Regolamento (CEE) n. 1760/84 della Commissione del 22 giugno 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 23/06/1984 pag. 0019 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0081
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0081
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0183
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1760/84 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo zucchero prodotto fuori quota deve essere esportato come tale; che sinora questo zucchero è stato esportato sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio; che da un certo tempo va sviluppandosi una produzione di sciroppi ottenuto a monte dello zucchero allo stato solido e commercializzati come tali; che questi sciroppi, per essere esportati come zucchero C, hanno dovuto passare per la fase della cristallizzazione; che, di conseguenza, per l'esportazione di detti sciroppi prodotti in eccedenza alle quote A e B, occorre adeguare le disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione (3); che, per l'accertamento dei quantitativi di zucchero esportati sotto forma di tali sciroppi, è opportuno far riferimento alle norme del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 434/84 (5); considerando che il regolamento (CEE) n. 1443/82 per quanto riguarda la produzione degli sciroppi A e B prevede la possibilità di applicare due metodi per stabilire il contenuto di zucchero estraibile; che per gli sciroppi C è previsto un solo metodo a tale scopo; che in considerazione di ciò, onde evitare difficoltà amministrative, occorre sopprimere la facoltà di procedere, in sede di esportazione, a sostituzioni con sciroppi dello stesso tipo prodotti da un'altra impresa saccarifera; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue: 1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente: « - sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuto a monte dello zucchero allo stato solido di cui alla sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune o sotto forma di isoglucosio come tale ». 2. All'articolo 1, paragrafo 1, viene inserito il seguente quarto comma: « I quantitativi di zucchero esportati sotto forma di sciroppi del tipo indicato al secondo comma, primo trattino, devono essere determinati sulla base del loro tenore in zucchero estraibile, calcolato a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commis- sione (1). (1) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17 ». 3. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente: « Tuttavia, in sede di esportazione, il fabbricante in causa può sostituire lo zucchero C con un altro zucchero bianco o greggio come tale di cui alla voce 17.01 della tariffa doganale comune, oppure sostituire l'isoglucosio C con un altro isoglucosio, sempreché detto zucchero od isoglucosio siano stati prodotti da un altro fabbricante stabilito nel territorio dello stesso Stato membro. In tal caso, il fabbricante che effettua la sostituzione deve pagare un importo di 1,25 ECU per 100 kg espressi in zucchero bianco quando si tratti di zucchero, e di 1,25 ECU per 100 kg di sostanza secca, quando si tratti di isoglucosio ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14. (4) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (5) GU n. L 51 del 22. 2. 1984, pag. 13.