31984R1897

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1897/84 del Consiglio del 29 giugno 1984 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 05/07/1984 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0078


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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1897/84 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1984

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3681/83 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (3),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dato il sensibile aumento del costo della vita verificatosi nel corso del secondo semestre 1983 in molti paesi e sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3647/83 (4) alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1o gennaio 1984, nonché al 1o novembre 1983 e al 16 novembre 1983 per alcuni paesi sede di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato;

considerando che è opportuno adeguare retroattivamente i coefficienti correttori applicabili per la Turchia, la Iugoslavia, Israele, la Giordania, l'Egitto e il Marocco in conformità delle statistiche disponibili attualmente per tali paesi, e fissare un coefficiente correttore applicabile al Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1o gennaio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

Marocco 121,1

Iugoslavia 104,8

Israele 179,9

2. Con effetto al 1o maggio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

Iugoslavia 128,8

Israele 253,1

3. Con effetto al 16 maggio 1981, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel seguente paese è fissato come segue:

Marocco 132,4

4. Con effetto al 1o luglio 1981; i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei seguenti paesi sono fissati come segue:

Marocco 118,8

Iugoslavia 119,8

Israele 137,7

5. Con effetto al 1o novembre 1981, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel seguente paese è fissato come segue:

Israele 196,2

6. Con effetto al 16 novembre 1981, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel seguente paese, è fissato come segue:

Iugoslavia 131,4

7. Con effetto al 1o gennaio 1982, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel seguente paese è fissato come segue:

Marocco 122,6

8. Con effetto al 1o maggio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei seguenti paesi sono fissati come segue:

Iugoslavia 149,2

Israele 286,6

9. Con effetto al 1o luglio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei seguenti paesi sono fissati come segue:

Marocco 124,9

Iugoslavia 133,3

Israele 159,8

10. Con effetto al 1o novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei seguenti paesi sono fissati come segue:

Iugoslavia 150,1

Israele 232,8

11. Con effetto al 1o gennaio 1983, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel seguente paese è fissato come segue:

Marocco 127,3

12. Con effetto al 1o maggio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

Turchia 111,8

Iugoslavia 182,1

Israele 370,3

Egitto 261,5

13. Con effetto al 1o luglio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

Turchia 89,9

Iugoslavia 100,7

Israele 191,6

Giordania 201,9

Egitto 263,7

Marocco 114,8

Siria 149,3

Articolo 2

1. Con effetto al 1o novembre 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

Portogallo 88,3

Turchia 104,6

Iugoslavia 133,4

Israele 368,1

2. Con effetto al 16 novembre 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

Grecia 107,1

Spagna 99,8

Cile 163,1

Marocco 126,7

Siria 159,8

3. Con effetto al 1o gennaio 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati comne segue:

Belgio 103,1

Danimarca 119,7

Germania 111,4

Francia 105,7

Irlanda 97,2

Italia (tranne Varese) 101,7

Varese 103,8 (1)

Lussemburgo 103,1

Paesi Bassi 107,6

Regno Unito 99,8

Svizzera 145,0

Stati Uniti d'America 172,8

(tranne New York)

New York 187,1

Canada 155,5

Giappone 189,6

Austria 120,4

Venezuela 176,0

Brasile 157,6 (1)

Australia 155,3

Tailandia 185,2

India 149,6

Algeria 158,7 (1)

Tunisia 119,2

Egitto 256,3

Giordania 206,6

Libano 151,6 (1)

4. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità dell'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto.

Articolo 3

1. Con effetto al 1o gennaio 1984, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (2) sono fissati come segue:

Belgio 123,3

Danimarca 148,7

Germania 107,4

Francia 137,4

Irlanda 116,3

Italia 137,4

Lussemburgo 123,3

Paesi Bassi 105,5

Regno Unito 93,3

2. Qualora il titolare della pensione dichiari di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati nel presente articolo, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

(1) GU n. L 36 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 368 del 29. 12. 1983, pag. 1.

(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 1.

(1) Cifra provvisoria.

(1) Cifra provvisoria.

(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.