31984R1997

Regolamento (CEE) n. 1997/84 della Commissione del 12 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 13/07/1984 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0216
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0216
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0144


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/84 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/84, ha modificato profondamente il regime del magazzinaggio privato del vino da tavola e del mosto di uve, previsto dal regolamento (CEE) n. 337/79; che è pertanto opportuno procedere ad un adeguamento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2405/83 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/84 ha soppresso il magazzinaggio a breve termine; che la determinazione dell'importo dell'aiuto per i contratti a lungo termine era connessa a quella dei contratti a breve termine; che è pertanto opportuno procedere ad una nuova definizione dell'aiuto per i contratti a lungo termine; che è d'uopo modulare l'aiuto secondo il valore e le qualità del vino; che a tale scopo è opportuno classificare il vino da tavola secondo due categorie, prevedendo una riduzione dell'importo dell'aiuto per la categoria di vini le cui caratteristiche sono meno elevate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:

1) Il testo del primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio di cui agli articoli 7, 9 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, in appresso denominati "contratti" ».

2) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

1. Per i vini da tavola di uno stesso tipo o in stretta relazione economica con lo stesso tipo di vino da tavola, che si trovano nella stessa cantina, per i quali è fissato lo stesso importo dell'aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine e più di due contratti in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 per campagna.

Per ciasuno dei prodotti di cui all'articolo 12, lettere c), d) ed e), per i quali è fissato lo stesso importo dell'aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine per campagna ».

3) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 2. I vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine sono classificati in due categorie secondo le loro caratteristiche qualitative. Le condizioni qualitative minime cui devono soddisfare i vini di ciascuna categoria sono stabilite ogni anno in funzione della qualità del raccolto, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Salvo i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, i vini da tavola che formano oggetto di contratti di magazzinaggio non possono avere in nessun caso un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 10 % vol ».

4) All'articolo 8, paragrafo 3, il testo che figura al secondo trattino è soppresso.

5) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Articolo 12

L'importo dell'aiuto al magazzinaggio, valido per tuta la Comunità, è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro come segue:

a) per la categoria di vini da tavola che soddisfano alle condizioni minime qualitative previste per la categoria superiore determinata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2:

- per i vini da tavola dei tipi R I, R II, R III e A I, e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0142 ECU;

- per i vini da tavola dei tipi A II e A III, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0209 ECU;

b) per i vini da tavola della seconda categoria gli importi corrispondenti di cui alla lettera a) sono diminuiti dell' 8,5 %:

c) per i mosti di uve:

- ottenuti da varietà di viti diverse da quelle del tipo Sylvaner, Mueller-Thurgau o Riesling, a 0,0169 ECU;

- ottenuti da varietà di viti del tipo Sylvaner, Mueller-Thurgau o Riesling, a 0,0250 ECU;

d) per i mosti di uve concentrati:

- ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), primo trattino, a 0,0566 ECU;

- ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), secondo trattino, a 0,0625 ECU;

e) per i mosti di uve concentrati rettificati, a 0,0566 ECU.

6) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

« 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'inserimento nei contratti a lungo termine, su richiesta del produttore, di una clausola aggiuntiva che prevede il versamento di due anticipi sull'importo dell'aiuto, calcolati per trimestre e versati ciascuno al più tardi tre mesi dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre ».

7) All'articolo 18, il secondo comma è soppresso.

8) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« 1. Ogni Stato membro designa un organismo d'intervento autorizzato ad applicare le misure previste dagli articoli 7, 9 e 12 bis, del regolamento (CEE) n. 337/79 e dal presente regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1984.

Esso si applica ai contratti conclusi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

(4) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 12.