Regolamento (CEE) n. 953/84 della Commissione del 6 aprile 1984 relativo alla sospensione della pesca di gamberi e gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
Gazzetta ufficiale n. L 097 del 07/04/1984 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 953/84 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1984 relativo alla sospensione della pesca di gamberi e gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 599/84 (4), prevede dei contingenti per i gamberi e gamberetti per il 1984; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalla Danimarca, le catture di gamberi e gamberetti nelle sottozone CIEM V a (zona CE) e XIV (zona CE), da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di gamberi e gamberetti nelle sottozone CIEM V a (zona CE) e XIV (zona CE), eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate nella Danimarca, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1984. La pesca dei gamberi e gamberetti nelle sottozone CIEM V a (zona CE) e XIV (zona CE), nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dei gamberi e gamberetti catturati in dette sottozone da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, o registrate nelle Danimarca sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1984. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. (3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 10.