31984R1888

Regolamento (CEE) n. 1888/84 del Consiglio del 26 giugno 1984 che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel settore dell'occupazione

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 04/07/1984 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0055


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1888/84 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1984

che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel settore dell' occupazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccarda del 17/19 giugno 1983;

considerando che il Consiglio europeo ha dichiarato che è opportuno attribuire un alto grado di priorità alla politica dell'occupazione, in particolare per quanto riguarda i giovani;

considerando che è necessario istituire misure particolari di interesse comunitario nel settore dell'occupazione, inclusive di un concorso finanziario della Comunità ai programmi e alle misure avviati in questa materia nel Regno Unito;

considerando che l'importo globale del concorso comunitario necessario per le suddette misure particolari è stimato a 275 milioni di ECU;

considerando che è necessario perseguire una politica dell'occupazione che abbia come principale caratteristica il miglioramento delle prospettive d'occupazione per le categorie di persone più gravemente colpite dalla disoccupazione;

considerando che i programmi o le misure previsti dal presente regolamento sono destinati a promuovere possibilità supplementari d'occupazione per i disoccupati;

considerando che il concorso finanziario della Comunità dovrebbe riguardare programmi d'interesse comunitario avviati recentemente o da avviare oppure misure in corso di realizzazione o da realizzare per l'esecuzione di programmi di interesse comunitario in corso;

considerando che i programmi o le misure devono essere descritti in modo preciso e corredati delle informazioni necessarie perché vengano presi in considerazione solo quelli che sono d'interesse comunitario nel settore cui si riferiscono;

considerando che l'esecuzione dei programmi o delle misure di cui al presente regolamento deve essere sottoposta, fatti salvi i controlli previsti dai trattati o dal regolamento finanziario, ad un controllo della Commissione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono istituite, per il 1984, misure particolari d'interesse comunitario relative al settore dell'occupazione nel Regno Unito. La Comunità fornisce, a norma del presente regolamento, un concorso finanziario stimato a 275 milioni di ECU a favore del Regno Unito.

Articolo 2

1. Al fine di perseguire gli obiettivi della politica d'occupazione che riflettono le priorità comunitarie definite dal Consiglio - in particolare per quanto riguarda le categorie di persone più gravemente colpite dalla disoccupazione - le misure particolari d'interesse comunitario sono realizzate mediante concorsi finanziari per l'esecuzione di programmi o di misure che creino possibilità supplementari di impiego per i disoccupati attuali. Detti programmi o misure sono volti in particolare ad incoraggiare il pensionamento anticipato dei lavoratori anziani al fine di permettere la creazione di posti di lavoro a favore delle categorie di persone più gravemente colpite dalla disoccupazione.

2. I programmi o le misure sono presentati alla Commissione insieme a tutte le informazioni necessarie a valutare:

- la loro conformità con il paragrafo 1,

- la loro conformità con i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3,

- il loro interesse comunitario tenendo conto della strategia occupazionale e del settore in esame,

- le possibilità di verificare l'esecuzione di ogni programma o misura e di controllarne le spese.

3. La Commissione può richiedere ogni informazione complementare necessaria per l'esame dei programmi o delle misure.

Articolo 3

I programmi o le misure possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, purché siano finanziati dalle autorità pubbliche e soddisfino i seguenti criteri:

a) contribuire all'attuazione degli obiettivi della politica occupazionale della Comunità;

b) essere compatibili con altre politiche comunitarie;

c) non creare distorsioni di concorrenza.

Articolo 4

1. La Commissione esamina i programmi o le misure che a norma del presente regolamento le vengono presentati dagli Stati membri interessati e ne informa il comitato di cui all'articolo 7.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Commissione decide in merito:

a) ai programmi o alle misure che meritano un contributo della Comunità, in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3,

b) all'importo del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

3. La partecipazione finanziaria globale della Comunità non può superare, per ogni programma o misura, il 60 % della spesa pubblica prevista per la sua esecuzione.

4. Il concorso finanziario comunitario è accordato soltanto per i programmi o le misure iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1983.

Nessun contributo viene accordato per programmi terminati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le decisioni della Commissione previste al paragrafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. Gli stanziamenti relativi alle misure particolari previste nel presente regolamento sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

2. Se l'attuazione del programma o della misura è glià stata avviata, l'acconto è pari alla quota comunitaria dell'importo già impegnato, quale è attestato dallo Stato membro interessato; tale acconto non può tuttavia essere superiore al 90 % della partecipazione totale della Comunità. La Commissione verifica preventivamente che ogni programma o misura è stato attuato in conformità del presente regolamento.

Negli altri casi la Commissione versa un acconto del 50 % non appena essa ha preso la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Un nuovo acconto del 40 % viene versato quando le spese relative al programma o alla misure sono state effettuate a concorrenza del 50 %.

3. Il versamento del saldo del 10 % è effettuato immediatamente dopo l'esaurimento, certificato dal governo del Regno Unito, dell'importo di cui al paragrafo 2, purché il programma o la misura siano effettuati come previsto e siano stati svolti i controlli sul posto, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1. La Commissione si assicura che ogni programma o misura sia eseguito in conformità del presente regolamento, delle disposizioni prese in applicazione del medesimo e dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 209 del trattato.

A tal fine, il Regno Unito fornisce alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste e adotta, per i programmi o le misure che beneficiano di un intervento finanziario comunitario, ogni disposizione atta a facilitare i controlli che la Commissione ritenga opportuni, compresi i controlli effettuati sul posto a sua richiesta, con il consenso del Regno Unito, dalle autorità competenti di tale Stato, ai quali possano partecipare funzionari della Commissione.

Il Regno Unito tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dal versamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'insieme dei documenti giustificativi delle spese o le relative copie certificate conformi.

2. Se un programma o una misura non sono eseguiti in conformità del presente regolamento o si discostano in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i versamenti non ancora effettuati. In tal caso, la Commissione può decidere che le somme versate o che restano da versare siano assegnate, secondo la procedura di cui all'articolo 8, ad altri programmi o altre misure presentati a norma del presente regolamento. Se la Commissione ritiene che nessun programma o nessuna misura sia suscettibile di beneficiare di un finanziamento di questo tipo, essa recupera i versamenti effettuati.

Articolo 7

1. È istituito un comitato consultivo, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Articolo 8

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura stabilita nel presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato i progetti di decisione da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può determinare in funzione dell'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

3. Previo parere di questo comitato, la Commissione prende decisioni che sono immediatamente applicabili.

Articolo 9

Il Regno Unito, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità al concorso accordato in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

Ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Fontainebleau, addì 26 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

(1) GU n. C 348 del 23. 12. 1983, pag. 9.

(2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 22.