale degli scambi interessati oppure , in caso di sovvenzione , da parte del paese di origine o di esportazione . In tal caso , se la Commissione , previa consultazione , conclude che non esiste un pregiudizio , l ' impegno diventa automaticamente caduco . Tuttavia , se la determinazione dell ' assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all ' esistenza di un impegno , la Commissione può esigere che detto rispettato . 5 . La Commissione può richiedere alle parti che hanno assunto un impegno di fornire informazioni periodiche inerenti all ' adempimento di siffatti impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati . L ' inosservanza di questo obbligo è considerata come una violazione dell ' impegno assunto . 6 . Quando un impegno sia stato ritirato oppure quando essa abbia motivo di ritenere che l ' impegno sia stato violato e sia necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità , la Commissione , previe consultazioni e dopo aver offerto all ' esportatore in questione l ' opportunità di rendere noto il proprio punto di vista , può applicare immediatamente dazi provvisori antidumping o compensativi sulla base dei fatti accertati prima dell ' accettazione degli impegni . Articolo 11 Dazi provvisori 1 . Quando , da un esame preliminare dei fatti , risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un ' azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell ' inchiesta , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , impone un dazio provvisorio antidumping o compensativo . In tal caso la messa in libera pratica di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata al deposito di una garanzia pari all ' importo del dazio provvisorio , la cui definitiva riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio , adottata a norma dell ' articolo 12 , paragrafo 2 . 2 . La Commissione prende questa misura provvisoria , previa consultazione , oppure , in caso di estrema urgenza , dopo aver informato gli Stati membri . In quest ' ultimo caso , le consultazioni avvengono al più tardi dieci giorni dopo la notifica della decisione della Commissione agli Stati membri . 3 . Quando l ' azione immediata della Commissione è stata domandata da uno Stato membro , la Commissione ne decide , entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda , se è opportuno istituire un dazio provvisorio antidumping o compensativo . 4 . La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione di questo articolo . Il Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata può prendere una diversa decisione . La decisione della Commissione di non istituire un dazio provvisorio , non esclude l ' instaurazione di tale dazio ad una data ulteriore , su richiesta di uno Stato membro , se esistono elementi nuovi , ovvero su iniziativa della Commissione . 5 . I dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi . Ciononostante , qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della Commissione , l ' applicazione dei dazi antidumping provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi . 6 . Qualsiasi proposta di istituire misure definitive o prorogare misure provvisorie deve essere presentata dalla Commissione al Consiglio al massimo un mese prima della scadenza del termine di validità dei dazi provvisori . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . 7 . Alla scadenza della validità dei dazi provvisori la garanzie viene liberata con la massima sollecitudine semprechù il Consiglio non abbia deciso la sua riscossione definitiva . Articolo 12 Misure definitive 1 . Quando dalla constatazione definitiva dei fatti , risulta l ' esistenza di dumping o di una sovvenzione durante il periodo oggetto dell ' inchiesta e di un conseguente pregiudizio , e quando gli interessi della Comunità esigono un ' azione comunitaria , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione presentata previa consultazione , impone un dazio definitivo antidumping o compensativo . 2 . a ) Se è stato istituito un dazio provvisorio , il Consiglio decide , indipendentemente dall ' imposizione o meno di un dazio definitivo antidumping o compensativo , in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio . il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione . b ) La riscossione definitiva di tale importo non viene decisa a meno che dalla constatazione definitiva dei fatti non risulti che esiste un dumping o una sovvenzione , e un pregiudizio . A tale fine , il pregiudizio non include nù un ritardo sensibile , nella realizzazione di una produzione comunitaria nù una minaccia di pregiudizio importante , a meno che si accerti che quest ' ultima si sarebbe trasformata in un pregiudizio importante , in mancanza di misure provvisorie . Articolo 13 Disposizioni generali sui dazi 1 . I dazi antidumping o compensativi , applicabili a titolo provvisorio o definitivo , sono istituiti tramite regolamento . 2 . Tali regolamenti in particolare l ' importo e il tipo del dazio imposto , il prodotto interessato , il paese di origine o di esportazione , il nome del fornitore , ove possibile , e la relativa motivazione . 3 . L ' importo di detti dazi non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato , oppure l ' importo della sovvenzione provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito ; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio . 