31984R0664

Regolamento (CEE) n. 664/84 del Consiglio del 13 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1983/1984)

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 16/03/1984 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 664/84 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1983/1984)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, conformemente all'allegato IV della decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità, l'importo aggiuntivo che deve essere eventualmente detratto dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia, è fissato, per ogni anno d'applicazione, tramite scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1180/77 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n 3489/82 (3), definisce le modalità d'applicazione della decisione succitata, in particolare per quanto riguarda l'olio d'oliva;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, con uno scambio di lettere, per il periodo dal 1o novembre 1983 al 31 ottobre 1984, di fissare l'importo aggiuntivo in questione a 10,88 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che occorre modificare in questo senso l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1180/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1180/77 è sostituito dal testo seguente:

« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia per tale olio nei limiti di 10,88 ECU per 100 kg, importo maggiorato, dal 1o novembre 1983 al 31 ottobre 1984, di 10,88 ECU per 100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

(1) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 274.

(2) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(3) GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 14.