31984R0855

Regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0052


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 855/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) ,

visto il parere del comitato monetario ,

considerando che nel settore agricolo l ' instabilità monetaria ha portato all ' introduzione di tassi di conversione specifici , intesi a garantire la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli ; che l ' applicazione di tali tassi rappresentativi determina livelli di prezzi diversi a seconda degli Stati membri ; che negli scambi tali differenze di prezzi devono essere compensate con l ' applicazione di importi compensativi monetari ; che questo regime ha creato difficoltà ;

considerando che l ' esperienza ha dimostrato che la reintegrazione del settore agricolo nella realtà economica mediante l ' allineamento dei tassi rappresentativi sui tassi centrali è difficilmente realizzabile , soprattutto per gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari positivi il cui smantellamento determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale ;

considerando che per tale motivo le differenze di prezzi che risultano dai tassi rappresentativi tendono a perpetuarsi ; che per ristabilire l ' unità del mercato occorre ridurre in futuro queste differenze ; che è quindi necessario stabilire regole per lo smantellamento degli importi compensativi monetari instaurati dal regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misura di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2025/83 ( 7 ) ;

considerando che tali regole devono incidere sia sulle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari che sui tassi rappresentativi ; che le conseguenti modifiche producono effetti anche ai fini della graduale soppressione degli importi differenziali introdotti dal regolamento ( CEE ) n . 1569/72 del Consiglio , del 20 luglio 1972 , che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2027/83 ( 9 ) ;

considerando che è pertanto necessario evitare la creazione di nuovi importi compensativi monetari positivi attraverso una modifica dell ' attuale sistema di calcolo di tali importi , basandosi d ' ora in poi sulla moneta comunitaria più forte che rispetta il margine di fluttuazione del 2,25 % nel quadro del sistema monetario europeo ; che tale modifica del calcolo pu ò essere ottenuta applicando ai tassi centrali delle monete che rispettano il margine del 2,25 % il coefficiente in cui si esprimere la rivalutazione del tasso centrale che , nel quadro di un riallineamento , è maggiormente rivalutato rispetto all ' ECU ; che ne risulta un aumento corrispondente degli importi compensativi monetari negativi ;

considerando che il principio stesso del nuovo metodo di calcolo determina un moltiplicarsi di importi compensativi monetari negativi ; che è quindi appropriato introdurlo soltanto a titolo provvisorio per un periodo limitato , al termine del quale sarà opportuno valutarlo in funzione soprattutto dell ' esperienza acquisita ; che , qualora il Consiglio non avesse adottato prima dell ' inizio della campagna lattiera 1987/1988 decisioni intese sia a prorogare il sistema vigente sia a crearne uno nuovo , il regime applicabile dopo l ' introduzione dell ' ECU nella politica agricola comune sarà rimesso in vigore con effetto dall ' inizio della campagna 1987/1988 per ciascuno dei prodotti in questione ;

considerando che è opportuno utilizzare la modifica del sistema di calcolo anche per gli importi compensativi monetari positivi esistenti , diminuendo i più elevati di centrali delle monete che rispettano il margine di fluttuazione del 2,25 % il coefficiente di 1,033651 ; che è opportuno smantellare immediatamente gli importi monetari negativi creati con tale operazione e applicare detta modifica , in linea di massima , all ' inizio delle campagne dei prodotti interessati ;

considerando che in tale occasione è opportuno ravvicinare maggiormente , mediante una modifica del tasso rappresentativo del franco francese , della dracma greca e della lira italiana , il livello dei prezzi dei prodotti agricoli negli Stati membri in questione al livello dei prezzi comuni ; che per quanto riguarda la Germania e i Paesi Bassi è opportuno , con lo stesso obiettivo , rivalutare i tassi rappresentativi delle loro monete ;

considerando che l ' adattamento dei tassi deve tener conto degli effetti , in particolare sui prezzi , nonchù della situazione economica esistente negli Stati membri interessati ; che , soprattutto per queste ragioni , è necessario prevedere che i nuovi tassi siano applicati generalmente entro un termine ragionevole , di solito in concomitanza con l ' inizio della campagna o con una modifica dei prezzi , senza escludere , in taluni casi , un ' applicazione immediata per tutti i settori ;

considerando che , per evitare un trattamento diverso di prodotti interdipendenti , è necessario prevedere che i nuovi tassi si applichino a decorrere dalla stessa data nei settori dei cereali , nonchù nei settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ;

considerando che per chiarire la situazione è opportuno precisare che i tassi rappresentativi precedentemente decisi continuano ad essere applicabili , salvo disposizioni contrarie del presente regolamento ;

