Regolamento (CEE) n. 2020/84 della Commissione del 13 luglio 1984 che autorizza l' organismo d' intervento tedesco a vendere quarti anteriori di bovini ai fini della loro trasformazione in conserve destinate a costituire scorte di sicurezza
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 14/07/1984 pag. 0050 - 0050
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2020/84 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1984 che autorizza l'organismo d'intervento tedesco a vendere quarti anteriori di bovini ai fini della loro trasformazione in conserve destinate a costituire scorte di sicurezza LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che, per ragioni strategiche, la Repubblica federale di Germania dispone di scorte di sicurezza di taluni prodotti alimentari; che, tra tali prodotti, figurano conserve di carne bovina; considerando, inoltre, che la situazione attuale del mercato della carne bovina della Repubblica federale di Germania è caratterizzata da importanti acquisti all'intervento; che, in tali condizioni, l'utilizzazione immediata della parte delle carni, così acquistate, ai fini della fabbricazione delle succitate conserve, offre uno sbocco favorevole per le carni di cui trattasi; che è quindi opportuno autorizzare la vendita di queste carni, prima del loro magazzinaggio, ad un prezzo equivalente al loro prezzo d'acquisto, ai fini della trasformazione in conserve destinate a costituire, nella Repubblica federale di Germania, delle scorte di sicurezza per il Land di Berlino; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 1o agosto 1984 e fino alla fine della campagna di commercializzazione 1984/1985 l'organismo d'intervento tedesco è autorizzato a vendere fino a 12 000 tonnellate dei quarti anteriori freschi o refrigerati che ha acquistato in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68. Articolo 2 1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere venduti esclusivamente alle autorità pubbliche tedesche e devono essere trasformati in conserve destinate a costituire delle scorte di sicurezza per il Land di Berlino. 2. Il prezzo di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 è pari al prezzo d'acquisto all'intervento delle carcasse o mezzene, moltiplicato per il coefficiente 0,78. 3. Ai sensi del presente regolamento, si intende per « quarto anteriore » la parte anteriore della mezzena, che comprende tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliata dritta a otto costole. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione le disposizioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.