31984R0853

Regolamento (CEE) n. 853/84 del Consiglio del 30 marzo 1984 che proroga la validità delle licenze rilasciate nel quadro del regolamento (CEE) n. 708/83 che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 31/03/1984 pag. 0073 - 0073


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REGOLAMENTO (CEE) N. 853/84 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1984

che proroga la validità delle licenze rilasciate nel quadro del regolamento (CEE) n. 708/83 che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare gli articoli 3 e 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dal 1977 la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese delle Guiana, fissato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 708/83 (2); che la validità di tale regolamento scade il 31 marzo 1984;

considerando che il regolamento che fissa detto regime per il periodo che inizia il 1o aprile 1984 non potrà essere adottato prima di questa data; che per evitare una rottura nell'approvvigionamento delle industrie di trasformazione del dipartimento francese della Guiana, che è assicurato in gran parte dalle catture delle navi battenti bandiera di paesi terzi, in possesso di licenze di pesca e tenuti per contratto a sbarcare la totalità delle loro catture in quel dipartimento, occorre prorogare la validità delle licenze, ad eccezione delle licenze temporanee, rilasciate nel quadro del regolamento (CEE) n. 708/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le licenze di pesca valide alla data del 31 marzo 1984 in conformità del regolamento (CEE) n. 708/83, ad eccezione delle licenze di pesca temporanee di cui al punto 1 dell'allegato I del regolamento precitato, rimangono valide fino al 31 maggio 1984, alle condizioni stabilite da detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 83 del 30. 3. 1983, pag. 1.