Regolamento (CEE) n. 784/84 della Commissione del 27 marzo 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 649/78 che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d' intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 28/03/1984 pag. 0030 - 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0043
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 784/84 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 649/78 che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28, visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83 (4), in particolare l'articolo 7 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1447/83 (6), prevede lo smaltimento a prezzo ridotto del burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; considerando che, per tener conto delle abitudini alimentari di taluni gruppi di consumatori comunitari, è opportuno, ai fini di un maggior smaltimento di burro, prevedere la possibilità di incorporare nel burro concentrato un derivato dell'acido butirrico che adegui il gusto del burro alle esigenze di tali gruppi di consumatori; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 649/78 è modificato come segue: 1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 1. Il burro concentrato deve: - contenere almeno il 98 % di materie grasse butirriche; - essere oggetto dell'incorporazione prevista al paragrafo 2, escluso qualsiasi trattamento diverso da quello previsto al paragrafo 4. 2. Al momento della fusione del burro, vengono incorporati per ogni 100 kg di burro impiegato, secondo la formula scelta: FORMULA A: 15 grammi di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3v -ol) con un grado di purezza di almeno 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, oppure 17 grammi di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3v -ol) con un grado di purezza di almeno 85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O = D 5,22-ergostadiene-3v-ol) e al massimo 4 % di sitosterolo (C29H50O = D 5-stigmastene-3v -ol); FORMULA B: 10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 15 grammi di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3v-ol) con un grado di purezza di almeno 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, oppure 10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 17 grammi di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3v-ol) con un grado di purezza di almeno 85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O = D 5,22-ergostadiene-3v-ol) e al massimo 4 % di sitosterolo (C29H50O = D 5-stigmastene-3v-ol). L'organismo competente accerta che siano rispettate la qualità e le caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti che devono essere incorporati nel burro concentrato. 3. In caso di utilizzazione della crema di cui all'articolo 1, paragrafo 2 l'incorporazione viene effettuata nella fase finale della fabbricazione del burro concentrato e il quantitativo dei prodotti incorporati viene calcolato in funzione del tenore di sostanza grassa della crema convertita in equivalente burro. 4. Il burro concentrato che soddisfa ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere oggetto, immediatamente prima del condizionamento, dell'incorporazione di azoto sotto forma gassosa con formazione di schiuma; l'aumento del volume del burro concentrato che risulta da questo trattamento non può superare il 10 % del volume del burro concentrato prima del trattamento. 5. Il burro concentrato trattato secondo la formula A deve essere commercializzato in contenitori di plastica da 500 g al massimo, la cui presentazione è nettamente diversa da quella utilizzata per l'imballaggio del burro, recanti sulla parte superiore, in lettere di almeno 5 mm, una o diverse delle seguenti diciture: "Burro concentrato da cucina", "Koncentreret smoer til husholdningsbrug", "Butterschmalz" o "Butterreinfett", "Sympyknoméno voýtyro gia mageirikí chrísi", "Butteroil for cooking" o "concentrated butter for cooking", "Beurre concentré pour la cuisine", "Braadboter" o "Boterconcentraat voor keukengebruik". Il burro concentrato trattato secondo la formula B deve essere commercializzato in scatole metalliche da 2 kg al massimo, recanti, in lettere di almeno 1 cm, una o diverse delle seguenti diciture: "Ghee da burro, destinato alla cucina", "Ghee til husholdningsbrug", "Aus Butter gewonnenes Ghee zum Kochen", "Ghee voytýroy gia mageirikí chrísi", "Butter Ghee for cooking", "Ghee obtenu du beurre, destiné à la cuisine", "Ghee voor keukengebruik"». 2. All'articolo 9, il testo del paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. Il burro concentrato imballato, viene consegnato e rimane, fino alla fase del dettaglio, in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture: a) ove si tratti di burro concentrato trattato secondo la formula A: "Burro concentrato da cucina (regolamento (CEE) n. 649/78)", "Koncentreret smoer til husholdningsbrug (forordning (EOEF) nr. 649/78)", "Butterschmalz (Verordnung (EWG) Nr. 649/78)" oppure "Butterreinfett (Verordnung (EWG) Nr. 649/78)", "Sympyknoméno voýtyro gia mageirikí chrísi (kanonismós (EOK) arith. 649/78)", "Butteroil for cooking (Regulation (EEC) No 649/78)" oppure "Concentrated butter for cooking (Regulation (EEC) No 649/78)", "Beurre concentré pour la cuisine (règlement (CEE) no 649/78)", "Braadboter (Verordening (EEG) nr. 649/78)" oppure "Boterconcentraat voor keukengebruik (Verordening (EEG) nr. 649/78)"; b) ove si tratti di burro concentrato trattato secondo la formula B: "Ghee da burro, destinato alla cucina (regolamento (CEE) n. 649/78)", "Ghee til husholdningsbrug (forordning (EOEF) nr. 649/78)", "Aus Butter gewonnenes Ghee zum Kochen (Verordnung (EWG) Nr. 649/78)", "Ghee voytýroy gia mageirikí chrísi (kanonismós (EOK) arith. 649/78)", "Butter Ghee for cooking (Regulation (EEC) No 649/78)", "Ghee obtenu du beurre, destiné à la cuisine (règlement (CEE) no 649/78)", "Ghee voor keukengebruik (Verordening (EEG) nr. 649/78)"». 3. All'articolo 10, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «A tale scopo, gli Stati membri procedono alla fissazione di un prezzo massimo di vendita al dettaglio del burro concentrato il cui importo figura sui contenitori in plastica o sulle scatole metalliche con la dicitura di cui all'articolo 5, paragrafo 5». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4. (5) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33. (6) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 19.