31984R0912

Regolamento (CEE) n. 912/84 della Commissione del 3 aprile 1984 che deroga alle norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci per la campagna 1984

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 04/04/1984 pag. 0014 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 912/84 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1984

che deroga alle norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci per la campagna 1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/83 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che le norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci sono state fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2397/76 della Commissione (3);

considerando che un'evoluzione importante si è verificata nella vendita dei peperoni in piccoli imballaggi ed in particolare relativamente all'omogeneità del prodotto; che le norme comuni di qualità devono tener conto di tale situazione; che è inoltre necessario acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme; che è quindi opportuno derogare temporaneamente alle norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci, senza compromettere la qualità del prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1984 è introdotta la seguente deroga alle disposizioni dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2397/76:

al titolo V « Disposizioni relative alla presentazione », punto A) « Omogeneità », è inserito il comma seguente dopo il primo comma:

« Per i piccoli imballaggi di peso non superiore ad 1 kg, l'omogeneità è tuttavia richiesta soltanto per l'origine e la categoria di qualità ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 2.

(3) GU n. L 270 del 2. 10. 1976, pag. 13.