31984R1312

Regolamento (CEE) n. 1312/84 della Commissione dell' 11 maggio 1984 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2835/77 per quanto concerne la data limite per la presentazione delle domande di aiuto per il frumento duro in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 12/05/1984 pag. 0035 - 0035


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1312/84 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1984

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2835/77 per quanto concerne la data limite per la presentazione delle domande di aiuto per il frumento duro in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1455/82 (4), ha fissato le norme generali che disciplinano la concessione dell'aiuto per detto prodotto, disponendo fra l'altro che possano beneficiare di tale provvidenza i produttori di frumento duro di talune regioni dell'Italia, della Francia e della Grecia e, più particolarmente, quelli residenti in zone montane e collinose e in zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 84/169/CEE (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2835/77 della Commissione (7) ha fissato al 30 aprile di ogni anno la data entro cui devono essere presentate le domande di aiuto per il frumento duro;

considerando che, con direttiva 84/167/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1984, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) (8), tale elenco riguardante l'Italia è stato ampliato; che la direttiva ha avuto efficacia a una data che rendeva difficile, per i produttori delle nuove zone, rispettare il suddetto termine del 30 aprile;

considerando che occorre pertanto derogare a questo termine nelle nuove zone in questione;

considerando inoltre, che trattandosi di zone che fruiscono per la prima volta del regime di aiuto al frumento duro, è opportuno potenziare, per quanto necessario, i controlli delle domande di aiuto presentate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2835/77, per la campagna 1984/1985, nelle zone aggiunte dalla direttiva 84/167/CEE all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate previste dalla direttiva 75/273/CEE, le domande d'aiuto devono essere presentate all'organismo competente dell'Italia il 31 maggio 1984 al più tardi.

2. La Repubblica italiana adotta, oltre alle misure previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2835/77, le misure che ritiene necessarie per esercitare il controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3103/76.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 16.

(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(6) GU n. L 82 del 26. 3. 1984, pag. 67.

(7) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 1.

(8) GU n. L 82 del 26. 3. 1984, pag. 1.