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento ( CEE ) n . 1223/83 ( 10 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1877/83 ( 11 ) ; che per motivi di chiarezza è opportuno ripubblicare tutti i tassi rappresentativi ;

considerando che l ' adattamento dei tassi rappresentativi in Germania e nei Paesi Bassi determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale e una conseguente diminuzione del reddito agricolo ; che a titolo di compensazione è opportuno prevedere la possibilità di concedere aiuti nazionali , al cui finanziamento la Comunità parteciperà in modo temporaneo e decrescente ;

considerando che ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari il regolamento ( CEE ) n . 974/71 distingue fra i prodotti di base per i quali sono previste misure di intervento e gli altri prodotti per i quali gli importi sono derivati da quelli applicabili ai prodotti di base ; che la carne suina è stata finora considerata come un prodotto di base , data l ' esistenza di un regime d ' intervento mediante acquisto ; che tale regime è stato utilizzato alquanto raramente ; che è quindi opportuno , d ' ora in poi , basare i calcoli degli importi compensativi monetari per questo settore sul principio secondo cui la carne suina si considera come un prodotto derivato dei cereali ;

considerando che sul livello degli importi compensativi incide il cosiddetto regime delle franchigie , di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 bis , del regolamento ( CEE ) n . 974/71 ; che tale regime prevede alcune restrizioni intese ad evitare eccessivi scarti monetari , non coperti dagli importi compensativi monetari ; che tali regole non sono state pienamente soddisfacenti ; che è quindi opportuno modificarle per limitarne l ' incidenza ;

considerando che conviene prevedere sin da ora norme di massima per lo smantellamento degli importi compensativi monetari positivi che potranno sussistere nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi dopo la presa d ' effetto delle predette misure di smantellamento ;

considerando che per quanto concerne il Regno Unito , lo statuto della lira sterlina non consente di programmare uno smantellamento di eventuali importi compensativi positivi diverso da quello previsto nel quadro della modifica del metodo di calcolo degli importi compensativi monetari ; che uno smantellamento al di là di quest ' ultimo sarà pertanto previsto , se del caso , nella fissazione annuale dei prezzi agricoli della Comunità ;

considerando che per quanto riguarda gli importi compensativi monetari negativi applicabili al settore del vino , l ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 974/71 prevede un regime di detrazione dell ' importo più basso ; che secondo l ' esperienza acquisita tale regola , in talune circostanze , può portare a modifiche frequenti , imprevedibili ed economicamente inopportune ; che occorre quindi sopprimerla ; che le caratteristiche dell ' organizzazione dei mercati in questo settore consentono tuttavia un maggiore aumento della franchigia ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Modifiche del metodo di calcolo degli importi compensativi monetari

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 974/71 è modificato come segue :

1 ) il testo dell ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

1 . Per i prodotti per i quali sono previste misure d ' intervento , denominati in appresso " prodotti di base " , gli importi compensativi monetari sono pari agli importi che si ottengono applicando ai prezzi il divario monetario definito al paragrafo 2 .

Per gli altri prodotti di cui all ' articolo 1 , denominati in appresso " prodotti derivati " , gli importi compensativi monetari sono pari all ' incidenza esercitata sul prezzo del prodotto in causa dall ' applicazione dell ' importo compensativo monetario ai prezzi del prodotto di base da cui derivano .

Con effetto dal 1° gennaio 1985 , le carni suini sono considerate , ai fini del presente regolamento , un prodotto derivato dei cereali . Questa disposizione resta valida per tutta la durata d ' applicazione del regime di cui all ' articolo 2 ter .

2 . Il divario monetario è pari al divario monetario effettivo diminuito della franchigia definita al paragrafo 3 .

Il divario monetario effettivo è pari :

a ) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % , alla percentuale che rappresenta la differenza tra :

- il tasso di conversione utilizzato nell ' ambito della politica agricola comune

e

- il tasso di conversione risultante dal tasso centrale ;

b ) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a ) , alla media delle percentuali che rappresentano la differenza tra :

- il rapporto fra il tasso di conversione utilizzato nell ' ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a )

e

- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a ) , rilevato durante un periodo da stabilirsi .

3 . La franchigia fissata per il calcolo degli importi compensativi monetari ammonta a :

- 1,50 punti per gli Stati membri in cui gli importi compensativi monetari sono riscossi all ' esportazione e concessi all ' importazione ;

- 1 punto per gli Stati membri in cui gli importi compensativi monetari sono riscossi all ' importazione e concessi all ' esportazione .

Tuttavia :

a ) la percentuale

- 0 viene applicata fintantochù , dopo detrazione della franchigia , il risultato ottenuto è pari o inferiore a 0,50 e superiore a 0 ;

- 1 viene applicata fintantochù , dopo detrazione della franchigia , il risultato ottenuto è pari o inferiore a 1 e superiore a 0,50 ;

b ) per gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del vino , la franchigia può essere fissata , secondo la procedura prevista all ' articolo 6 , a un livello più elevato , ma comunque non superiore a 5 punti .