4 . a ) I dazi antidumping e compensativi non devono essere imposti nù aumentati con effetto retroattivo . Il pagamento dell ' importo di tali dazi è dovuto allo stesso titolo del pagamento dei dazi all ' importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE . b ) Tuttavia , quando il Consiglio constata , i ) in merito ai prodotti oggetto di dumping , - che esiste un precedente già causa di pregiudizio o che l ' importatore era o sarebbe dovuto essere al corrente che l ' esportatore praticava il dumping causando un pregiudizio ; - che detto pregiudizio è causato da un ' azione sporadica di dumping , cioè da importazione massicce di un prodotto oggetto di dumping in un periodo relativamente breve , in misura tale che , per evitare il ripetersi di tale pratica , è necessario imporre a dette importazioni un dazio antidumping retroattivo , oppure quando , ii ) in merito a determinati prodotti oggetto di sovvenzioni , - che in una situazione critica il pregiudizio , difficilmente rimediabile , è causato da massicce importazioni , effettuate in un periodo relativamente breve , di un prodotto che beneficia di sovvenzioni all ' esportazione versate o concesse in modo incompatibile con le norme del GATT e con l ' accordo sull ' interpretazione e l ' applicazione degli articoli VI , XVI e XXIII del GATT , - e che , per evitare il ripetersi di siffatto pregiudizio , risulta necessaria l ' imposizione di dazi compensativi retroattivi a dette importazioni , oppure quando , iii ) in merito a prodotti oggetto di dumping o di sovvenzioni , - che un determinato impegno è stato violato , i dazi definitivi antidumping o compensativi possono essere applicati a prodotti per i quali è stato o sarebbe stato obbligatorio pagare dazi all ' importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE , non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori , eccettuato il fatto che , in caso di violazione di un impegno , detta imposizione retroattiva non si applica alle importazione messe in libera pratica nella Comunità prima della violazione stessa . 5 . Quando un prodotto è importato nella Comunità in provenienza da vari paesi , il dazio di importo appropriato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto , in merito alle quali è stato del pari stabilito che formano oggetto di dumping o di una sovvenzione e che provocano un pregiudizio , ad eccezione di quelle per le quali sono stati accettati impegni . 6 . Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione , la Commissione può offrire agli esportatori l ' occasione di assumere impegni a norma dell ' articolo 10 per quanto riguarda la regione interessata . Se tale assicurazione non viene data rapidamente o non viene rispettata , può essere instaurato un dazio provvisorio o definitivo per l ' insieme della Comunità . 7 . In mancanza di disposizioni particolari stabilite al momento dell ' instaurazione di un dazio antidumping o compensativo definitivo o provvisorio , si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci , nonchù le relative disposizioni comuni di applicazione . 8 . I dazi antidumping o compensativi sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma , l ' aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione , senza tener conto dei dazi doganali , delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all ' importazione . 9 . Nessun prodotto può venir assoggettato , al tempo stesso , a dazi antidumping e a dazi compensativi nell ' intento di porre rimedio ad una medesimo situazione riusltante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione . Articolo 14 Riesame 1 . I regolamenti che istituiscono dazi antidumping o compensativi e le decisioni di accettare impegni sono soggetti , se necessario , ad un riesame globale o parziale . Detto riesame può avvenire tanto a richiesta di uno Stato membro quanto per iniziativa della Commissione . Si procede anche ad un riesame quando una parte interessata lo esige e presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità , a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell ' inchiesta . Dette richieste sono inviate alla Commissione che ne informa gli Stati membri . 2 . Se , previa consultazione risulta che il riesame è giustificato , l ' inchiesta si riapre conformemente all ' articolo 7 , semprechù le circostanze lo esigano . Detta riapertura non incide di per sù sulle misure in vigore . 3 . Se il riesame , effettuato anche senza riaprire l ' inchiesta , l ' esige , le misure sono modificate , prorogate o abrogate dall ' istruzione comunitaria competente della loro introduzione . Tuttavia , qualora i provvedimenti siano stati presi in forza delle disposizioni transitorie di un atto di adesione , la Commissione li può modificare , revocare o , annullare , riferendo quindi al Consiglio che , deliberando a maggioranza qualificata , può decidere l ' applicazione di un provvedimento diverso . Articolo 15 1 . Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 , i dazi antidumping o compensativi e gli impegni scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono entrati in vigore oppure sono stati modificati o confermati per l ' ultima volta . 