Regolamento (CEE) n. 874/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, l' aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d' obiettivo nel settore dei foraggi essiccati
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0044 - 0045
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 874/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che fissa , per la campagna di commercializzazione 1984/1985 , l ' aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d ' obiettivo nel settore dei foraggi essiccati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1117/78 del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ( 1 ) , modificato , da ultimo , dal regolamento ( CEE ) n . 1220/83 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 , l ' articolo 4 , paragrafi 1 e 3 , e l ' articolo 5 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione ( 3 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) , considerando che , a norma dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1117/78 , l ' aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da migliorare l ' approvvigionamento di prodotti proteici della Comunità ; considerando che , a norma dell ' articolo 4 dello stesso regolamento , un prezzo d ' obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori ; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità ; considerando che , a norma dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1117/78 , l ' aiuto complementare previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d ' obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione ; che , tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa , è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera b ) , primo trattino , e lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 1117/78 ed al 50 % per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera b ) , secondo trattino , dello stesso regolamento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 l ' importo dell ' aiuto forfettario alla produzione previsto all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1117/78 è fissato a 8,41 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere b ) e c ) , di detto regolamento . Articolo 2 Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 , il prezzo d ' obiettivo per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera b ) , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1117/78 è fissato a 177,15 ECU per tonnellata . Tale prezzo si riferisce ad un prodotto : - avente un tenore d ' umidità dell ' 11 % , - avente un tenore di proteine gregge totali , rispetto alla sostanza secca , del 18 % . Articolo 3 Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 , le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell ' aiuto complementare di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1117/78 sono le seguenti : - 100 % per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera b ) , primo trattino , e lettera c ) , di detto regolamento , - 50 % per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera b ) , secondo trattino , di detto regolamento . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 29 . ( 3 ) GU n . C 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 23 . ( 4 ) Parere reso il 15 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 5 ) Parere reso il 29 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .