31984R1129

Regolamento (CEE) n. 1129/84 della Commissione del 18 aprile 1984 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio originari della Repubblica democratica tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 26/04/1984 pag. 0011 - 0013


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1129/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1984

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio originari della Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel luglio 1983 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di una procedura antidumping presentata dal « Syndicat national francais du profilage à froid des produits plats en acier », anche a nome del « Stichting Koudprofilers in oprichting », Peasi Bassi, nonché di una ditta belga, che rappresentano globalmente una parte rilevante della produzione comunitaria del prodotto in oggetto. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), ha notificato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tipi di profilati di ferro o di acciaio, di cui alla sottovoce ex 73.11 A III della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.11-31, originari della Repubblica democratica tedesca ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ha informato debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto alle parti l'opportunità di esporre il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere intese oralmente.

Quasi tutti i produttori comunitari e gli importatori hanno reso noto il proprio punto di vista per iscritto, senza chiedere di essere intesi oralmente. Benché la Commissione abbia nuovamente messo in rilievo l'urgenza della procedura, l'esportatore ha fatto conoscere il proprio punto di vista per iscritto ed ha chiesto di essere inteso soltanto dopo la scadenza del termine fissato nell'avviso di apertura e quando la Commissione aveva già effettuato l'inchiesta provvisoria. La Commissione non ha quindi potuto tener conto di dette informazioni, né procedere ad una audizione entro il termine previsto. Non è stata presentata alcuna relazione scritta né da parte degli acquirenti, né dall'industria di trasformazione del prodotto in oggetto nella Comunità.

(3) La Commissione ha raccolto e verificato tutti i dati ritenuti necessari ai fini di un primo accertamento dei fatti, ed ha effettuato indagini presso le sedi delle seguenti società:

Produttori nella CEE

- in Francia:

- Profilafroid SA, Parigi,

- Profilés et tubes de l'Est, Parigi;

- nei Paesi Bassi:

Thomas Regout NV, Maastricht;

- in Belgio:

Sadef, Hooglede-Gits.

Importatore nella CEE (in Francia):

Starval SA, Parigi.

La Commissione ha chiesto ed ottenuto relazioni scritte particolareggiate da parte dei produttori comunitari ricorrenti e dagli importatori.

B. Valore normale

(4) Per accertare l'esistenza di pratiche di dumping in merito a tali importazioni, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Repubblica democratica tedesca non è un paese ad economia di mercato ed ha quindi dovuto basarsi su un valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito i ricorrenti hanno proposto il mercato austriaco.

La Commissione è convinta che in Austria vengono applicati gli stessi processi di produzione del paese esportatore, che i prodotti analoghi venduti nel mercato interno sono fabbricati in gran parte nel paese stesso e che il controllo dei prezzi praticato in detto paese offre la garanzia che i prezzi sono adeguatamente proporzionati ai costi di produzione.

La Commissione ha quindi determinato il valore normale in base ai prezzi dei profilati standard ottenuti a freddo, vigenti sul mercato austriaco, dove il produttore austriaco ha effettuato un notevole volume di vendite nel corso di normali operazioni commerciali. Sono state prese opportunamente in considerazione le differenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi, detraendo dai prezzi austriaci gli sconti massimi concessi per l'acquisto di maggiori quantitativi, nonché le spese di trasporto.

C. Prezzo all'esportazione

(5) Dato che le informazioni chieste all'esportatore non sono state comunicate entro i termini fissati, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai dati disponibili. La Commissione ha quindi fondato il proprio calcolo sulle informazioni comunicate dagli importatori ad essa noti, integrandole con le pertinenti statistiche del commercio estero dell'Istituto statistico delle Comunità europee. Dai prezzi all'esportazione in tal modo calcolati franco frontiera del paese di destinazione nella Comunità, sono stati detratti i costi di trasporto stimati.

D. Confronto

(6) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle condizioni di vendita, ove note. Tutti i confronti sono stati effettuati nella fase franco fabbrica.

