31984R0871

Regolamento (CEE) n. 871/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0035 - 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0075


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 871/84 DEL CONSIGLIO

$del 31 marzo 1984

recante quarta modifica del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' articolo 34 del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1195/82 ( 5 ) , ha previsto che anteriormente al 1° ottobre 1983 la Commissione presenti al Consiglio una relazione sul funzionamento dell ' organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine ; che l ' esame della relazione trasmessa dalla Commissione conduce a modificare la regolamentazione nel settore in questione ;

considerando che il periodo di quattro anni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 , previsto all ' inizio del funzionamento dell ' organizzazione di mercato per attuare un graduale adeguamento delle strutture di produzione e di commercializzazione nei vari Stati membri , si conclude alla fine della campagna di commercializzazione 1983/1984 , che la fissazione di un prezzo di riferimento unico , ad un livello differente da quello previsto per il prezzo di base , non è giustificata ; che tale nozione deve ormai formare un tutt ' uno con quella del prezzo di base ;

considerando che un parziale raggruppamento delle regioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento precitato è dettato dalla preoccupazione di unire regioni che presentano strutture molto comparabili di produzione e di consumo di carne d ' agnello ;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di versare un acconto ai produttori delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ( 6 ) ; che conviene prevedere a tale scopo una stima della perdita di reddito all ' inizio della campagna ;

considerando che , per quanto concerne il premio al produttore di carni ovine , oltre al fatto che a decorrere dalla campagna che inizia nel 1984 non viene più fissato , per i summenzionati motivi , un prezzo di riferimento , si è ritenuto opportuno semplificare il modo di calcolo di tale premio ; che la perdita del reddito del produttore per una determinata regione deve risultare dall ' eventuale differenza tra il prezzo di base comunitario e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati nella suddetta regione ; che è opportuno applicare a tale perdita un coefficiente che esprima , per la regione considerata , la produzione media annua normale di carne d ' agnello ;

considerando che , ai fini di una gestione più efficace e di un sostegno del mercato , è opportuno prevedere , per quanto concerne le misure di ammasso privato , che la loro entrata in applicazione sia differenziata secondo le regioni in base a norme analoghe a quelle esistenti per l ' attuazione degli acquisti d ' intervento ; che occorre prevedere altresì la possibilità di differenziare in funzione delle regioni l ' importo dell ' aiuto concesso ;

considerando che , tenuto conto del forte sviluppo degli scambi commerciali intracomunitari di talune preparazioni di carni ovine , occorre prevedere che un importo equivalente a quello del premio variabile concesso , previsto dall ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 , sia riscosso per dette preparazioni al momento della loro uscita dalla regione in questione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1837/80 è modificato come segue :

1 ) il testo dell ' articolo 1 , lettera c ) , è sostituito dal testo seguente :

« c ) 16.02 B III b ) 2 aa ) 11 :

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini e di caprini , escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica o bovina ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte

d ) 16.02 B III b ) 2 aa ) 22 :

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini , escluse quelle contenenti carni o frattaglie delle specie suina domestica o bovina ; non nominate » ;

2 ) il testo dell ' articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3

1 . In base alla procedura di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , viene fissato ogni anno , per la campagna di commercializzazione successiva , un prezzo di base per le carcasse ovine fresche o refrigerate .

2 . Il prezzo di base viene fissato tenendo conto in particolare degli elementi seguenti :

a ) situazione del mercato nel settore delle carni ovine durante l ' anno in corso ;

b ) prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni ovine ;

c ) costi di produzione delle carni ovine ;

d ) situazione del mercato negli altri settori di prodotti animali e , più particolarmente , in quello delle carni bovine ;

e ) esperienza acquisita .

3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa i prezzi di base stagionalizzati , per tener conto delle variazioni stagionali normali del mercato comunitario delle carni ovine .

4 . Salvo deroga decisa dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì di aprile e termina l ' anno successivo alla vigilia dello stesso giorno .

5 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento sono definite le seguenti regioni :

- regione 1 : Italia e Grecia ,

- regione 2 : Francia ,

- regione 3 : Belgio , Danimarca , Repubblica federale di Germania , Lussemburgo , Paesi Bassi ,

- regione 4 : Irlanda ,

- regione 5 : Gran Bretagna ,

- regione 6 : Irlanda del Nord . » ;

3 ) il testo dell ' articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

1 . Un prezzo delle carcasse ovine , fresche o refrigerate , viene constatato sui mercati rappresentativi della Comunità ; esso è calcolato in base ai prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna regione o , per quanto concerne le regioni 1 e 3 , dei singoli Stati membri , per le varie categorie di carcasse ovine fresche o refrigerate , in considerazione dell ' importanza di ciascuna categoria , nonchù della consistenza relativa del patrimonio ovino di ogni regione o , per quanto concerne le regioni 1 e 3 , di ogni Stato membro .