4 . Qualora il prezzo di mercato dei bovini adulti resti inferiore al prezzo d ' intervento per un periodo relativamente prolungato , gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine possono essere corrispondentemente modificati , secondo la procedura prevista all ' articolo 6 . » ;

2 ) dopo l ' articolo 2 bis è inserito il seguente articolo :

« Articolo 2 ter

1 . In deroga dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , durante il periodo compreso , per ciascuno dei prodotti in questione , tra l ' inizio della campagna 1984/1985 e la fine della campagna 1986/1987 , il divario monetario viene calcolato secondo il sistema di cui al paragrafo 2 .

Tuttavia :

- per i settori dell ' avicoltura , le relative campagne sono considerate identiche a quella del settore dei cereali , ad eccezione del frumento duro ;

- per il settore delle carni suine , il regime in causa si applica dal 1° novembre 1984 al 31 ottobre 1987 .

2 . Il divario monetario è pari al divario monetario effettivo diminuito della franchigia .

Il divario monetario effettivo è pari :

a ) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % alla percentuale che rappresenta la differenza tra :

- il tasso di conversione utilizzato nell ' ambito della politica agricola comune

e

- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale , al quale è stato applicato il coefficiente 1,033651 ;

b ) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a ) , alla media delle percentuali che rappresentano la differenza tra :

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell ' ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui all a lettera a ) , la quale è stato applicato il coefficiente 1,033651 ,

e

-il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a ) , rilevato durante un periodo da stabilirsi .

Ad ogni riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo , il coefficiente di cui al primo trattino viene modificato sulla base della rivalutazione del tasso centrale della moneta - fra quelle mantenute entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % - che registra la rivalutazione più elevata rispetto all ' ECU . Tale modifica viene operata secondo la procedura prevista all ' articolo 6 .

3 . Entro il 31 dicembre 1986 , la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull ' applicazione del regime di cui al paragrafo 2 . Se del caso , essa formulerà proposte in base alla situazione economica e monetaria della Comunità , all ' evoluzione dei redditi agricoli e all ' esperienza acquisita .

Se il Consiglio non avrà adottato prima dell ' inizio della campagna lattiera 1987/1988 decisioni che , tenuto conto della relazione di cui al primo comma , proroghino il sistema vigente o ne creino un altro , entra nuovamente in vigore il regime applicabile prima della campagna 1984/1985 » ;

3 ) il testo dell ' articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3

Se il divario di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , si scosta di almeno 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente , la Commissione modifica gli importi compensativi monetari in base alla variazione del divario . » .

TITOLO II

Modifica dei tassi rappresentativi e misure di compensazione

Articolo 2

1 . Gli allegati del regolamento ( CEE ) n . 1223/83 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento .

2 . Le disposizioni precedentemente adottate in materia di fissazione dei tassi rappresentativi restano valide , semprechù non siano in contrasto con le disposizioni del presente regolamento .

Articolo 3

1 . È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto speciale concesso ai produttori agricoli tedeschi alle condizioni sotto esposte .

2 . La Repubblica federale di Germania è autorizzata a corrispondere l ' aiuto speciale procedendo a un versamento che deve essere menzionato nella fatturazione e/o nella dichiarazione IVA , utilizzando come strumento l ' IVA .

L ' importo dell ' aiuto non può superare il 3 % del prezzo , al netto dell ' IVA , pagato dall ' acquirente del prodotto agricolo in questione .

Articolo 4

1 . La Comunità partecipa al finanziamento dell ' aiuto di cui all ' articolo 3 in maniera decrescente , per 120 milioni di ECU nel 1985 e per 100 milioni di ECU nel 1986 .

2 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , decide nel 1987 una partecipazione della Comunità in funzione dell ' evoluzione del livello della compensazione nazionale che la Repubblica federale di Germania avrà accordato .

Articolo 5

1 . Gli importi compensativi monetari positivi tedeschi ed olandesi che sussisteranno dopo il 1° gennaio 1985 saranno soppressi al più tardi all ' inizio della campagna 1987/1988 per ciascuno dei prodotti mediante una modifica dei tassi rappresentativi .

2 . Tenuto conto dello statuto della lira sterlina , lo smantellamento degli eventuali importi compensativi monetari positivi del Regno Unito che sussisteranno dopo l ' introduzione del regime previsto dall ' articolo 2 ter del regolamento ( CEE ) n . 974/71 avrà luogo , se necessario , mediante una modifica del tasso rappresentativo all ' atto delle decisioni annuali in materia di prezzi agricoli della Comunità .

