31984R0953

Regolamento (CEE) n. 953/84 della Commissione del 6 aprile 1984 relativo alla sospensione della pesca di gamberi e gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 07/04/1984 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 953/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1984

relativo alla sospensione della pesca di gamberi e gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 599/84 (4), prevede dei contingenti per i gamberi e gamberetti per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalla Danimarca, le catture di gamberi e gamberetti nelle sottozone CIEM V a (zona CE) e XIV (zona CE), da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gamberi e gamberetti nelle sottozone CIEM V a (zona CE) e XIV (zona CE), eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate nella Danimarca, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1984.

La pesca dei gamberi e gamberetti nelle sottozone CIEM V a (zona CE) e XIV (zona CE), nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dei gamberi e gamberetti catturati in dette sottozone da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, o registrate nelle Danimarca sono proibiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 10.