2 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo , in particolare la definizione di " peso carcassa " , sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 26 . » ;

4 ) il testo dell ' articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 5

1 . Nella misura necessaria per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni ovine in una o più regioni nel corso di una campagna di commercializzazione , un premio viene fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione .

2 . La perdita di reddito di cui al paragrafo 1 rappresenta , in 100 kg , peso carcassa , l ' eventuale differenza tra il prezzo di base di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati per ciascuna regione conformemente all ' articolo 4 .

3 . L ' importo del premio pagabile per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime , per ciascuna regione , la produzione media annua normale di carni d ' agnello per pecora , espressa in 100 kg , peso carcassa .

4 . Tuttavia , se per una o più regioni ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 5 , durante la campagna di commercializzazione è stimata una perdita di reddito , tenuto conto dell ' evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato di cui all ' articolo 4 e del premio variabile di cui all ' articolo 9 , lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono , secondo la procedura prevista all ' articolo 26 , procedere nella o nelle regioni in questione al versamento di un acconto ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate delimitate in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafi 3 , 4 e 5 , della direttiva 75/268/CEE .

Dopo la fine della campagna in questione l ' importo del premio definitivo viene fissato in conformità dei paragrafi 1 , 2 e 3 e si procede , se del caso , al versamento di un saldo nelle zone agricole svantaggiate di cui al primo comma .

5 . Tuttavia , quando un premio è concesso per la regione 2 , su richiesta degli interessati , un importo uguale al premio pagabile per pecora nella regione 2 potrà essere concesso nella regione 1 , semprechù i beneficiari forniscano la prova , giudicata soddisfacente dall ' autorità competente , che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non saranno stati macellati prima dell ' età di due mesi .

6 . Per la regione 5 dalla perdita di reddito viene detratta , in caso di applicazione del premio variabile di cui all ' articolo 9 , la media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi .

Questa media , espressa in 100 kg , peso carcassa , è ottenuta dividendo l ' importo totale dei premi effettivamente concessi per la produzione degli animali certificati per i quali il premio variabile può essere versato all ' atto della macellazione o , secondo i casi , all ' atto della loro prima immissione sul mercato .

7 . Ai fini della determinazione della media aritmetica dei prezzi di mercato di cui al paragrafo 2 , se , in una regione , si applicano misure d ' intervento di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) , e per il periodo durante il quale gli acquisti hanno effettivamente luogo , il prezzo di mercato è sostituito dal prezzo d ' intervento stagionalizzato .

8 . Il premio è versato al produttore beneficiario in funzione del numero di pecore detenute dall ' azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura prevista dall ' articolo 26 .

9 . Le norme generali del regime previsto dal presente articolo , segnatamente le definizioni del produttore beneficiario e della pecora ammissibile al premio , sono adottate dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione . Il Consiglio , che delibera secondo la stessa procedura , può prevedere che il premio sia concesso soltanto ai produttori che detengono un numero minimo di pecore .

10 . La Commissione , secondo la procedura prevista dall ' articolo 26 :

- fissa , se del caso , il premio pagabile per pecora e per regione ,

- adotta le modalità d ' applicazione del presente articolo , in particolare quelle relative alla presentazione delle domande di premio , ai controlli ed al versamento del premio .

11 . Le spese effettuate nell ' ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli . » ;

5 ) il testo dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , e paragrafo 2 , primo comma , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Se il prezzo constatato conformemente all ' articolo 4 è inferiore al 90 % del prezzo di base stagionalizzato di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , e rischia di mantenersi al di sotto di questo livello , possono essere decise , per l ' insieme della Comunità , le misure d ' intervento di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) .

Le misure di cui al primo comma possono essere decise per una o più regioni della Comunità , se il prezzo constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di una o più regioni è inferiore al 90 % del prezzo di base stagionalizzato di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , e rischia di mantenersi al di sotto di questo livello nella regione o nelle regioni prese in considerazione ; tali misure possono essere differenziate secondo le regioni .

