Regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 16/04/1984 pag. 0011 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0105
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 988/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 516/77 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , nonchù il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 516/77 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1088/83 ( 4 ) , ha istituito un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che , a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica , tale regime di aiuti è stato esteso alle uve secche e ai fichi secchi , con modalità particolari stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 2194/81 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3009/83 ( 6 ) ; considerando che , tenuto conto dei suoi obiettivi , il regime di aiuti in causa ha dato risultati soddisfacenti ; che è pertanto opportuno mantenerlo in vigore , sia pure con le modifiche suggerite dall ' esperienza acquisita nella sua applicazione e rese necessarie dalla mutata situazione dei mercati dei prodotti di cui trattasi ; che conviene , in particolare , sottoporre ad un regime uniforme tutti i prodotti che possano beneficiare dell ' aiuto , ivi compresi le uve secche ed i fichi secchi ; considerando che , a motivo della connessione esistente tra i prezzi dei prodotti destinati al consumo allo stato fresco e quelli dei prodotti destinati alla trasformazione , è opportuno disporre che il prezzo minimo da pagare al produttore venga determinato tenendo conto del prezzo di base degli ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco e della necessità di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco ; considerando che , per alcuni prodotti destinati alla trasformazione e per i quali l ' ammasso è possibile , è opportuno prevedere un adeguamento mensile dei prezzi minimi ; considerando che l ' esperienza ha dimostrato che gli elementi presi in considerazione per il calcolo dell ' aiuto danno origine a difficoltà ; che occorre conseguentemente prevedere un calcolo che tenga conto segnatamente dell ' incidenza dell ' evoluzione del prezzo minimo e , se necessario , di un adeguamento forfettario degli altri costi ; che , per i prodotti per i quali viene fissato , il prezzo minimo all ' importazione deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell ' aiuto ; considerando che per alcuni prodotti , in particolare per quelli a base di pomodori , è risultato che il peso dell ' imballaggio rispetto al peso dei prodotti poteva variare considerevolmente ; che , per tale motivo , la concessione dell ' aiuto al prodotto imballato può provocare distorsioni ingiustificate tra i vari trasformatori ; che , conseguentemente , è opportuno calcolare l ' aiuto in funzione della materia prima impiegata ; considerando che , per facilitare lo smaltimento dei prodotti trasformati e meglio adeguare la loro qualità alle esigenze del mercato , è opportuno prevedere la fissazione di norme di qualità comunitarie ; che , in attesa dell ' adozione di tali norme , occorre subordinare la concessione dell ' aiuto al rispetto delle norme nazionali in vigore ; considerando che è risultato dall ' esperienza acquisita che il precedente sistema di acquisto delle uve secche e dei fichi secchi da parte degli organismi ammassatori non consentiva di garantire uno smercio soddisfacente dei prodotti ; che , tenuto conto delle attuali caratteristiche del mercato di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale , è opportuno prevedere un sistema d ' acquisto limitato alla fine della campagna ; considerando che è pertanto opportuno prevedere , nell ' ambito del sistema , la concessione di un aiuto all ' ammasso per gli organismi ammassatori , nonchù la compensazione delle loro eventuali perdite in occasione della vendita dei prodotti che escono dall ' ammasso ; considerando che , ai fini di una migliore stabilità del mercato e onde facilitare il normale funzionamento del regime di aiuti , occorre instaurare per alcuni prodotti del settore importati dalla Comunità in forti quantitativi un meccanismo di prezzi minimi all ' importazione abbinato ad un sistema di tasse di compensazione che ne garantisca il rispetto ; considerando che , tenuto conto delle pratiche commerciali constatate nella Comunità per i prodotti del settore in causa , è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere alla fissazione anticipata delle restituzioni ; considerando che occorre seguire l ' evoluzione delle importazioni dei prodotti i cui scambi sono significativi per la situazione del mercata comunitario ; che è di conseguenza necessario sottoporre le importazioni dei prodotti in causa alla presentazione di titoli d ' importazione ; considerando che occorre modificare la tariffa doganale comune , nonchù l ' allegato I , parte II , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , per tener conto delle prassi esistenti in materia di presentazione di taluni prodotti , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 516/77 è modificato come segue : 1 . il testo degli articoli da 2 bis a 4 bis è sostituito dal testo seguente : « Articolo 2 bis 1 . Le campagne di commercializzazione si estendono : a ) dal 10 maggio al 9 maggio per le ciliegie sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune ; b ) dal 1° luglio al 30 giugno per : - i pomodori pelati , anche cotti , congelati , della sottovoce 07.02 B II della tariffa doganale comune , - i fiocchi di pomodori della sottovoce 07.04 B della tariffa doganale comune , - i pomodori preparati o conservati della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune , - le pesche sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune , - i succhi di pomodoro della voce 20.07 della tariffa doganale comune , - i fichi secchi della sottovoce 08.03 B della tariffa doganale comune ; c ) dal 15 luglio al 14 luglio per le pere Williams sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune ; d ) dal 1° settembre al 31 agosto per : - le uve secche della sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune , - le prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate della sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune . 2 . Per gli altri prodotti , la campagna di commercializzazione è fissata , se necessario , secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 . Secondo la stessa procedura possono essere decise eventuali modifiche della durata delle campagne specificata nel paragrafo 1 . Articolo 3 1 . È istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti di cui all ' allegato I bis , ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità . 2 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può modificare l ' allegato I bis tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in causa . 3 . Qualora il potenziale della produzione comunitaria di uno dei prodotti elencati nell ' allegato I bis rischi di provocare un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento , il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può prendere le misure opportune , in particolare la concessione dell ' aiuto alla produzione a un quantitativo determinato . Tale quantitativo è fissato tenendo conto della produzione comunitaria media delle ultime campagne per le quali sono disponibili dati sicuri . Il quantitativo in causa può essere modificato in funzione dell ' evoluzione delle possibilità di smaltimento del prodotto di cui trattasi . Articolo 3 bis 1 . L ' aiuto alla produzione è concesso al trasformatore che ha pagato al produttore , per la materia prima , un prezzo almeno uguale al prezzo minimo , in virtù di contratti stipulati tra , da un lato , i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e , dall ' altro , i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente costituite nella Comunità . 2 . Per quanto riguarda le uve secche di Corinto , il contratto di cui al paragrafo 1 deve essere abbinato ad una dichiarazione del produttore mediante la quale quest ' ultimo s ' impegna a non consegnare ad alcun trasformatore , ai fini della trasformazione in uve secche destinate alla vendita , un quantitativo almeno uguale ad una percentuale da stabilirsi dei quantitativi oggetto del contratto . 3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce la percentuale di cui al paragrafo 2 . 4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . Articolo 3 ter 1 . Fatte salve le misure prese in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base : a ) del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente , b ) dell ' evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli , c ) della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni . 2 . Il prezzo minimo delle uve secche e dei fichi secchi valido all ' inizio della campagna è maggiorato ogni mese , a partire dal terzo mese della campagna , di un importo fisso corrispondente alle spese di magazzinaggio durante la restante durata della campagna di commercializzazione . 3 . Il prezzo minimo è fissato prima dell ' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione . 4 . Il prezzo minimo , le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 2 , nonchù le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . Articolo 3 quater 1 . L ' aiuto è fissato in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario . Fatte salve le misure prese in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , ai fini del calcolo dell ' aiuto si tiene conto in particolare : - al momento della prima fissazione , della differenza tra il prezzo minimo della materia prima di cui all ' articolo 3 ter e il prezzo dei paesi terzi , adeguata forfettariamente nella fase della materia prima ; - al momento delle fissazioni successive , dell ' aiuto fissato per la campagna precedente , adeguato per tener conto dell ' evoluzione del prezzo minimo di cui all ' articolo 3 ter , del prezzo dei paesi terzi e , se necessario , dell ' evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente ; - eventualmente dei prezzi ai quali sono smerciati sul mercato della Comunità prodotti comunitari . 