Regolamento (CEE) n. 1300/84 del Consiglio del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 12/05/1984 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0124
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0165
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1300/84 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che il regolamento (CEE) n. 1078/77 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/80 (3), ha istituito un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero; considerando che la concessione dei premi per la non commercializzazione e per la riconversione è subordinata all'impegno del produttore di non cedere, a titolo oneroso o a titolo gratuito, durante il periodo di non commercializzazione o di riconversione, il latte o i prodotti lattiero-caseari provenienti dalla propria azienda; che dall'applicazione di tale disposizione è emersa la necessità di prevedere, invece della perdita totale del premio, una riduzione di quest'ultimo, qualora il produttore abbia consegnato un quantitativo di latte nei primi sei mesi del periodo di non commercializzazione o di riconversione; considerando che dall'esperienza acquisita per quanto concerne l'applicazione dell'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1078/77 relativo all'orientamento del bestiame, è risultata la necessità di prevedere un premio ridotto nel caso di un divario, di poca entità, nell'osservanza dell'impegno summenzionato; considerando che occorre altresì prevedere la concessione di un premio ridotto nel caso in cui il produttore utilizzi una vacca lattifera per le necessità della sua azienda, sempreché il numero di vacche presenti nell'azienda sia comunque inferiore a cinque; considerando che tutti i produttori interessati che hanno introdotto una domanda di premio dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1078/77 debbono poter beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, purché abbiano osservato tutte le altre disposizioni del regime in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1078/77 è così modificato: 1) il testo dell'articolo 7, lettera j), è sostituito dal testo seguente: « j) le modalità di applicazione degli articoli da 1 a 6 e dell'articolo 7 bis; »; 2) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 7 bis 1. Un premio per la non commercializzazione o per la riconversione ridotto viene concesso al produttore che, contrariamente agli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), abbia ceduto a titolo oneroso o gratuito latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dalla propria azienda dopo l'inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione, sempreché tali consegne si siano concluse anteriormente alla fine del sesto mese successivo alla data d'inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione. 2. Un premio di riconversione ridotto viene concesso al produttore che, contrariamente all'articolo 3, paragrafo 3, a) abbia orientato il proprio bestiame in modo tale che al più tardi alla fine del terzo anno successivo al giorno dell'accettazione della domanda, meno dell'80 %, ma più del 70 % del numero di vacche o giovenche pregne presenti nell'azienda soddisfino alle caratteristiche richieste al suddetto paragrafo, o b) utilizzi una vacca lattifera per le necessità della propria azienda, qualora il numero di vacche o giovenche pregne presenti nell'azienda sia inferiore a 5. 3. La riduzione del premio è pari: - nel caso previsto al paragrafo 1, al 4 % dell'importo totale del premio cui il produttore avrebbe avuto diritto, per ogni mese o frazione di mese per il quale non sia stato rispettato l'impegno in questione, - nel caso previsto al paragrafo 2, lettera a), al 2 % dell'importo totale del premio cui il produttore avrebbe avuto diritto, per ogni punto o frazione di punto della percentuale per la quale l'impegno non sia stato rispettato, - nel caso previsto al paragrafo 2, lettera b), a 400 ECU. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo vengono applicate lasciando impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri per i casi in cui, per ragioni di forza maggiore, il beneficiario non abbia potuto rispettare un obbligo derivante dal presente regime di premi ». Articolo 2 Le disposizioni adottate in virtù del presente regolamento si applicano, su richiesta dell'interessato, a qualsiasi domanda di aiuto inoltrata nell'ambito del regime istituito in virtù del regolamento (CEE) n. 1078/77. Le richieste devono essere presentate: - entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quando il termine del periodo di non commercializzazione o di riconversione è già scaduto alla data suddetta, - entro i sei mesi successivi al termine del periodo di non commercializzazione o di riconversione negli altri casi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD (1) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 87. (2) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 18.