2 . Se nel periodo compreso fra il 15 luglio ed il 15 dicembre di ogni anno il prezzo constatato conformemente all ' articolo 4 risulta pari o inferiore ad un prezzo d ' intervento stagionalizzato corrispondente all ' 85 % del prezzo di base stagionalizzato e se , simultaneamente , il prezzo constatato sui mercati rappresentativi di una regione determinata risulta pari o inferiore al prezzo d ' intervento stagionalizzato ovvero , secondo il caso , al prezzo d ' intervento derivato stagionalizzato , le misure d ' intervento previste all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) , sono applicate , su richiesta di uno o più Stati membri , per la regione di cui trattasi . Tuttavia , per quanto concerne le regioni 1 e 3 , queste misure d ' intervento possono essere attuate per lo Stato membro o per gli Stati membri che fanno parte di tali regioni . » ;

6 ) il testo dell ' articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 9

1 . Il Regno Unito può concedere nella regione 5 un premio alla macellazione degli ovini , semprechù non applichi nella suddetta regione le disposizioni previste dall ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) , quando i prezzi constatati sui mercati rappresentativi di questa regione sono inferiori ad un " livello guida " corrispondente all ' 85 % del prezzo di base di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 .

Il livello guida di cui al primo comma è stagionalizzato analogamente al prezzo di base .

2 . L ' importo del premio di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il livello guida stagionalizzato ed il prezzo di mercato constatato in tale regione .

3 . In caso di pagamento del premio di cui al paragrafo 1 nella regione 5 , la Commissione adotta le misure necessarie per poter prelevate su tutti i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) e c ) , al momento dell ' uscita dalla regione in causa , un importo pari a quello del premio effettivamente concesso .

4 . La Commissione adotta , secondo la procedura prevista dall ' articolo 26 , la modalità d ' applicazione del presente articolo . Tali modalità possono comprendere in particolare le misure necessarie per evitare , per quanto concerne gli animali vivi , le carni e le preparazioni , perturbazioni negli scambi risultanti dall ' applicazione del regime del premio di cui al paragrafo 1 .

5 . Le spese effettuate nell ' ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli . » ;

7 ) il testo dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere b ) , c ) e d ) , si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune . » .

Articolo 2

1 . Anteriormente al 1° ottobre 1988 , la Commissione presenta al Consiglio una seconda relazione sul funzionamento dell ' organizzazione comune di mercato e , in particolare , sui regimi di interventi e di premi , per consentire al Consiglio di esaminare nuovamente questi regimi e , se del caso , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , di prendere anteriormente al 1° aprile 1989 gli opportuni provvedimenti .

2 . La relazione della Commissione dovrà tener conto dei seguenti elementi :

- evoluzione del mercato e dei redditi dei produttori di carni ovine nella Comunità e in ciascuno degli Stati membri ,

- evoluzione delle importazioni dai paesi terzi ,

- incidenza di questa evoluzione sul bilancio della Comunità .

Articolo 3

L ' allegato « tariffa doganale comune » del regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificato in conformità dell ' allegato del presente regolamento .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dall ' inizio della campagna di commercializzazione che incomincia nel 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . C 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 68 .

( 2 ) Parere reso il 15 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) Parere reso il 29 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 22 .

( 6 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 8 .

ALLEGATO

La tariffa doganale comune è modificata come segue :

1 . Il testo della sottovoce 16.02 B III b ) 2 aa ) è sostituito dal testo seguente :

N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % ( P ) * convenzionali % *

1 * 2 * 3 * 4 *

16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * * *

* B . ( invariato ) * * *

* III . ( invariato ) * * *

* a ) ( invariato ) * * *

* b ) ( invariato ) * * *

* 1 . ( invariato ) * * *

* 2 . ( invariato ) * * *

* aa ) ( invariato ) * * *

* 11 . non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte ... * 20 * ( a ) *

* 22 . non nominate ... * 20 * ( a ) *

( a ) Vedi allegato . *

2 . Nell ' allegato , alla sottovoce 16.02 viene inserito il testo seguente :

N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi convenzionali *

16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * *

* B . altre : * *

* III . non nominate : * *

* b ) altre : * *

* 2 . non nominate : * *

* aa ) di ovini o di caprini : * *

* 11 . non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : * *

* - di ovini ... * 20 *

* - di caprini ... * 26 *

* 22 . non nominate : * *

* - di ovini ... * 20 *

* - di caprini ... * 26