Regolamento (CEE) n. 1997/84 della Commissione del 12 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 13/07/1984 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0216
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0216
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0144
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/84 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65, considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/84, ha modificato profondamente il regime del magazzinaggio privato del vino da tavola e del mosto di uve, previsto dal regolamento (CEE) n. 337/79; che è pertanto opportuno procedere ad un adeguamento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2405/83 (4); considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/84 ha soppresso il magazzinaggio a breve termine; che la determinazione dell'importo dell'aiuto per i contratti a lungo termine era connessa a quella dei contratti a breve termine; che è pertanto opportuno procedere ad una nuova definizione dell'aiuto per i contratti a lungo termine; che è d'uopo modulare l'aiuto secondo il valore e le qualità del vino; che a tale scopo è opportuno classificare il vino da tavola secondo due categorie, prevedendo una riduzione dell'importo dell'aiuto per la categoria di vini le cui caratteristiche sono meno elevate; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue: 1) Il testo del primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio di cui agli articoli 7, 9 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, in appresso denominati "contratti" ». 2) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 1. Per i vini da tavola di uno stesso tipo o in stretta relazione economica con lo stesso tipo di vino da tavola, che si trovano nella stessa cantina, per i quali è fissato lo stesso importo dell'aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine e più di due contratti in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 per campagna. Per ciasuno dei prodotti di cui all'articolo 12, lettere c), d) ed e), per i quali è fissato lo stesso importo dell'aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine per campagna ». 3) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: « 2. I vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine sono classificati in due categorie secondo le loro caratteristiche qualitative. Le condizioni qualitative minime cui devono soddisfare i vini di ciascuna categoria sono stabilite ogni anno in funzione della qualità del raccolto, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79. Salvo i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, i vini da tavola che formano oggetto di contratti di magazzinaggio non possono avere in nessun caso un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 10 % vol ». 4) All'articolo 8, paragrafo 3, il testo che figura al secondo trattino è soppresso. 5) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: « Articolo 12 L'importo dell'aiuto al magazzinaggio, valido per tuta la Comunità, è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro come segue: a) per la categoria di vini da tavola che soddisfano alle condizioni minime qualitative previste per la categoria superiore determinata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2: - per i vini da tavola dei tipi R I, R II, R III e A I, e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0142 ECU; - per i vini da tavola dei tipi A II e A III, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0209 ECU; b) per i vini da tavola della seconda categoria gli importi corrispondenti di cui alla lettera a) sono diminuiti dell' 8,5 %: c) per i mosti di uve: - ottenuti da varietà di viti diverse da quelle del tipo Sylvaner, Mueller-Thurgau o Riesling, a 0,0169 ECU; - ottenuti da varietà di viti del tipo Sylvaner, Mueller-Thurgau o Riesling, a 0,0250 ECU; d) per i mosti di uve concentrati: - ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), primo trattino, a 0,0566 ECU; - ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), secondo trattino, a 0,0625 ECU; e) per i mosti di uve concentrati rettificati, a 0,0566 ECU. 6) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal seguente testo: « 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'inserimento nei contratti a lungo termine, su richiesta del produttore, di una clausola aggiuntiva che prevede il versamento di due anticipi sull'importo dell'aiuto, calcolati per trimestre e versati ciascuno al più tardi tre mesi dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre ». 7) All'articolo 18, il secondo comma è soppresso. 8) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: « 1. Ogni Stato membro designa un organismo d'intervento autorizzato ad applicare le misure previste dagli articoli 7, 9 e 12 bis, del regolamento (CEE) n. 337/79 e dal presente regolamento ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1984. Esso si applica ai contratti conclusi a partire da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77. (3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77. (4) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 12.