2 . Tuttavia , l ' elemento " prezzi dei paesi terzi " di cui al paragrafo 1 è sostituito : - qualora il volume delle importazioni non consenta di considerare come rappresentativo il prezzo dei paesi terzi , da un prezzo determinato tenendo conto del prezzo sul mercato comunitario , dell ' andamento di tale prezzo e delle possibilità di smercio sul mercato comunitario ; - dal prezzo minimo all ' importazione , qualora quest ' ultimo sia fissato in virtù delle disposizioni dell ' articolo 4 bis . 3 . L ' aiuto è fissato per il prodotto trasformato peso netto . Il coefficiente che esprime il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato viene stabilito forfettariamente . 4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le norme generali per l ' applicazione del presente articolo . 5 . L ' importo dell ' aiuto è fissato prima dell ' inizio di ciascuna campagna , secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura . Articolo 3 quinquies 1 . L ' aiuto è versato ai trasformatori soltanto per i prodotti trasformati : a ) ottenuti da una materia prima per la quale l ' interessato ha pagato almeno il prezzo minimo di cui all ' articolo 3 ter , b ) conformi alle norme di qualità comunitarie da stabilirsi . Sino all ' entrata in vigore delle norme comunitarie , i prodotti in causa devono essere conformi alle norme nazionali in vigore . 2 . Per quanto concerne le uve secche , l ' aiuto è versato soltanto ai trasformatori che non hanno trasformato nù trasformeranno in uve secche destinate alla vendità un quantitativo di uve secche corrispondente ad una percentuale da stabilirsi dei quantitativi di uve secche acquistati . L ' aiuto non è versato per i quantitativi in causa . 3 . Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le percentuali di cui al paragrafo 2 . 4 . Le norme di qualità minima di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , nonchù le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . Articolo 3 sexties 1 . Norme comuni di qualità possono essere fissate per i prodotti che figurano nell ' allegato I bis , destinati al consumo nella Comunità o esportati verso i paesi terzi . 2 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le norme di cui al paragrafo 1 e può decidere quali altri prodotti debbano essere oggetto di norme di qualità e adottare le relative norme . Articolo 4 1 . Gli organismi o persone fisiche o giuridiche riconosciute dagli Stati membri interessati , in appresso denominati " organismi ammassatori " , acquistano , negli ultimi due mesi della campagna , i quantitativi di uve secche e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso , semprechù i prodotti rispondano a norme di qualità da determinare . Per quanto concerne le uve secche gli acquisti si effettuano entro i limiti di garanzia stabiliti nel regolamento ( CEE ) n . 989/84 ( 7 ) . 2 . Gli organismi ammassatori acquistano i quantitativi offerti al prezzo minimo valido all ' inizio della campagna . 3 . Per quanto concerne le uve secche di Corinto , è applicabile l ' articolo 3 bis , paragrafo 2 . 4 . Lo smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori viene effettuato in condizioni che non compromettano l ' equilibrio del mercato e che garantiscano l ' uguaglianza d ' accesso ai prodotti da vendere , nonchù l ' uguaglianza di trattamento degli acquirenti . Per i prodotti che non possono essere smaltiti a condizioni normali possono essere prese mesure particolari . 5 . Un aiuto all ' ammasso è concesso agli organismi ammassatori per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l ' effettiva durata del loro ammasso . 6 . All ' organismo ammassatore è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d ' acquisto da parte degli organismi ammassatori e il prezzo di vendita . Tale compensazione è diminuita degli eventuali utili risultati dallo scarto tra prezzo d ' acquisto e prezzo di vendita . 7 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le norme generali per l ' applicazione del presente articolo . 8 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 20 . Articolo 4 bis 1 . Per i prodotti di cui all ' allegato I bis , lettera a ) , è fissato per ogni campagna di commercializzazione un prezzo minimo all ' importazione . 2 . Il prezzo minimo all ' importazione è fissato tenendo conto in particolare : - del prezzo franco frontiera all ' importazione nella Comunità , - dei prezzi praticati sui mercati mondiali , - della situazione sul mercato interno della Comunità , - dell ' evoluzione degli scambi con i paesi terzi . 3 . Se il prezzo minimo all ' importazione non è rispettato , è applicabile , oltre al dazio doganale , una tassa di compensazione calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori . 4 . La tassa di compensazione non viene riscossa sulle importazioni dai paesi terzi che sono disposti a garantire , e sono in grado di farlo , che il prezzo all ' importazione dei prodotti originari del loro territorio ed in provenienza dallo stesso non sarà inferiore al prezzo minimo e sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico . 