Regolamento (CEE) n. 1755/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 23/06/1984 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0133
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/84 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1984 relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che, parallelamente ad altri sforzi volti alla sicurezza alimentare, la Comunità dovrebbe fare il possibile per incitare i paesi in sviluppo ad aumentare il loro grado di autosufficienza alimentare, ad esempio mediante strategie alimentari; considerando che la Comunità dovrebbe contribuire a detti sforzi con un sostegno considerevole; considerando che è possibile rafforzare questo sostegno mediante una maggiore flessibilità dell'aiuto alimentare che consenta in particolare, se le condizioni vi si prestano, di convertire le azioni di aiuto alimentare in un sostegno finanziario ad azioni nel campo dello sviluppo agricolo ed alimentare; considerando che è opportuno definire le azioni da intraprendere per l'attuazione di tali azioni sostitutive; considerando che è opportuno prevedere una procedura di gestione degli aiuti sostitutivi e che il regolamento (CEE) n. 3331/82 (2) prevede all'articolo 8 una procedura che potrebbe essere utilizzata a questo scopo; considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici richiesti a tal fine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Comunità può attuare a favore dei paesi in sviluppo, se le condizioni lo giustificano, azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare. Queste azioni hanno per oggetto di contribuire, grazie ai mezzi disponibili, all'elaborazione e all'attuazione di una strategia alimentare o ad altre misure che facilitino la sicurezza alimentare di questi paesi, nonché di incitarli ad accrescere il loro grado di autosufficienza alimentare. Esse devono contribuire, per quanto possibile, a migliorare le condizioni di vita degli strati più bisognosi della popolazione nei paesi in questione. Le azioni sostitutive sono attuate sotto forma di aiuto finanziario e tecnico secondo i criteri e le procedure previsti nel presente regolamento. Articolo 2 Le azioni sostitutive possono essere attuate a vantaggio e a richiesta dei paesi in sviluppo che possono beneficiare di azioni di aiuto alimentare della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 3331/82, per una parte o la totalità dei quantitativi di aiuto alimentare che sono loro assegnati o che potrebbero essere loro assegnati entro i limiti dei quantitativi previsti dai regolamento annui di applicazione del regolamento (CEE) n. 3331/82, in particolare secondo l'evoluzione della produzione, del consumo e del livello delle riserve del paese in questione, della situazione alimentare della sua popolazione nonché degli aiuti alimentari accordati da altri donatori. Queste azioni sono destinate a sostenere o a stimolare gli sforzi propri dei paesi beneficiari. Articolo 3 Le azioni sostitutive sono destinate a coprire il finanziamento delle azioni di aiuto finanziario e tecnico intese, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1, a un miglioramento dell'autosufficienza alimentare, mediante lo sviluppo agricolo ed alimentare del paese in questione e alla sicurezza alimentare, contribuendo ad esempio al finanziamento: - della fornitura di mezzi di produzione essenziali per la produzione alimentare; - di operazioni di credito rurale; - di operazioni di magazzinaggio a livello degli agricoltori, del villaggio, della zona, della regione o della nazione; - di operazioni nei settori della commercializzazione, dei trasporti, della distribuzione o della trasformazione di prodotti agricoli e alimentari; - di attività di ricerca applicata o di formazione pratica « in loco »; - di progetti di sviluppo della produzione alimentare. Articolo 4 L'aiuto è accordato dalla Comunità in forma autonoma o sotto forma di cofinanziamento con Stati membri o con altri donatori. Articolo 5 L'aiuto della Comunità ha la forma di aiuti non rimborsabili. Articolo 6 1. L'aiuto può coprire le spese in valuta estera, nonché le spese locali necessarie all'attuazione delle azioni, ivi comprese le spese di manutenzione e di funzionamento. Le imposte, i dazi e le altre tasse sono esclusi dal finanziamento comunitario. 2. Gli eventuali fondi di contropartita sono utilizzati conformemente agli obiettivi fissati dal presente regolamento e di comune accordo con la Comunità. Articolo 7 La partecipazione a gare, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in sviluppo beneficiari di un aiuto comunitario, in particolare nel caso di cofinanziamento o al fine di evitare un aumento eccessivo del costo delle azioni, a causa delle distanze, delle difficoltà di trasporto o dei termini di fornitura. La partecipazione di altri paesi in sviluppo riveste un carattere eccezionale ed è autorizzata caso per caso, secondo la procedura prevista all'articolo 8. Articolo 8 Le decisioni relative all'annullamento di un aiuto alimentare e alla concessione di un aiuto sostitutivo e relative alle condizioni di quest'ultimo sono adottate dalla Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3331/82 e secondo la procedura prevista all'articolo 8 dello stesso. Tale comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione delle azioni sostitutive che gli venga sottoposta dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro. Articolo 9 La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Articolo 10 1. La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie per la buona esecuzione delle azioni sostitutive. 2. Gli Stati membri assistono la Commissione e le forniscono in particolare tutte le informazioni necessarie. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1984. Per il Consiglio Il Presidente C. CHEYSSON (1) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 249. (2) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.