31984R0908

Regolamento (CEE) n. 908/84 della Commissione del 3 aprile 1984 che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento dei pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 04/04/1984 pag. 0008 - 0009


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 908/84 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1984

che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento dei pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/84 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di pomodori, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dei pomodori raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio al mese di dicembre; che i quantitativi minimi raccolti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e nell'ultima decade di dicembre non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tutto l'anno; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto per il periodo dal 1o aprile al 20 dicembre;

considerando che, conformemente all'articolo 67 dell'atto di adesione della Grecia, i corsi ellenici devono essere adattati per tener conto della differenza dei prezzi constatata, da un lato, nella Comunità a nove e, dall'altro, nella stessa Grecia;

considerando che, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione dei singoli Stati membri, media che viene maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto sostenute per spedire i prodotti comunitari dalle zone di produzione ai centri di consumo della Comunità; che occorre inoltre prendere in considerazione l'andamento dei costi di produzione nel settore ortofrutticolo;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che fino al 10 luglio i pomodori prodotti nella Comunità provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di riferimento fissati per questa parte di campagna di commercializzazione riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i pomodori importati nella Comunità da taluni paesi terzi provengono da coltura in pieno campo; che tali pomodori, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei pomodori che non siano prodotti in serra;

considerando che nei mesi da ottobre a dicembre i pomodori importati da taluni paesi terzi provengono da colture in serra; che occorre applicare anche ai corsi di tali pomodori un coefficiente di adattamento, per renderli comparabili ai prezzi di riferimento calcolati in tale periodo sulla base dei prezzi di prodotti comunitari provenienti da colture non in serra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1984 i prezzi di riferimento per i pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

- aprile 195,91

- maggio 127,43

- dal 1o giugno al 10 luglio 91,96

- dall'11 luglio al 31 agosto 37,94

- settembre 41,33

- dal 1o ottobre al 20 dicembre 43,24

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata:

a) si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali:

- per aprile, il coefficiente 1,80;

- per maggio, il coefficiente 1,70;

- dal 1o giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65;

b) si applica ai corsi dei pomodori prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali, dal 1o ottobre al 20 dicembre, il coefficiente 0,65.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 2.