31984R0861

Regolamento (CEE) n. 861/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0021 - 0021


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 861/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1209/83 ( 5 ) , ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1984/1985 e gravante , in linea di massima , sull ' insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria ;

considerando che tale prelievo era destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari , tenuto conto dell ' importanza degli interessi pubblici in gioco ; che dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili risulta che i summenzionati obiettivi non possono probabilmente essere raggiunti alla fine del periodo previsto ; che è pertanto necessario fissare , per la campagna lattiera 1984/1985 , il tasso del prelievo al 3 % del prezzo indicativo del latte ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 è aggiunto il testo del paragrafo seguente :

« 6 . per quanto concerne la campagna lattiera 1984/1985 , il prelievo è fissato al 3 % del prezzo indicativo del latte . » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 65 .

( 2 ) Parere reso il 15 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) Parere reso il 29 febbraio 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 6 .

( 5 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 6 .