E. Margini di dumping

(7) Dall'esame preliminare dei fatti emerge che sussistono pratiche di dumping per quanto riguarda le esportazioni effettuate dalla Metallurgiehandel GmbH, Berlino, Repubblica democratica tedesca, con un margine corrispondente all'importo per il quale il valore normale accertato supera il prezzo corrisposto all'esportazione nella Comunità. I margini di dumping accertati sono superiori al 90 %.

F. Pregiudizio

(8) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, secondo gli elementi di prova di cui la Commissione dispone, le importazioni nella Comunità di profilati ottenuti a freddo originari della Repubblica democratica tedesca (esclusi gli scambi fra le due Germanie) sono aumentati da 5 172 a 12 377 t tra il 1981 e il 1983. Queste importazioni si concentrano in Francia e nei paesi del Benelux, dove la loro quota di mercato è aumentata dal 2,7 % al 7,6 % tra il 1981 e il 1983. Nello stesso periodo nei soli paesi del Benelux la quota di mercato è aumentata dal 5,6 % al 20,8 %.

La media ponderata dei prezzi di queste importazioni durante il periodo oggetto dell'indagine era inferiore del 40-45 % ai prezzi praticati dai produttori comunitari per i prodotti analoghi. Tali prezzi erano quindi nettamente inferiori al livello necessario per coprire i costi dei produttori comunitari, tenendo conto di un adeguato profitto.

(9) In seguito alle importazioni oggetto di dumping i produttori comunitari non sono stati più in grado di mantenere una produzione remunerativa dei profilati ottenuti a freddo. L'industria comunitaria ha quindi subito un calo di produzione, con la chiusura di alcune unità, una flessione del tasso di utilizzazione delle capacità, nonché una netta diminuzione del volume delle vendite e della propria quota di mercato, oltre a perdite di posti di lavoro.

(10) La Commissione ha esaminato altre eventuali cause di pregiudizio, ad esempio il declino della domanda e le importazioni provenienti da altri paesi. Da detto esame è risultato che il consumo nella Comunità è nettamente diminuito tra il 1981 e il 1983, ma che nello stesso periodo, le importazioni nella Comunità provenienti da altri paesi hanno avuto un calo ancora più rapido.

Considerato il netto incremento delle importazioni oggetto di dumping ed i prezzi ai quali queste ultime sono vendute nella Comunità, la Commissione è giunta alla conclusione che le importazioni di profilati ottenuti a freddo originari della Repubblica democratica tedesca, effettuate a prezzi di dumping, considerate isolatamente, hanno provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

G. Interesse della Comunità

(11) La Commissione ha esaminato l'opportunità di prendere provvedimenti volti a tutelare l'interesse della Comunità ed ha concluso che, viste le gravi difficoltà in cui versano le industrie ricorrenti, è necessario intervenire. Per prevenire un ulteriore pregiudizio nel successivo periodo dell'indagine è quindi d'uopo istituire un dazio antidumping provvisorio. H. Dazio doganale

(12) Vista l'entità del pregiudizio provocato, il dazio dovrebbe essere inferiore al margine di dumping accertato a titolo provvisorio, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(13) Tenendo conto dei costi di produzione dei produttori comunitari rappresentativi, in particolare dei prezzi minimi per le materie prime in vigore dal 1o gennaio 1984, nonché dell'esigenza che l'industria siderurgica consegna nella vendita dei suddetti prodotti al commercio, che importa anche i prodotti oggetto di dumping, prezzi almeno sufficienti a coprire i costi, la Commissione ha fissato a 110 ECU per 1 000 kg il dazio doganale necessario per eliminare il pregiudizio.

(14) È necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate possano far conoscere il proprio punto di vista per iscritto e chiedere di essere intese oralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di taluni tipi di profilati di ferro o d'acciaio, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere, di cui alla sottovoce ex 73.11 A III della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.11-31, originari della Repubblica democratica tedesca.

2. L'importo del dazio ammonta a 110 ECU per 1 000 kg.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare il proprio punto di vista per iscritto e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica sino all'adozione di provvedimenti definitivi da parte del Consiglio e comunque per un perodo non superiore a quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

(3) GU n. C 13 del 19. 1. 1984, pag. 4.