Regolamento (CEE) n. 861/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0021 - 0021
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 861/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1209/83 ( 5 ) , ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1984/1985 e gravante , in linea di massima , sull ' insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria ; considerando che tale prelievo era destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari , tenuto conto dell ' importanza degli interessi pubblici in gioco ; che dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili risulta che i summenzionati obiettivi non possono probabilmente essere raggiunti alla fine del periodo previsto ; che è pertanto necessario fissare , per la campagna lattiera 1984/1985 , il tasso del prelievo al 3 % del prezzo indicativo del latte , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 è aggiunto il testo del paragrafo seguente : « 6 . per quanto concerne la campagna lattiera 1984/1985 , il prelievo è fissato al 3 % del prezzo indicativo del latte . » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 65 . ( 2 ) Parere reso il 15 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) Parere reso il 29 febbraio 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 6 . ( 5 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 6 .