2 . Di norma la Commissione , previa consultazione , entro sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni , pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso dell ' imminente scadenza della misura in questione e informa l ' industria comunitaria notoriamente interessata . Nell ' avviso viene indicato il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione in conformità con l ' articolo 7 , paragrafo 5 . Se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio , la Commissione riesamina la misura . Quest ' ultima rimane in vigore in attesa del risultato del riesame . Se le misure antidumping o compensative e gli impegni scadono conformemente al presente articolo lo Commissione pubblica un avviso a tale effetto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 3 . Ai sensi del presente articolo , i dazi antidumping o compensativi e gli impegni attualmente in vigore non scadono prima del 1° luglio 1985 . Articolo 16 Restituzione 1 . Quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente oppure l ' importo della sovvenzione , tenuto conto dell ' eventuale applicazione delle medie ponderate , l ' importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito . 2 . Per sollecitare la restituzione di cui al paragrafo 1 , l ' importatore presenta una richiesta alla Commissione per il tramite dello Stato membro sul territorio del quale i prodotto sono stati messi in libera pratica ed entro tre mesi dalla data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l ' importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori . Lo Stato membro trasmette al più presto alla Commissione la domanda corredata o meno di un parere in merito alla sua fondatezza . La Commissione informa , senza indugio , gli altri Stati membri e dà il suo parere sul problema . Qualora gli Stati membri approvino il parere espresso dalla Commissione o no presentino obiezione entro un mese , la Commissione può deliberate in conformità del parere suddetto . In tutti gli altri , casi , la Commissione , previa consultazione , decide se e in quale misura la domanda deve essere approvata . Articolo 17 Disposizioni finali Il presente regolamento non osta all ' applicazione : 1 . di qualsiasi norma speciale stabilita da eventuali accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi ; 2 . dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti ( CEE ) n . 1059/69 ( 10 ) , ( CEE ) n . 2730/75 ( 11 ) e ( CEE ) n . 2783/75 ( 12 ) , le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementate a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostano all ' applicazione dei dazi antidumping o compensativi ; 3 . di misure speciali , purchù non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT . Articolo 18 Abrogazione della normativa vigente Il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 è abrogato . I riferimenti fatti a detto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento . Articolo 19 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1984 . Esso si applica anche alle procedure già iniziate . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addí 23 luglio 1984 . Per il Consiglio Il Presidente J . O ' KEEFFE ( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 178 del 22 . 6 . 19882 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . L 179 del 17 . 7 . 1979 , pag . 31 . ( 4 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 19 . ( 5 ) GU n . L 319 del 7 . 11 . 1981 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 306 del 31 . 10 . 1978 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 195 del 5 . 7 . 19882 , pag . 21 . ( 8 ) GU n . L 131 del 29 . 5 . 1979 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 195 del 5 . 7 . 1982 , pag . 1 . ( 10 ) GU n . L 141 del 12 . 6 . 1969 , pag . 1 . ( 11 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 20 . ( 12 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 104 . ALLEGATO ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL ' ESPORTAZIONE a ) Concessione da parte di un governo di sovvenzioni dirette ad una ditta o ad un ' industria , in base alle loro esportazioni . b ) Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all ' esportazione . c ) Tasse di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all ' esportazione , stabilite o imposte dal governo , a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all 'interno del paese . d ) La fornitura da parte dei governi e dei loro enti di prodotti importati o di fabbricazione nazionale o la prestazione di servizi utilizzabili nella produzione di merci esportate , a condizioni più favorevoli di quelle applicabili per la fornitura di prodotti analoghi o direttamente competitivi , o la prestazione di servizi utilizzabili per la produzione di merci destinate al consumo interno , se ( nel caso dei prodotti ) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali mondiali vengono riservate agli esportatori nazionali . e ) L ' esenzione totale o parziale , il rimborso o il rinvio , riferiti in particolar modo alle esportazioni , di imposte dirette o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali . A prescindere da quanto precede , il rinvio delle tasse e imposte di cui sopra non equivale ad una sovvenzione all ' esportazione quando , ad esempio , vengano riscossi i relativi interessi . f ) La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione , oltre accordati , per quanto riguarda la produzione destinata al consumo interno , nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette . g ) L ' esonero o il rimborso , per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati , di imposte indirette in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno . Il problema del rimborso eccessivo dell ' imposta sul valore aggiunto è trattato esclusivamente in questo paragrafo . h ) L ' esonero , il rimborso il rinvio di imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare , sulle merci o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati , in eccesso rispetto all ' esonero , al rimborso o al rinvio di imposte indirette cumulative analoghe , riscosse a uno stadio preliminare su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno ; a condizione tuttavia che si possa esonerare , rimborsare o rinviare le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare sui prodotti esportati anche quando tale esonero , rimborso o rinvio non riguarda i prodotti simili venduti per il consumo interno se le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare vengono percepite su merci che sono materialmente incorporate ( tenendo conto di un normale margine di perdite ) nel prodotto esportato . Il presente paragrafo non si applica nù ai sistemi di imposta sul valore aggiunto nù ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera . i ) L ' esonero o il rimborso di oneri relativi all ' importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi su merci importate , che sono materialmente incorporate ( tenendo conto di un normale margine di perdite ) nel prodotto esportato ; a condizione tuttavia che in casi particolari una ditta possa utilizzare una quantità di merci circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche delle merci importate in quanto di sostituzione per beneficiare di questa disposizione se l ' importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo , normalmente non superiore ai due anni . Il presente paragrafo non si applica nù applica nù ai sistemi di imposta sul valore aggiunto nù relativi adeguamenti fiscali alla frontiera . j ) La concessione da parte dei governi ( o di speciali istituti controllati dai governi ) di sistemi di garanzie di credito all ' esportazione o di misure di assicurazione , di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l ' incremento dei costi dei prodotti esportati , oppure di programmi di tutela contro i rischi degli scambi commerciali , con premi che sono palesemente inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo dei programmi stessi . k ) La concessione da parte dei governi ( o di enti controllati e/o agiscono sotto l ' autorità dei governi ) di crediti all ' esportazione a tassi inferiore a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine ( o che avrebbero dovuto pagare se avessero preso detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all ' esportazione ) , oppure il pagamento da parte di questi governi o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti finanziari per ottenere crediti , sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo per quanto riguarda le condizioni di credito all ' esportazione . Ciononostante , se il paese di origine o di esportazione ha aderito ad un impegno internazionale sui crediti all ' esportazione cui partecipano almeno 12 firmatari originari dell ' accordo sull ' interpretazione e l ' applicazione degli articoli VI , XVI e XXIII del GATT al 1° gennaio 1979 ( o di un impegno successivo concluso dagli stessi firmatari originari ) , oppure se detto paese di origine o di esportazione applica in pratica le disposizioni riguardanti il tasso d ' interesse dell ' impegno in questione , l ' eventuale concessione di crediti all ' esportazione conforme alle disposizioni di cui trattasi , non viene considerata come una sovvenzione all ' esportazione . l ) Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all ' esportazione ai sensi dell ' articolo XVI del GATT . Osservazioni : Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni : 1 . Il termine « imposte dirette » significa imposte sui salari , profitti , interessi , redditi , diretti e qualsiasi altra forma di reddito , nonchù le imposte sui beni immobili . 2 . Per « oneri all ' importazione » si intendono le tariffe , i dazi e qualsiasi altro onere fiscale non specificato altrove nelle presenti note , riscossi all ' importazione . 3 . Per « imposte indirette » si intendono le imposte sulle vendite , le accise , le imposte sulla cifra d ' affari , le imposte sul valore aggiunto , la franchigia , le imposte da bollo , le tasse sul trasferimento dei capitali , le imposte sulle giacenze e sulle attrezzature , le imposte di frontiera e qualsiasi altra imposta che non si possa annoverare tra le imposte dirette e gli oneri all ' importazione . 4 . Per imposte indirette « riscosse ad uno stadio preliminare » si intendono le imposte percepite sulle merci e sui servizi utilizzare direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto . 5 . Per imposte indirette cumulative si intendono le imposte plurifasi , riscosse quando non esiste alcun meccanismo per una successiva imputazione dell ' imposta se l merci ed i servizi subordinati alla stessa ad uno stadio di produzione vengono utilizzati anche in uno stadio successivo . 6 . Per « rimborso delle imposte » si intende la restituzione o lo sgravio delle stesse .