Articolo 6

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad applicare misure nazionali analoghe a quelle previste per la Repubblica federale di Germania . Se il Regno dei Paesi Bassi fa uso di questa autorizzazione il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta misure comunitarie analoghe a quelle decise per la Repubblica federale di Germania .

Articolo 7

Misure transitorie necessarie per

- agevolare il passaggio da un regime di calcolo degli importi compensativi monetari all ' altro ,

- evitare perturbazioni a seguito della rivalutazione dei tassi rappresentativi del marco tedesco e del fiorino olandese alla data 1° gennaio 1985

possono essere adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 874/71 .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Comunità ufficiale delle Comunità europee .

Tuttavia , l ' articolo 2 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 974/71 , quale modificato dal presente regolamento , entra in vigore allo stesso momento in cui prende effetto il regime previsto dall ' articolo 2 ter del regolamento ( CEE ) n . 974/71 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .

( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . C 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 79 .

( 4 ) Parere reso il 15 marzo 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 5 ) Parere reso il 29 febbraio 1984 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 6 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 199 del 22 . 7 . 1983 , pag . 11 .

( 8 ) GU n . L 167 del 25 . 7 . 1972 , pag . 9 .

( 9 ) GU n . L 199 del 22 . 7 . 1983 , pag . 14 .

( 10 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 33 .

( 11 ) GU n . L 186 del 9 . 7 . 1983 , pag . 24 .

ALLEGATO I

BELGIO/LUSSEMBURGO

1 ECU = 46,4118 franchi belgi/franchi lussemburghesi .

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine ,

- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell ' isoglucosio , nonchù per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro ,

- dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali , eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro , e per i settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ,

- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine ,

- dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca ,

- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi ,

- dall ' inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984 ,

- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi .

ALLEGATO II

DANIMARCA

1 ECU = 8,41499 corone danesi .

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine ,

- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell ' isoglucosio , nonchù per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro ,

- dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali , eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro , e per i settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ,

- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine ,

- dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca ,

- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi ,

- dall ' inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984 ,

- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi .

ALLEGATO III

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1 . 1 ECU = 2,38516 marchi tedeschi .

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985 .

2 . Tuttavia :

a ) per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1° gennaio 1985 si applica il seguente tasso :

1 ECU = 2,41047 marchi tedeschi ;

b ) per il settore dei cereali dal 1° gennaio 1985 si applica il seguente tasso :

1 ECU = 2,39792 marchi tedeschi .

3 . Il tasso rappresentativo applicabile per il settore delle sementi a decorrere dal 1° luglio 1985 rimane quello indicato al punto 1 .

ALLEGATO IV

FRANCIA

1 . 1 ECU = 6,93793 franchi francesi .

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .

2 . 1 ECU = 7,10590 franchi francesi .

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 1° settembre 1984 per il settore del vino ,

- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine .

3 . 1 ECU = 6,86866 franchi francesi .

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine ,

- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell ' isoglucosio , nonchù per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro ,

- dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali , eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro , e per i settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ,

- dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca ,

- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi ,

- dall ' inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984 ,

- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi .

ALLEGATO V

GRECIA

1 ECU = 90,5281 dracme greche .

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine ,

- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero , dell ' isoglucosio e dei cereali ,

- dal 1° agosto 1984 per i settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ,

- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine ,

- dal 1° gennaio 1985 per il settore del tabacco e dei prodotti della pesca ,

- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi ,

- dall ' inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984 ,

- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi .

ALLEGATO VI

IRLANDA

1 ECU = 0,750110 sterline irlandesi .

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine ,

- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell ' isoglucosio , nonchù per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro ,

- dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali , eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro , e per i settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ,

- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine ,

- dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca ,

- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi ,

- dall ' inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984 ,

- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi .

ALLEGATO VII

ITALIA

1 ECU = 1 432,00 lire italiane .

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine ,

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine ,

- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell ' isoglucosio , nonchù per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro ,

- dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali , eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro , e per i settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ,

- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine ,

- dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca ,

- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi ,

- dall ' inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984 ,

- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi .

ALLEGATO VIII

PAESI BASSI

1 . 1 ECU = 2,68749 fiorini olandesi .

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985 .

2 . Tuttavia :

a ) per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1° gennaio 1985 si applica il seguente tasso :

1 ECU = 2,71620 fiorini olandesi ,

b ) per il settore dei cereali dal 1° gennaio 1985 si applica il seguente tasso :

1 ECU = 2,70178 fiorini olandesi .

3 . Il tasso rappresentativo applicabile per il settore delle sementi a decorrere dal 1° luglio 1985 rimane quello indicato al punto 1 .

ALLEGATO IX

REGNO UNITO

1 ECU = 0,618655 sterline inglesi .