5 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione : - può decidere di modificare l ' elenco dei prodotti per i quali è fissato un prezzo minimo ; - adotta le norme generali di applicazione del presente articolo , le quali possono in particolare prevedere un sistema di fissazione anticipata del prezzo minimo all ' importazione . 6 . Il prezzo minimo all ' importazione e l ' importo della tasse di compensazione sono fissati secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . 7 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 20 . » ; 2 . all ' articolo 8 , paragrafo 4 , è aggiunto il comma seguente : « Secondo la stessa procedura , il Consiglio può decidere che il sistema di cui al paragrafo 2 si applichi anche alle restituzioni di cui all ' articolo 6 . » ; 3 . nell ' allegato I , parte II : a ) il testo delle sottovoci 20.07 A II e A III è sostituito dal testo seguente : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ( 1 ) * ( 2 ) * 20.07 * * * * * A . di massa volumica superiore a 1,33 g/cm3 a 20° C : * * * * II . di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * * * b ) altri : * * * * - succhi di mele * 49 * 11 * * - succhi di pere e miscugli di succhi di mele e di succhi di pere * 49 * 13 * * III . altri : * * * * b ) altri : * * * * - succhi di limoni e succhi di pomodori * 49 * 3 * * - altri succhi di frutta e ortaggi , compresi i miscugli di succhi * 49 * 13 * b ) la sottovoce 20.07 B II b ) 6 aa ) è soppressa ; 4 . gli allegati I bis e IV sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento . Articolo 2 Nella tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 , le sottovoci 20.07 A II , 20.07 A III e 20.07 B II b ) 6 sono modificate come segue : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi o prelievi ( P ) % * convenzionali % * 20.07 * A . * * * * II . di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * * a ) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto * 42 * - * b ) altri * 42 + ( P ) * - * * III . altri : * * * * a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto * 42 * - * * b ) non denominati * 42 + ( P ) * - * 20.07 * B . II . b ) * * * * 6 . di pomodori : * * * * aa ) contenenti zuccheri addizionati * 21 * 20 + daz * * bb ) altri * 21 * 21 * Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile : - per quanto riguarda l ' articolo 1 , punto 1 , e l ' allegato I , a decorrere dall ' inizio della campagna 1984/1985 per ciascun prodotto ; - per quanto riguarda l ' articolo 1 , punti 2 e 3 , l ' articolo 2 e l ' allegato II , a decorrere dal 1° luglio 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . C 94 dell ' 8 . 4 . 1983 , pag . 6 . ( 2 ) Parere reso il 15 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 118 del 5 . 5 . 1983 , pag . 16 . ( 5 ) GU n . L 214 dell ' 1 . 8 . 1981 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 296 del 20 . 10 . 1983 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 103 del 16 . 4 . 1984 , pag . 19 . ALLEGATO I « ALLEGATO I bis Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * a ) 08.04 B * Uve secche * b ) ex 07.02 B * Pomodori pelati , interi o non interi , allo stato congelato * ex 07.04 B * Fiocchi di pomodori * 08.03 B * Fichi secchi * ex 08.12 C * Prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate * ex 20.02 C * Pomodori pelati , interi o non interi * ex 20.02 C * Concentrati di pomodori * ex 20.02 C * Succhi di pomodori ( compresa la passata ) * ex 20.06 B II * Pesche sciroppate * ex 20.06 B II * Pere Williams sciroppate * ex 20.06 B II * Ciliegie sciroppate * ex 20.07 * Succhi di pomodori » * ALLEGATO II « ALLEGATO IV Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 07.02 B * Pomodori pelati , congelati * ex 07.03 E * Funghi * ex 07.04 B * Fiocchi di pomodori * 08.03 B * Fichi secchi * 08.04 B * Uve secche * ex 08.10 A * Lamponi e fragole , anche cotti , congelati , senza aggiunta di zuccheri * ex 08.11 E * Lamponi e fragole temporaneamente conservati * 08.12 C * Prugne secche * ex 20.01 C * Funghi preparati e conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico * 20.02 A * Funghi preparati o conservati * 20.02 C * Pomodori preparati o conservati * 20.02 G * Piselli e fagiolini preparati o conservati * ex 20.03 * Lamponi e fragole congelati , con aggiunta di zuccheri * ex 20.05 C I b ) , C II e C III * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * * - di lamponi e di fragole * ex 20.06 B II a ) 7 * Pesche preparate o conservate * B II b ) 7 aa ) 11 * * B II b ) 7 bb ) 11 * * ex 20.06 B II a ) 7 * Albicocche preparate o conservate * B II b ) 7 aa ) 22 * * B II b ) 7 bb ) 22 * * B II c ) 1 aa ) * * B II c ) 2 bb ) * * ex 20.06 B II a ) 8 * Lamponi e fragole preparati o conservati * B II b ) 8 * * B II c ) 1 dd ) * * B II c ) 2 bb ) * * ex 20.06 B II a ) 6 * Pere preparate o conservate * B II b ) 6 * * B II c ) 1 cc ) * * B II c ) 2 aa ) * * 20.07 B II a ) 5 * Succhi di pomodori » * B II b ) 6 *