Regolamento (CEE) n. 964/84 della Commissione del 9 aprile 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 10/04/1984 pag. 0006 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 964/84 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11, del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per l'acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 310 300 ECU; che, in data 4 aprile 1984, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 13 aprile 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.14 A II c) ex I (codice Nimexe 29.14-31) // Acetato di etile // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1984. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.